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Settore - Edilizia

  • Patente a crediti nei cantieri

    Per opportuna conoscenza e documentazione provvediamo ad inoltrare, in allegato alla presente, il testo del Decreto attuativo della patente a crediti, in via di pubblicazione, che ci è stato trasmesso dall’ANCE, con il quale sono state definite le modalità di presentazione della domanda, i contenuti informativi della patente stessa, le procedure per la sua sospensione cautelare nel caso degli infortuni più gravi e l’attribuzione, l’incremento e il recupero dei crediti. In particolare, il decreto è composto da 8 articoli e da una tabella recante l’assegnazione dei crediti aggiuntivi. Si ricorda che la disciplina della patente a crediti è contenuta nella legge 24 aprile 2024, n. 56 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 (c.d. “Decreto PNRR”), in vigore dal 1° maggio 2024 (vedi nostra comunicazione n 238 del 7 marzo 2024). Il sistema della patente a crediti entrerà in vigore dal 1 ottobre 2024 e sarà obbligatoria per tutte le aziende indipendentemente dal CCNL applicato che operino nei cantieri temporanei o mobili. Nel trasmettere la nota illustrativa predisposta dall’ANCE, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.

    02 agosto 2024

    Risorse umane e relazioni sindacali | Edilizia | Edilizia Opere Lavori Pubblici

  • Patente a crediti nei cantieri

    Per opportuna conoscenza e documentazione provvediamo ad inoltrare, in allegato alla presente, il testo del Decreto attuativo della patente a crediti, in via di pubblicazione, che ci è stato trasmesso dall’ANCE, con il quale sono state definite le modalità di presentazione della domanda, i contenuti informativi della patente stessa, le procedure per la sua sospensione cautelare nel caso degli infortuni più gravi e l’attribuzione, l’incremento e il recupero dei crediti. In particolare, il decreto è composto da 8 articoli e da una tabella recante l’assegnazione dei crediti aggiuntivi. Si ricorda che la disciplina della patente a crediti è contenuta nella legge 24 aprile 2024, n. 56 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 (c.d. “Decreto PNRR”), in vigore dal 1° maggio 2024 (vedi nostra comunicazione n 238 del 7 marzo 2024). Il sistema della patente a crediti entrerà in vigore dal 1 ottobre 2024 e sarà obbligatoria per tutte le aziende indipendentemente dal CCNL applicato che operino nei cantieri temporanei o mobili. Nel trasmettere la nota illustrativa predisposta dall’ANCE, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.

    02 agosto 2024

    Risorse umane e relazioni sindacali | Edilizia | Edilizia Opere Lavori Pubblici


  • Integrazione salariale per caldo eccessivo: indicazioni INPS

    Con il messaggio n. 2736 del 26 luglio 2024, l’Inps, in considerazione dell’eccezionale ondata di calore che sta interessando tutto il territorio nazionale, riepiloga le indicazioni sulle modalità con cui richiedere, nel caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, l’integrazione salariale, nonché i criteri per la corretta valutazione di tali domande da parte delle sedi territoriali dell’Istituto. Nel caso in cui la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa sia disposta con ordinanza della pubblica Autorità, i datori di lavoro possono richiedere l’integrazione salariale con la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” (art. 8 co. 2 del DM n. 95442/2016). In tale ipotesi, nella relazione tecnica afferente alla domanda dovranno essere indicati gli estremi della suddetta ordinanza, senza necessità di allegarla. Le prestazioni di integrazione salariale potranno essere riconosciute per i periodi e le fasce orarie di sospensione/riduzione delle attività lavorative indicate nelle ordinanze, tenendo conto anche dell’effettivo verificarsi delle condizioni o delle limitazioni previste nelle ordinanze medesime. In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, resta ferma anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causale “evento meteo” per “temperature elevate”. L’Inps chiarisce che non è possibile presentare due distinte domande riferite agli stessi lavoratori e a periodi di sospensione o riduzione interamente o parzialmente sovrapponibili, l’una con causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” e l’altra con causale “evento meteo” per “temperature elevate”. Pertanto, nel caso in cui venga presentata una domanda con causale “evento meteo” per “elevate temperature” relativa a periodi interessati anche da ordinanze di sospensione o riduzione delle attività lavorative per caldo eccessivo adottate da pubbliche Autorità, l’Istituto terrà conto di tale circostanza nel corso dell’istruttoria. Di conseguenza, potranno essere riconosciute come integrabili sia le giornate/ore in cui è stato accertato l’effettivo verificarsi dell’evento meteo avverso sia, indipendentemente dal predetto accertamento, le giornate/ore per le quali le suddette ordinanze hanno vietato il lavoro. A tal fine, nella relazione tecnica il datore di lavoro, oltre ad attestare di aver sospeso o ridotto l’attività lavorativa a causa delle temperature elevate, dovrà riportare gli estremi dell’ordinanza adottata dalla pubblica Autorità (come detto, senza necessità di allegarla). L’Inps ricorda, inoltre, le caratteristiche della causale “evento meteo” per “elevate temperature”. L’integrazione salariale può essere riconosciuta laddove le temperature risultino superiori a 35° centigradi. Tuttavia, anche il verificarsi di temperature pari o inferiori a 35° centigradi può comportare l’accoglimento della domanda, qualora entri in considerazione la valutazione della temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale. Ciò si verifica, ad esempio, se le attività lavorative sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se comportino l’utilizzo di materiali o di macchinari che producono a loro volta calore, contribuendo ad accentuare la situazione di disagio dei lavoratori. Anche l’impiego di strumenti di protezione (tute, caschi, etc.) può comportare che la temperatura percepita dal lavoratore risulti più elevata di quella registrata dal bollettino meteo. Pertanto, l’integrabilità della causale richiesta deve essere valutata dalla sede territoriale dell’Istituto facendo riferimento non solo al grado di temperatura, ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni in cui si trovano concretamente a operare i lavoratori. Per consentire, quindi, una corretta istruttoria della domanda, è importante che il datore di lavoro rediga la relazione tecnica in modo completo, non solo indicando l’evento meteorologico che si è verificato (ossia il caldo eccessivo), ma anche descrivendo l’attività lavorativa o la tipologia di lavori che sono stati sospesi o ridotti nonché le modalità di svolgimento delle lavorazioni stesse. L’Inps ricorda che, invece, non devono essere allegati alla domanda i bollettini meteo, dal momento che questi ultimi vengono acquisiti d’ufficio dall’Istituto. Anche l’elevato tasso di umidità concorre significativamente a determinare una temperatura “percepita” superiore a quella reale. Pertanto, nella valutazione delle istanze è necessario tenere conto anche del grado di umidità registrato nelle giornate o nelle ore richieste, dal momento che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata. L’Inps segnala che, per una valutazione più puntuale degli elementi a supporto della domanda di accesso all’integrazione salariale, gli operatori di sede potranno avvalersi delle documentazioni o delle pubblicazioni su dati relativi agli indici di calore da parte dei vari dipartimenti meteoclimatici o della protezione civile, nonché della consultazione della mappa del rischio riportata sul sito web www.worklimate.it. L’Istituto chiarisce, altresì, che le indicazioni fornite con il messaggio in commento valgono anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, qualora le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro. Infine, l’Inps ricorda che sia la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” che la causale “evento meteo” per “temperature elevate” integrano fattispecie annoverabili tra gli “eventi oggettivamente non evitabili” (EONE). Di conseguenza, per le domande di accesso all’integrazione salariale aventi le suddette causali:  il termine di presentazione dell’istanza è l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;  non è richiesta, per il lavoratore, l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni presso l’unità produttiva per la quale viene presentata la domanda;  il datore di lavoro non è tenuto al pagamento del contributo addizionale di cui all’art. 5 del d. lgs. n. 148/2015; Nel confermarci a disposizione per eventuali chiarimenti che si rendessero necessari, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.

    01 agosto 2024

    Risorse umane e relazioni sindacali | Edilizia | Edilizia Opere Lavori Pubblici

  • Integrazione salariale per caldo eccessivo: indicazioni INPS

    Con il messaggio n. 2736 del 26 luglio 2024, l’Inps, in considerazione dell’eccezionale ondata di calore che sta interessando tutto il territorio nazionale, riepiloga le indicazioni sulle modalità con cui richiedere, nel caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, l’integrazione salariale, nonché i criteri per la corretta valutazione di tali domande da parte delle sedi territoriali dell’Istituto. Nel caso in cui la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa sia disposta con ordinanza della pubblica Autorità, i datori di lavoro possono richiedere l’integrazione salariale con la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” (art. 8 co. 2 del DM n. 95442/2016). In tale ipotesi, nella relazione tecnica afferente alla domanda dovranno essere indicati gli estremi della suddetta ordinanza, senza necessità di allegarla. Le prestazioni di integrazione salariale potranno essere riconosciute per i periodi e le fasce orarie di sospensione/riduzione delle attività lavorative indicate nelle ordinanze, tenendo conto anche dell’effettivo verificarsi delle condizioni o delle limitazioni previste nelle ordinanze medesime. In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, resta ferma anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causale “evento meteo” per “temperature elevate”. L’Inps chiarisce che non è possibile presentare due distinte domande riferite agli stessi lavoratori e a periodi di sospensione o riduzione interamente o parzialmente sovrapponibili, l’una con causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” e l’altra con causale “evento meteo” per “temperature elevate”. Pertanto, nel caso in cui venga presentata una domanda con causale “evento meteo” per “elevate temperature” relativa a periodi interessati anche da ordinanze di sospensione o riduzione delle attività lavorative per caldo eccessivo adottate da pubbliche Autorità, l’Istituto terrà conto di tale circostanza nel corso dell’istruttoria. Di conseguenza, potranno essere riconosciute come integrabili sia le giornate/ore in cui è stato accertato l’effettivo verificarsi dell’evento meteo avverso sia, indipendentemente dal predetto accertamento, le giornate/ore per le quali le suddette ordinanze hanno vietato il lavoro. A tal fine, nella relazione tecnica il datore di lavoro, oltre ad attestare di aver sospeso o ridotto l’attività lavorativa a causa delle temperature elevate, dovrà riportare gli estremi dell’ordinanza adottata dalla pubblica Autorità (come detto, senza necessità di allegarla). L’Inps ricorda, inoltre, le caratteristiche della causale “evento meteo” per “elevate temperature”. L’integrazione salariale può essere riconosciuta laddove le temperature risultino superiori a 35° centigradi. Tuttavia, anche il verificarsi di temperature pari o inferiori a 35° centigradi può comportare l’accoglimento della domanda, qualora entri in considerazione la valutazione della temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale. Ciò si verifica, ad esempio, se le attività lavorative sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se comportino l’utilizzo di materiali o di macchinari che producono a loro volta calore, contribuendo ad accentuare la situazione di disagio dei lavoratori. Anche l’impiego di strumenti di protezione (tute, caschi, etc.) può comportare che la temperatura percepita dal lavoratore risulti più elevata di quella registrata dal bollettino meteo. Pertanto, l’integrabilità della causale richiesta deve essere valutata dalla sede territoriale dell’Istituto facendo riferimento non solo al grado di temperatura, ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni in cui si trovano concretamente a operare i lavoratori. Per consentire, quindi, una corretta istruttoria della domanda, è importante che il datore di lavoro rediga la relazione tecnica in modo completo, non solo indicando l’evento meteorologico che si è verificato (ossia il caldo eccessivo), ma anche descrivendo l’attività lavorativa o la tipologia di lavori che sono stati sospesi o ridotti nonché le modalità di svolgimento delle lavorazioni stesse. L’Inps ricorda che, invece, non devono essere allegati alla domanda i bollettini meteo, dal momento che questi ultimi vengono acquisiti d’ufficio dall’Istituto. Anche l’elevato tasso di umidità concorre significativamente a determinare una temperatura “percepita” superiore a quella reale. Pertanto, nella valutazione delle istanze è necessario tenere conto anche del grado di umidità registrato nelle giornate o nelle ore richieste, dal momento che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata. L’Inps segnala che, per una valutazione più puntuale degli elementi a supporto della domanda di accesso all’integrazione salariale, gli operatori di sede potranno avvalersi delle documentazioni o delle pubblicazioni su dati relativi agli indici di calore da parte dei vari dipartimenti meteoclimatici o della protezione civile, nonché della consultazione della mappa del rischio riportata sul sito web www.worklimate.it. L’Istituto chiarisce, altresì, che le indicazioni fornite con il messaggio in commento valgono anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, qualora le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro. Infine, l’Inps ricorda che sia la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” che la causale “evento meteo” per “temperature elevate” integrano fattispecie annoverabili tra gli “eventi oggettivamente non evitabili” (EONE). Di conseguenza, per le domande di accesso all’integrazione salariale aventi le suddette causali:  il termine di presentazione dell’istanza è l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;  non è richiesta, per il lavoratore, l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni presso l’unità produttiva per la quale viene presentata la domanda;  il datore di lavoro non è tenuto al pagamento del contributo addizionale di cui all’art. 5 del d. lgs. n. 148/2015; Nel confermarci a disposizione per eventuali chiarimenti che si rendessero necessari, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.

    01 agosto 2024

    Risorse umane e relazioni sindacali | Edilizia | Edilizia Opere Lavori Pubblici

  • Ordinanza Regione Emilia Romagna n. 110 del 25 luglio 2024

    Per opportuna e tempestiva conoscenza provvediamo a trasmettere in allegato l’Ordinanza emanata dalla Regione Emilia Romagna volta a sospendere per motivi di igiene e sanità pubblica, in linea con quanto già deciso in altre Regioni, lo svolgimento delle attività lavorative nel settore agricolo e nei cantieri edili all’aperto in condizioni di esposizione prolungata al sole, tra le ore 12.30 e le ore 16.00, limitatamente ai giorni in cui la temperatura comporti un livello di rischio alto. L’ordinanza entrerà in vigore lunedì 29 luglio p.v., sino al 31 agosto 2024 Come per le altre Regioni anche in Emilia Romagna si dovrà fare riferimento alla mappa del rischio indicata sul sito, curato da INAIL e CNR: https://www.worklimate.it/sceltamappa/sole-attivita-fisica-alta Nel confermarci a disposizione per eventuali chiarimenti si rendessero necessari, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.

    29 luglio 2024

    Risorse umane e relazioni sindacali | Edilizia | Edilizia Opere Lavori Pubblici

  • Ordinanza Regione Emilia Romagna n. 110 del 25 luglio 2024

    Per opportuna e tempestiva conoscenza provvediamo a trasmettere in allegato l’Ordinanza emanata dalla Regione Emilia Romagna volta a sospendere per motivi di igiene e sanità pubblica, in linea con quanto già deciso in altre Regioni, lo svolgimento delle attività lavorative nel settore agricolo e nei cantieri edili all’aperto in condizioni di esposizione prolungata al sole, tra le ore 12.30 e le ore 16.00, limitatamente ai giorni in cui la temperatura comporti un livello di rischio alto. L’ordinanza entrerà in vigore lunedì 29 luglio p.v., sino al 31 agosto 2024 Come per le altre Regioni anche in Emilia Romagna si dovrà fare riferimento alla mappa del rischio indicata sul sito, curato da INAIL e CNR: https://www.worklimate.it/sceltamappa/sole-attivita-fisica-alta Nel confermarci a disposizione per eventuali chiarimenti si rendessero necessari, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.

    29 luglio 2024

    Risorse umane e relazioni sindacali | Edilizia | Edilizia Opere Lavori Pubblici

  • Legge n. 101/2024 - Disposizioni in materia di CIGO per l’edilizia

    Si informa che, sulla Gazzetta Ufficiale n. 163/2024, è stata pubblicata la legge n. 101/2024, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 63/2024, recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”, in vigore dal 14 luglio 2024. Con una disposizione introdotta dalla citata legge trova accoglimento, per il periodo luglio – dicembre 2024, la richiesta dell’Ance, presentata anche in occasione della riunione convocata dal Ministero del Lavoro sul tema dell’emergenza climatica, di equiparare il settore edile agli altri settori per quanto concerne i criteri di computo della durata massima della cassa integrazione ordinaria, in analogia a quanto già fatto lo scorso anno con il D.L. n. 98/2023 per il semestre 1° luglio – 31 dicembre 2023. In particolare, il nuovo articolo 2 bis, al comma 2, prevede che, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, le disposizioni dell’articolo 12, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 148/2015 non trovano applicazione relativamente agli interventi CIGO determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all’articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o), del medesimo d. lgs., ossia le imprese dei settori edile e lapideo. Pertanto, anche per le imprese dei settori edile e lapideo i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ricompresi nell’arco temporale dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, con ricorso al trattamento CIGO per eventi oggettivamente non evitabili (es. eventi meteo), non sono computati ai fini del calcolo dei limiti di durata massima della CIGO stessa (52 settimane in un biennio mobile). Il comma 2 precisa, inoltre, che a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del medesimo comma 2, non si applica il contributo addizionale di cui all’articolo 5 del d. lgs. n. 148/2015. Si ricorda, peraltro, che, con specifico riferimento alla cassa integrazione ordinaria, la norma di carattere generale già prevede che “il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili” (articolo 13, comma 3, secondo periodo, d. lgs. n. 148/2015). L’INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del limite di spesa di 11 milioni di euro per l’anno 2024, non accogliendo le domande eccedenti tale limite. Nel far riserva di illustrare le istruzioni operative che saranno eventualmente diramate dall’Inps, porgiamo cordiali saluti.

    22 luglio 2024

    Risorse umane e relazioni sindacali | Edilizia | Edilizia Opere Lavori Pubblici

  • Legge n. 101/2024 - Disposizioni in materia di CIGO per l’edilizia

    Si informa che, sulla Gazzetta Ufficiale n. 163/2024, è stata pubblicata la legge n. 101/2024, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 63/2024, recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”, in vigore dal 14 luglio 2024. Con una disposizione introdotta dalla citata legge trova accoglimento, per il periodo luglio – dicembre 2024, la richiesta dell’Ance, presentata anche in occasione della riunione convocata dal Ministero del Lavoro sul tema dell’emergenza climatica, di equiparare il settore edile agli altri settori per quanto concerne i criteri di computo della durata massima della cassa integrazione ordinaria, in analogia a quanto già fatto lo scorso anno con il D.L. n. 98/2023 per il semestre 1° luglio – 31 dicembre 2023. In particolare, il nuovo articolo 2 bis, al comma 2, prevede che, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, le disposizioni dell’articolo 12, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 148/2015 non trovano applicazione relativamente agli interventi CIGO determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all’articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o), del medesimo d. lgs., ossia le imprese dei settori edile e lapideo. Pertanto, anche per le imprese dei settori edile e lapideo i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ricompresi nell’arco temporale dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, con ricorso al trattamento CIGO per eventi oggettivamente non evitabili (es. eventi meteo), non sono computati ai fini del calcolo dei limiti di durata massima della CIGO stessa (52 settimane in un biennio mobile). Il comma 2 precisa, inoltre, che a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del medesimo comma 2, non si applica il contributo addizionale di cui all’articolo 5 del d. lgs. n. 148/2015. Si ricorda, peraltro, che, con specifico riferimento alla cassa integrazione ordinaria, la norma di carattere generale già prevede che “il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili” (articolo 13, comma 3, secondo periodo, d. lgs. n. 148/2015). L’INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del limite di spesa di 11 milioni di euro per l’anno 2024, non accogliendo le domande eccedenti tale limite. Nel far riserva di illustrare le istruzioni operative che saranno eventualmente diramate dall’Inps, porgiamo cordiali saluti.

    22 luglio 2024

    Risorse umane e relazioni sindacali | Edilizia | Edilizia Opere Lavori Pubblici

  • RINNOVO CCNL EDILIZIA - Riguarda solo le aziende edili che applicano il CCNL ANCE

    Industria edile: inoltrata dalle OO.SS. nazionali la piattaforma sindacale per il rinnovo del CCNL di settore

    11 luglio 2024


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