CIGS per cessazione aziendale: chiarimenti del Ministero

19 ottobre 2018

A decorrere dal 29 settembre 2018 e per gli anni 2019 e 2020, il trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale può essere riconosciuto – alla presenza di determinate condizioni – sino a 12 mesi (per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020) in favore di quelle imprese che abbiano cessato la propria attività produttiva o la cessino, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo economico (MISE) e della/e Regione/i interessata/e.

I relativi chiarimenti sono stati forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 15/2018.

Tale trattamento di CIGS (per crisi aziendale) può essere concesso in deroga agli articoli 4 e 22 del D.lgs. n. 148/2015 che disciplinano, rispettivamente, la durata massima complessiva di 24 mesi (30 per le imprese dell’edilizia e affini) in un quinquennio mobile per ciascuna unità produttiva, prevista in generale per i trattamenti di integrazione salariale (ordinaria e straordinaria), e la singola durata massima del trattamento di integrazione straordinaria per la causale di crisi aziendale.

Il trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere concesso nel limite delle risorse stanziate ai sensi dell’art. 21, comma 4, del D.lgs.n. 148/2015 e non utilizzate, anche in via prospettica. In sede di accordo governativo è verificata la sostenibilità finanziaria del trattamento straordinario di integrazione salariale e nell’accordo è indicato il relativo onere finanziario. Al fine del monitoraggio della spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze e all’INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all’erogazione delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa, non possono essere stipulati altri accordi.

Al fine di poter accedere al citato trattamento di integrazione salariale è necessario che ricorra una delle seguenti condizioni:

sussistano concrete prospettive di cessione dell’attività con conseguente riassorbimento occupazionale, secondo le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95075/2016;

  1. sia possibile realizzare interventi di re-industrializzazione del sito produttivo;
  2. i lavoratori in esubero siano coinvolti in specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata.

Con la citata circolare n. 15/2018, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali precisa che il trattamento può essere concesso in favore di quelle imprese, anche in procedura concorsuale, che abbiano cessato la propria attività produttiva e non si siano ancora concluse le procedure per il licenziamento di tutti i lavoratori, o la stiano cessando.

Relativamente al procedimento, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce che:

  • per poter beneficiare del trattamento di CIGS, l’impresa cessata o in cessazione deve stipulare con le parti sociali uno specifico accordo, in sede governativa. A tale accordo può partecipare il Ministero dello sviluppo economico e la Regione o le Regioni ove ha sede l’azienda;
  • costituiscono oggetto dell’accordo:
    • il piano delle sospensioni dei lavoratori motivatamente ricollegabile nei tempi e nelle modalità alla prospettata cessione di attività o al piano di re-industrializzazione (che può essere presentato dalla medesima azienda in cessazione o da impresa terza cessionaria o dal Ministero dello Sviluppo Economico) o al programma di politiche attive regionale (che deve essere condiviso con la Regione interessata);
    • il piano di trasferimento e/o riassorbimento dei lavoratori sospesi e le misure di gestione per le eventuali eccedenze di personale;
  • prima della sottoscrizione dell’accordo deve essere accertato che le risorse sono sufficienti a       coprire l’intervento e la quantificazione dell’onere è parte integrante del verbale;
  • dopo la stipula dell’accordo l’impresa interessata è tenuta a presentare istanza al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale Ammortizzatori sociali e formazione, divisione IV, per il tramite del sistema informatico di Cigsonline. L’istanza deve essere corredata dal verbale di accordo, dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni orarie, anche coinvolti nel trasferimento aziendale, dal programma di cessione, ovvero dal piano di re-industrializzazione o dal programma di politiche attive regionali e dal piano delle sospensioni del personale.

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