Legge di stabilità 2016. Acquisto di unità residenziali. Detraibile il 50% dell’Iva pagata all’impresa costruttrice

Come noto (cfr. Notizie n. 2/2016), la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di Stabilità per il 2016), all’articolo 1, comma 56, ha introdotto una nuova agevolazione nel settore immobiliare, spettante ai soggetti che acquistano da imprese costruttrici un’abitazione di classe energetica A o B.
E’ una misura diretta a rilanciare il settore edilizio, attraverso il riconoscimento di una detrazione dall’IRPEF, in dieci annualità, della metà dell’IVA pagata al costruttore.
Il legislatore ha voluto eliminare, almeno parzialmente, il maggior onere fiscale rappresentato dall’IVA, tributo non detraibile dagli acquirenti privati persone fisiche. La ratio della norma, ben evidenziata nella circolare n. 20/E/2016, par. 10, è, infatti, quella di “equilibrare il costo degli oneri fiscali delle cessioni di unità immobiliari di tipo abitativo soggette ad IVA rispetto alle medesime operazioni soggette all’imposta di registro.” Con la detrazione è operata, difatti, una riduzione dell’onere fiscale nel caso di cessioni effettuate dall’impresa costruttrice, rispetto alle medesime operazioni poste in essere tra privati.
L’acquisto dell’abitazione (non prima casa) da un’impresa costruttrice, è infatti assoggettata ad aliquota IVA del 10% (voce 127-undecies, parte III, Tab. A, D.P.R. 633/72), calcolata sul valore del corrispettivo; la cessione dell’abitazione (non prima casa) tra privati, sconta invece l’imposta di registro nella misura del 9%, peraltro calcolata sul valore catastale (art. 1, Tariffa, parte prima, D.P.R. n. 131/86).

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