Super ammortamento del 140%. Valutazioni per l’acquisto di auto aziendali entro fine 2016.

Come noto la legge Finanziaria per l’anno 2016 (legge n. 208/2015) ha introdotto il cd super ammortamento che riguarda tutti i beni ammortizzabili nuovi, eccezion fatta per i fabbricati e le costruzioni, quelli con ammortamento inferiore al 6,5% e quelli di alcuni settori.

Da una prima analisi del disegno di legge relativo alla legge di stabilità per il 2017 (Finanziaria 2017) si riscontra da un lato la proroga del super ammortamento anche per il prossimo anno (escludendo però le autovetture a deduzione limitata) e dall’altro l’introduzione di un nuovo e più ampio beneficio (iperammortamento), che scatterà dal 1° gennaio 2017 e riguarderà solo alcuni cespiti.

Questo intreccio di agevolazioni e di date richiede una particolare attenzione da parte di chi pianifica gli investimenti, per poter sfruttare al meglio gli incentivi disponibili e quelli in arrivo.

Per le auto a deduzione limitata (auto non utilizzate esclusivamente per lo svolgimento della propria attività) come ad esempio le auto aziendali o le auto concesse in benefit, occorrerà procedere all’acquisto entro il 31 dicembre 2016 se si intende sfruttare il superammortamento del 140 per cento.

 

Auto a deduzione limitata

Per chi sta valutando l’acquisizione (in proprietà o in leasing) di autovetture da concedere in benefit a dipendenti o da mantenere a disposizione dell’impresa o degli amministratori (compresi gli agenti di commercio) l’imperativo è completare l’investimento entro il prossimo 31 dicembre, data oltre la quale il 140% su tali veicoli verrà meno (questo, lo si ribadisce nuovamente, in base all’attuale formulazione del disegno di legge di stabilità per il 2017).

Ciò che rileva, lo si ricorda, è la consegna del bene, mentre pagamento e messa in strada potrebbero essere posticipate al 2017. Se il costo è sostenuto nel 2016, ma l’entrata in funzione è dal 2017, l’incentivo spetta comunque, anche se l’ammortamento e la maggiorazione del 40% scatteranno con un anno di ritardo e dunque usufruiranno, per la prima quota (dedotta in Unico 2018), di un risparmio Ires inferiore a quello del 2016 (24% anziché al 27,5%).

Nessuna fretta, invece (oltre che per gli autocarri), per i veicoli utilizzati da noleggiatori, autoscuole e taxisti, cioè per le autovetture che costituiscono beni ad utilizzo esclusivamente strumentale, per i quali il super ammortamento varrà anche il prossimo anno.

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