Super ammortamento Chiarimenti Agenzia entrate del 14 settembre 2016

Come noto, l’articolo 1, comma 91, della L. 208/2015 ha introdotto un’agevolazione per tutte le imprese e i professionisti che prevede, ai fini delle imposte sui redditi e con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi (cd. super ammortamento).
Il beneficio ha carattere temporaneo giacché, salvo proroghe, sono agevolabili gli investimenti effettuati fino al prossimo 31 dicembre 2016 (l’attuale bozza di legge di stabilità, sulla base di quanto pubblicato sulla stampa specializzata, intenderebbe prorogare anche per l’esercizio 2017 tale agevolazione).

Risultano però esclusi dall’ambito applicativo della maggiorazione:

  • i beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
  • i fabbricati e le costruzioni;
  • alcuni beni particolari indicati all’allegato numero 3 alla legge di Stabilità 2016.

Ricordato quanto sopra, si precisa che l’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 74/E del 14 settembre 2016, ha chiarito che per individuare se un bene strumentale rientra nell’ambito oggettivo di applicazione della disciplina sul super ammortamento si deve comunque far riferimento al relativo coefficiente di ammortamento previsto dal D.M. 31 dicembre 1988 verificando che non sia inferiore alla soglia del 6,5%.
Il caso oggetto della risoluzione in commento riguarda una società esercente l’attività di distribuzione di gas naturale, la quale applica, ai fini dell’ammortamento fiscale di alcuni beni, il disposto dell’articolo 102-bis del Tuir rubricato “Ammortamento dei beni materiali strumentali per l’esercizio di alcune attività regolate”.
Nel caso specifico della società istante, considerato che le aliquote fiscali individuate dalla norma del Tuir sono diverse rispetto a quelle stabilite dal D.M. del 1988, il dubbio (che ha innescato la necessità dell’iterpello) era quale delle due “fonti” bisognasse prendere a riferimento ai fini del confronto con la soglia del 6,5%.
Sul punto la risposta dell’Agenzia è stata chiara:
•   per stabilire se un bene sia escluso o meno dall’ambito applicativo dell’agevolazione, si deve far riferimento ai coefficienti di ammortamento previsti dal decreto ministeriale e non a quelli determinati in applicazione dell’articolo 102-bis del Tuir.

Coerentemente con tale linea interpretativa, viene altresì precisato che la maggiorazione del 40%, ove spettante, deve essere agganciata ai coefficienti stabiliti dal D.M., non rilevando a tal fine i coefficienti di cui all’articolo 102-bis.
Peraltro, questi principi trovano applicazione anche per i beni gratuitamente devolvibili di cui all’articolo 104 del Tuir, secondo cui le relative quote di ammortamento sono determinate “dividendo il costo dei beni (…) per il numero degli anni di durata della concessione (…)”.
Pertanto, anche per questi beni, sia ai fini dell’esclusione dall’ambito applicativo dell’agevolazione che della fruizione della maggiorazione, si deve far riferimento ai coefficienti di ammortamento previsti dal decreto ministeriale.

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