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Settore - Edilizia

  • Legge n. 101/2024 - Disposizioni in materia di CIGO per l’edilizia

    Si informa che, sulla Gazzetta Ufficiale n. 163/2024, è stata pubblicata la legge n. 101/2024, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 63/2024, recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”, in vigore dal 14 luglio 2024. Con una disposizione introdotta dalla citata legge trova accoglimento, per il periodo luglio – dicembre 2024, la richiesta dell’Ance, presentata anche in occasione della riunione convocata dal Ministero del Lavoro sul tema dell’emergenza climatica, di equiparare il settore edile agli altri settori per quanto concerne i criteri di computo della durata massima della cassa integrazione ordinaria, in analogia a quanto già fatto lo scorso anno con il D.L. n. 98/2023 per il semestre 1° luglio – 31 dicembre 2023. In particolare, il nuovo articolo 2 bis, al comma 2, prevede che, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, le disposizioni dell’articolo 12, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 148/2015 non trovano applicazione relativamente agli interventi CIGO determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all’articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o), del medesimo d. lgs., ossia le imprese dei settori edile e lapideo. Pertanto, anche per le imprese dei settori edile e lapideo i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ricompresi nell’arco temporale dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, con ricorso al trattamento CIGO per eventi oggettivamente non evitabili (es. eventi meteo), non sono computati ai fini del calcolo dei limiti di durata massima della CIGO stessa (52 settimane in un biennio mobile). Il comma 2 precisa, inoltre, che a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del medesimo comma 2, non si applica il contributo addizionale di cui all’articolo 5 del d. lgs. n. 148/2015. Si ricorda, peraltro, che, con specifico riferimento alla cassa integrazione ordinaria, la norma di carattere generale già prevede che “il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili” (articolo 13, comma 3, secondo periodo, d. lgs. n. 148/2015). L’INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del limite di spesa di 11 milioni di euro per l’anno 2024, non accogliendo le domande eccedenti tale limite. Nel far riserva di illustrare le istruzioni operative che saranno eventualmente diramate dall’Inps, porgiamo cordiali saluti.

    22 luglio 2024

    Risorse umane e relazioni sindacali | Edilizia | Edilizia Opere Lavori Pubblici

  • Legge n. 101/2024 - Disposizioni in materia di CIGO per l’edilizia

    Si informa che, sulla Gazzetta Ufficiale n. 163/2024, è stata pubblicata la legge n. 101/2024, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 63/2024, recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”, in vigore dal 14 luglio 2024. Con una disposizione introdotta dalla citata legge trova accoglimento, per il periodo luglio – dicembre 2024, la richiesta dell’Ance, presentata anche in occasione della riunione convocata dal Ministero del Lavoro sul tema dell’emergenza climatica, di equiparare il settore edile agli altri settori per quanto concerne i criteri di computo della durata massima della cassa integrazione ordinaria, in analogia a quanto già fatto lo scorso anno con il D.L. n. 98/2023 per il semestre 1° luglio – 31 dicembre 2023. In particolare, il nuovo articolo 2 bis, al comma 2, prevede che, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, le disposizioni dell’articolo 12, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 148/2015 non trovano applicazione relativamente agli interventi CIGO determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all’articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o), del medesimo d. lgs., ossia le imprese dei settori edile e lapideo. Pertanto, anche per le imprese dei settori edile e lapideo i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ricompresi nell’arco temporale dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, con ricorso al trattamento CIGO per eventi oggettivamente non evitabili (es. eventi meteo), non sono computati ai fini del calcolo dei limiti di durata massima della CIGO stessa (52 settimane in un biennio mobile). Il comma 2 precisa, inoltre, che a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del medesimo comma 2, non si applica il contributo addizionale di cui all’articolo 5 del d. lgs. n. 148/2015. Si ricorda, peraltro, che, con specifico riferimento alla cassa integrazione ordinaria, la norma di carattere generale già prevede che “il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili” (articolo 13, comma 3, secondo periodo, d. lgs. n. 148/2015). L’INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del limite di spesa di 11 milioni di euro per l’anno 2024, non accogliendo le domande eccedenti tale limite. Nel far riserva di illustrare le istruzioni operative che saranno eventualmente diramate dall’Inps, porgiamo cordiali saluti.

    22 luglio 2024

    Risorse umane e relazioni sindacali | Edilizia | Edilizia Opere Lavori Pubblici

  • RINNOVO CCNL EDILIZIA - Riguarda solo le aziende edili che applicano il CCNL ANCE

    Industria edile: inoltrata dalle OO.SS. nazionali la piattaforma sindacale per il rinnovo del CCNL di settore

    11 luglio 2024


  • Newsletter SMILE- Digital Innovation Hub

    Inoltriamo mail ricevuta da SMILE-DIH, il Digital Innovation Hub di Parma per la Fabbrica 4.0.

    06 giugno 2024

    Altre notizie | Credito e finanza agevolata | Tutti i settori

  • PLASTIC TAX - PROROGA DELL'EFFICACIA DELLA DISPOSIZIONE CHE PREVEDE IL TRIBUTO AL 1° LUGLIO 2026

    Si desidera informare che la Legge n. 67/2024 di conversione del Dl 39/2024 stabilisce la proroga, al 1° luglio 2026, del termine per l'efficacia delle disposizioni sull'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (c.d. "plastic tax"). Secondo quanto previsto dalla relativa disciplina - articolo 1, commi 634-658, della legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020) - il tributo è dovuto per tutti i manufatti monouso in plastica che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei Macsi adibiti a contenere e proteggere medicinali

    05 giugno 2024

    Altre notizie | Tutti i settori

  • Export Flying Desk di Agenzia ICE - 12 giugno 2024 – dalle 10 alle 17 Presso Camera di commercio dell’Emilia

    Grazie alla collaborazione avviata con ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – la Camera di commercio dell’Emilia ospiterà il 12 giugno presso la propria sede di Parma – l’Export Flying Desk Emilia Romagna di ICE, occasione per di incontrare in presenza i funzionari del Team di Agenzia ICE per scoprire le opportunità di business nei mercati esteri. Il costo del servizio è a carico dell’Agenzia ICE e quindi gratuito per l’azienda. Il progetto Export Flying Desk offre servizi di prossimità territoriale con incontri in presenza per approfondire i servizi di Agenzia ICE (che opera in oltre 70 uffici nel mondo e attraverso 21 desk regionali) per favorire l'internazionalizzazione delle imprese. Possono partecipare sia aziende che hanno già intrapreso rapporti commerciali con l'estero e che hanno quesiti specifici, sia quelle intenzionate a farlo. Iscrizione on-line entro il 10 giugno a questo link Saranno ammesse a partecipare agli incontri in presenza a Parma fino ad un massimo di 9 imprese. Successivamente, secondo l'ordine cronologico di iscrizione, sarà comunicato ad ogni imprenditore l'orario esatto dell'incontro. Gli incontri individuali si svolgeranno il 12 giugno nella sede di Parma della CCIAA dell’Emilia in Via Verdi, 2 (Sala Commissioni 3^ piano). Per ICE Agenzia parteciperà la Dr.ssa Benedetta Baciarlini. Per informazioni: Servizio Assistenza alle imprese CCIAA dell’Emilia (tel. 0521-210280, 0523-386292, 0522 796528, email internazionale@emilia.camcom.it)

    03 giugno 2024


  • ART-ER Quaderni per la Transizione Energetica: Comunità Energetiche Rinnovabili e Autoconsumatori

    Quale ruolo può assumere una Pubblica Amministrazione nella costituzione di una CER? Quali valutazioni deve effettuare e su quali aspetti una P.A. deve concentrare l’attenzione nella fase costitutiva e operativa? Quando si applicano le regole dell’evidenza pubblica?

    01 giugno 2024

    Altre notizie | Tutti i settori

  • ARTE-ER Quaderni per la Transizione Energetica: Comunità Energetiche Rinnovabili e Autoconsumatori Quale ruolo può assumere una Pubblica Amministrazione nella costituzione di una CER? Quali valutazioni deve effettuare e su quali aspetti una P.A. deve concentrare l’attenzione nella fase costitutiva e operativa? Quando si applicano le regole dell’evidenza pubblica?

    Sono questi alcuni degli approfondimenti contenuti nel terzo quaderno delle collana “I quaderni per la transizione energetica”, realizzato da ART-ER, con il contributo della Regione Emilia-Romagna, e dedicato alle pubbliche amministrazioni che intraprendono percorsi per costituire, partecipare o promuovere una Comunità energetica Rinnovabile. Questo terzo quaderno, pubblicato poco dopo l’uscita del bando regionale per finanziare gli impianti di produzione delle “Comunità”, ha come obiettivo principale descrivere le peculiarità giuridiche derivanti dalla partecipazione allo sviluppo di una CER di una Pubblica Amministrazione, consapevoli del ruolo, non solo esemplare, che gli enti pubblici possono avere nella transizione energetica e nella diffusione di questi nuovi modelli di produzione e consumo. Nel quaderno, intitolato “La partecipazione dei soggetti pubblici alle comunità energetiche rinnovabili”, sono, inoltre, contenute alcune considerazioni sulle strategie di comunicazione e ricerca soci, sulla compatibilità delle CER con le finalità di una società pubblica ai sensi del TUSP e sull l’onere di motivazione analitica, nonché sull’applicazione delle regole dell’evidenza pubblica ai contratti delle CER partecipate da P.A. In base alla normativa vigente le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) devono assumere la natura di soggetto giuridico autonomo rispetto ai partecipanti alla stessa, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva 2018/2001/ UE e dal D.lgs. n. 199/2021. La pubblicazione è scaricabile da questo link: https://drive.google.com/file/d/1HfDEnAc6C-JXrIqQ6fxshbvbwdU2W90-/view

    31 maggio 2024


  • CONTRIBUTI LA PROMOZIONE DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA DIGITALE – domande dal 25/06/2024

    La Camera di commercio intende promuovere, tramite l’erogazione di contributi a fondo perduto, la crescita del livello di digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) del territorio, in particolare sostenendo lo sviluppo delle tecnologie e delle competenze I4.0 . Possono partecipare le micro, piccole e medie imprese con sede legale e/o unità operativa iscritte e attive nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio dell’Emilia che effettuano investimenti collegati alle tecnologie indicate nel bando. Il contributo a fondo perduto è pari al 50% delle spese sostenute, documentate e ammissibili, al netto di IVA, fino a un importo massimo complessivo di € 10.000,00. Le richieste di contributo dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, dalle ore 10:00 del 25/06/2024. L’assegnazione dei contributi avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. Notizia completa in allegato.

    31 maggio 2024


  • BANDO PICCOLE IMPRESE PER IL TERRITORIO – domande dal 13 giugno

    La Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura dell’Emilia promuove la competitività delle micro e piccole imprese operanti nei settori della somministrazione, del commercio al dettaglio e dei servizi nei comparti dell’abbigliamento e più in generale finalizzati alla cura della persona e dell’artigianato artistico e tradizionale. Possono partecipare micro e piccole imprese con sede legale e/o unità operativa iscritte e attive nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio dell’Emilia, operanti nei settori indicati dai codici ateco in allegato. Il contributo a fondo perduto è pari al 40% delle spese sostenute, documentate e ammissibili, al netto di IVA, fino a un importo massimo di € 7.000,00. Le richieste di contributo dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, dalle ore 10:00 del 13/06/2024. L’assegnazione dei contributi avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. Notizia completa in allegato.

    31 maggio 2024


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