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Servizio - Risorse umane e relazioni sindacali

  • CCNL Vetro – Industria 10 febbraio 2023

    Si informa che, analogamente allo scorso rinnovo, ASSOVETRO ha accolto la richiesta delle OO.SS. circa la riscossione, a cura dell’Azienda e a carico dei lavoratori consenzienti non iscritti alle OO.SS. stipulanti il CCNL (FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTUC-UIL e UGL Chimici), di un contributo straordinario una tantum, a riconoscimento dell’attività svolta dalle OO.SS. stesse in occasione del rinnovo del CCNL. Con gli accordi sottoscritti in data 16 luglio 2024 con FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL, da una parte, e UGL CHIMICI, dall’altra, che si allegano, sono stati definiti tempi, modalità e procedure diprelievo e versamento della trattenuta. Si evidenzia che, a differenza dell’ultimo accordo, il contributo è pari a 35 euro. Nel rinviare ai contenuti dell’Accordo, si riportano schematicamente le modalità operative da attuare in sede aziendale: • entro il27 settembre 2024, le Direzioni Aziendali e le Organizzazioni Sindacali stipulanti, ciascuna per proprio conto, informeranno i lavoratori sulle modalità della trattenuta, mediante affissione del comunicato di cui all’allegato 1 degli accordi (si precisa che il testo degli allegati è il medesimo nei due accordi, pertanto è sufficiente una sola affissione); • con i cedolini paga dei mesi di settembre e ottobre 2024, le Aziende forniranno idonea comunicazione ai lavoratori, con l’avvertenza che l’eventuale diniego da parte del singolo lavoratore non iscritto alle organizzazioni stipulanti il CCNL (FILCTEM, FEMCA, UILTEC e UGL Chimici) dovrà essere espresso per iscritto e fatto pervenire all’Azienda entro l’8 novembre (il fac-simile di tale comunicazione, comprensivo del modulo di manifestazione del diniego, è identico nei due accordi ed è contenuto nell’allegato 2); • la mancata restituzione, da parte dei lavoratori non iscritti a FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL ed UGL-Chimici, entro il termine indicato, del modulo debitamente compilato e sottoscritto, verrà considerata come manifestazione di consenso alla trattenuta. In conseguenza di ciò e fatto salvo il dissenso, le Aziende opereranno una trattenuta in busta paga dalle competenze del mese di novembre 2024 di ciascun dipendente non iscritto alle Organizzazioni Sindacali FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL e UGL CHIMICI per l’importo di € 35. Le somme complessivamente riscosse saranno versate in unica soluzione da ciascuna 2 Azienda entro il 31 dicembre 2024 su un unico conto corrente bancario, individuato dalle quattro OO.SS.: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA AG-7 VIA CESARE BALDO NR 1 00189 ROMA IBAN IT 08 K 08327 03211 000000007281 INTESTATO A FILCTEM FEMCA, UILTEC E UGL CHIMICI –QUOTE STRAORDINARIE CCNL VETRO Oltre agli accordi sottoscritti, si accludono alla presente i relativi allegati anche in versione word per facilitarne la diffusione. Con l’occasione si informa che, a seguito della stesura contrattuale del CCNL 10 febbraio 2023, intervenuta il giorno 21 maggio 2024 tra Assovetro e Organizzazioni Sindacali, è in via di definizione l'edizione del testo finale. Nel mese di settembre saranno diffuse le modalità di acquisto delle copie del CCNL.

    26 luglio 2024

    Risorse umane e relazioni sindacali | Altri settori

  • CCNL Vetro – Industria 10 febbraio 2023

    Si informa che, analogamente allo scorso rinnovo, ASSOVETRO ha accolto la richiesta delle OO.SS. circa la riscossione, a cura dell’Azienda e a carico dei lavoratori consenzienti non iscritti alle OO.SS. stipulanti il CCNL (FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTUC-UIL e UGL Chimici), di un contributo straordinario una tantum, a riconoscimento dell’attività svolta dalle OO.SS. stesse in occasione del rinnovo del CCNL. Con gli accordi sottoscritti in data 16 luglio 2024 con FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL, da una parte, e UGL CHIMICI, dall’altra, che si allegano, sono stati definiti tempi, modalità e procedure diprelievo e versamento della trattenuta. Si evidenzia che, a differenza dell’ultimo accordo, il contributo è pari a 35 euro. Nel rinviare ai contenuti dell’Accordo, si riportano schematicamente le modalità operative da attuare in sede aziendale: • entro il27 settembre 2024, le Direzioni Aziendali e le Organizzazioni Sindacali stipulanti, ciascuna per proprio conto, informeranno i lavoratori sulle modalità della trattenuta, mediante affissione del comunicato di cui all’allegato 1 degli accordi (si precisa che il testo degli allegati è il medesimo nei due accordi, pertanto è sufficiente una sola affissione); • con i cedolini paga dei mesi di settembre e ottobre 2024, le Aziende forniranno idonea comunicazione ai lavoratori, con l’avvertenza che l’eventuale diniego da parte del singolo lavoratore non iscritto alle organizzazioni stipulanti il CCNL (FILCTEM, FEMCA, UILTEC e UGL Chimici) dovrà essere espresso per iscritto e fatto pervenire all’Azienda entro l’8 novembre (il fac-simile di tale comunicazione, comprensivo del modulo di manifestazione del diniego, è identico nei due accordi ed è contenuto nell’allegato 2); • la mancata restituzione, da parte dei lavoratori non iscritti a FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL ed UGL-Chimici, entro il termine indicato, del modulo debitamente compilato e sottoscritto, verrà considerata come manifestazione di consenso alla trattenuta. In conseguenza di ciò e fatto salvo il dissenso, le Aziende opereranno una trattenuta in busta paga dalle competenze del mese di novembre 2024 di ciascun dipendente non iscritto alle Organizzazioni Sindacali FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL e UGL CHIMICI per l’importo di € 35. Le somme complessivamente riscosse saranno versate in unica soluzione da ciascuna 2 Azienda entro il 31 dicembre 2024 su un unico conto corrente bancario, individuato dalle quattro OO.SS.: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA AG-7 VIA CESARE BALDO NR 1 00189 ROMA IBAN IT 08 K 08327 03211 000000007281 INTESTATO A FILCTEM FEMCA, UILTEC E UGL CHIMICI –QUOTE STRAORDINARIE CCNL VETRO Oltre agli accordi sottoscritti, si accludono alla presente i relativi allegati anche in versione word per facilitarne la diffusione. Con l’occasione si informa che, a seguito della stesura contrattuale del CCNL 10 febbraio 2023, intervenuta il giorno 21 maggio 2024 tra Assovetro e Organizzazioni Sindacali, è in via di definizione l'edizione del testo finale. Nel mese di settembre saranno diffuse le modalità di acquisto delle copie del CCNL.

    26 luglio 2024

    Risorse umane e relazioni sindacali | Altri settori

  • Stelle al Merito 2025. Vademecum e modulistica

    Il Ministero del Lavoro ha formalizzato le indicazioni operative per la presentazione delle candidature.

    23 luglio 2024


  • CISITA PARMA Corsi del catalogo 2024 di prossimo avvio

    I corsi in partenza: parlare in pubblico, project management e controllo statistico di processo.

    23 luglio 2024


  • Legge n. 101/2024 - Disposizioni in materia di CIGO per l’edilizia

    Si informa che, sulla Gazzetta Ufficiale n. 163/2024, è stata pubblicata la legge n. 101/2024, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 63/2024, recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”, in vigore dal 14 luglio 2024. Con una disposizione introdotta dalla citata legge trova accoglimento, per il periodo luglio – dicembre 2024, la richiesta dell’Ance, presentata anche in occasione della riunione convocata dal Ministero del Lavoro sul tema dell’emergenza climatica, di equiparare il settore edile agli altri settori per quanto concerne i criteri di computo della durata massima della cassa integrazione ordinaria, in analogia a quanto già fatto lo scorso anno con il D.L. n. 98/2023 per il semestre 1° luglio – 31 dicembre 2023. In particolare, il nuovo articolo 2 bis, al comma 2, prevede che, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, le disposizioni dell’articolo 12, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 148/2015 non trovano applicazione relativamente agli interventi CIGO determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all’articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o), del medesimo d. lgs., ossia le imprese dei settori edile e lapideo. Pertanto, anche per le imprese dei settori edile e lapideo i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ricompresi nell’arco temporale dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, con ricorso al trattamento CIGO per eventi oggettivamente non evitabili (es. eventi meteo), non sono computati ai fini del calcolo dei limiti di durata massima della CIGO stessa (52 settimane in un biennio mobile). Il comma 2 precisa, inoltre, che a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del medesimo comma 2, non si applica il contributo addizionale di cui all’articolo 5 del d. lgs. n. 148/2015. Si ricorda, peraltro, che, con specifico riferimento alla cassa integrazione ordinaria, la norma di carattere generale già prevede che “il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili” (articolo 13, comma 3, secondo periodo, d. lgs. n. 148/2015). L’INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del limite di spesa di 11 milioni di euro per l’anno 2024, non accogliendo le domande eccedenti tale limite. Nel far riserva di illustrare le istruzioni operative che saranno eventualmente diramate dall’Inps, porgiamo cordiali saluti.

    22 luglio 2024

    Risorse umane e relazioni sindacali | Edilizia | Edilizia Opere Lavori Pubblici

  • Legge n. 101/2024 - Disposizioni in materia di CIGO per l’edilizia

    Si informa che, sulla Gazzetta Ufficiale n. 163/2024, è stata pubblicata la legge n. 101/2024, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 63/2024, recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”, in vigore dal 14 luglio 2024. Con una disposizione introdotta dalla citata legge trova accoglimento, per il periodo luglio – dicembre 2024, la richiesta dell’Ance, presentata anche in occasione della riunione convocata dal Ministero del Lavoro sul tema dell’emergenza climatica, di equiparare il settore edile agli altri settori per quanto concerne i criteri di computo della durata massima della cassa integrazione ordinaria, in analogia a quanto già fatto lo scorso anno con il D.L. n. 98/2023 per il semestre 1° luglio – 31 dicembre 2023. In particolare, il nuovo articolo 2 bis, al comma 2, prevede che, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, le disposizioni dell’articolo 12, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 148/2015 non trovano applicazione relativamente agli interventi CIGO determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all’articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o), del medesimo d. lgs., ossia le imprese dei settori edile e lapideo. Pertanto, anche per le imprese dei settori edile e lapideo i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ricompresi nell’arco temporale dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, con ricorso al trattamento CIGO per eventi oggettivamente non evitabili (es. eventi meteo), non sono computati ai fini del calcolo dei limiti di durata massima della CIGO stessa (52 settimane in un biennio mobile). Il comma 2 precisa, inoltre, che a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del medesimo comma 2, non si applica il contributo addizionale di cui all’articolo 5 del d. lgs. n. 148/2015. Si ricorda, peraltro, che, con specifico riferimento alla cassa integrazione ordinaria, la norma di carattere generale già prevede che “il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili” (articolo 13, comma 3, secondo periodo, d. lgs. n. 148/2015). L’INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del limite di spesa di 11 milioni di euro per l’anno 2024, non accogliendo le domande eccedenti tale limite. Nel far riserva di illustrare le istruzioni operative che saranno eventualmente diramate dall’Inps, porgiamo cordiali saluti.

    22 luglio 2024

    Risorse umane e relazioni sindacali | Edilizia | Edilizia Opere Lavori Pubblici

  • Trattamento di fine rapporto - Indice Istat giugno 2024

    Coefficiente Istat relativo al mese di giugno 2024 utile per la rivalutazione del trattamento di fine rapporto maturato tra il 15.06.2024 ed il 14.07.2024.

    18 luglio 2024


  • CISITA PARMA Corsi del catalogo 2024 di prossimo avvio

    I corsi in partenza: servizi per la manifattura, origine delle merci e buste paga.

    16 luglio 2024


  • RINNOVO CCNL EDILIZIA - Riguarda solo le aziende edili che applicano il CCNL ANCE

    Industria edile: inoltrata dalle OO.SS. nazionali la piattaforma sindacale per il rinnovo del CCNL di settore

    11 luglio 2024


  • CCNL Chimica 13.06.2022 - Incrementi del Trattamento Economico Minimo da luglio 2024

    Dal 1° luglio 2024 si applica l'incremento del Trattamento Economico Minimo (TEM) previsto dal rinnovo del CCNL 13.06.2022 nei valori ridefiniti dall'intesa dell'8.01.2024

    11 luglio 2024


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