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CIGS per cessazione aziendale: chiarimenti del Ministero
A decorrere dal 29 settembre 2018 e per gli anni 2019 e 2020, il trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale può essere riconosciuto - alla presenza di determinate condizioni - sino a 12 mesi (per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020) in favore di quelle imprese che abbiano cessato la propria attività produttiva o la cessino, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo economico (MISE) e della/e Regione/i interessata/e.
19 ottobre 2018
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CIGS per crisi e ristrutturazione. Limite di riduzione delle ore di sospensione dal lavoro - Circ. 193/2017.
Con la circolare n. 16/2017, del 28 Agosto u.s, il Ministero del Lavoro ha ricordato che sulla base di quanto stabilito dall'art. 22, comma 4, D.Lgs. n. 148/2015, a partire dal 24 Settembre c.a. le ore di sospensione dal lavoro per CIGS per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, potranno essere autorizzate solo nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato; da quella data, infatti, cessa la disposizione transitoria contenuta all’art.44, comma 3 del medesimo decreto, che rinviava di 24 mesi l’applicazione di questa norma.
20 settembre 2017
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