FSBA e EBNA. Bilateralità artigiana anno 2016

Il 18 gennaio scorso è stato siglato l’ Accordo Interconfederale di settore con il quale le Parti Sociali Nazionali dell’Artigianato hanno definito la contribuzione dovuta al sistema di bilateralità del settore artigiano sia per le imprese rientranti nella disciplina dei trattamenti di integrazione salariale sia per le aziende artigiane destinatarie dei soli trattamenti previsti dal FSBA.

Campo di applicazione
Il Fondo FSBA si applica a tutti i lavoratori dipendenti dell’artigianato(tranne per i dipendenti dei settori edilizia e autotrasporto) e delle imprese che applicano i contratti collettivi di lavoro sottoscritti tra le categorie delle Parti sottoscrittrici, anche con meno di 6 dipendenti, cui non trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal titolo I del D.Lgs. n. 148/2015.

Lavoratori soggetti alla contribuzione FSBA/EBNA
Si evidenziano, in particolare, le seguenti ipotesi:
• Lavoratori a chiamata: la quota variabile della contribuzione (FSBA) risulta automaticamente riproporzionata in base all’imponibile previdenziale del mese. La quota fissa della contribuzione (Ebna 7,65 euro mensili), è sempre dovuta in misura intera in presenza di attività lavorativa; mentre, in assenza di attività lavorativa e di indennità di disponibilità, la contribuzione non è dovuta.
• Lavoratori a domicilio: la contribuzione non è dovuta.
• Dirigenti: la contribuzione non è dovuta.
• Sono altresì esclusi tutti i lavoratori cui trova applicazione il CCNL Edilizia Artigiani e CCNL Autotrasporto Artigiani

Prestazioni e durate
Il Fondo erogherà , a far data dal 1/7/2016, con le durate e le causali previste dal presente accordo, la prestazione di un assegno di durata e misura pari all’assegno ordinario e la prestazione dell’assegno di solidarietà, nel limite unico del vigente massimale mensile pari a € 971,71 e successivi adeguamenti.

Le durate delle prestazioni previste dal presente accordo sono le seguenti:
–  13 settimane di assegno ordinario;
–  26 settimane di assegno di solidarietà.
Le suddette prestazioni non possono cumularsi e, nel biennio mobile, sono alternative tra loro.

Causali di intervento ed aliquota contributiva
Ai dipendenti a cui si applica il suddetto Fondo che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto, è corrisposto l’assegno ordinario nei seguenti casi:
a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche;
b) situazioni temporanee di mercato.

Agli stessi dipendenti è riconosciuto, in presenza di accordo sindacale, l’assegno di solidarietà nel caso di riduzione dell’orario di lavoro finalizzata ad evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.

Contribuzione anno 2016

Aziende artigiane
Per le aziende artigiane è dovuta sia la contribuzione all’Ebna sia la contribuzione al FSBA.
Il contributo all’ente bilaterale Ebna garantisce l’erogazione di prestazioni a favore delle aziende e dei dipendenti, mentre la contribuzione al FSBA garantisce una copertura di integrazione salariale.

In allegato il riepilogo delle singole contribuzioni.

La decorrenza della quota a carico dei lavoratori sarà anticipata al mese di effettiva operatività del Fondo ove la stessa fosse antecedente alla data dell’1/7/2016.
La raccolta complessiva della contribuzione (sia l’ordinaria all’Ebna che la quota dovuta al FSBA) continuerà secondo l’attuale modalità tramite il modello F24, unico rigo, utilizzando la specifica causale “EBNA” e rispettando la consueta scadenza del 16 mese successivo.

Con riferimento alla nuova contribuzione decorrente dal 1° gennaio 2016, stante la natura del contributo, si applica il seguente trattamento contributivo:
• la quota variabile della contribuzione (FSBA) è parificabile a contribuzione obbligatoria, pertanto, sul contributo dello 0,45% a carico azienda non è dovuto il versamento all’Inps del contributo di solidarietà 10%;
• la quota fissa della contribuzione (Eber 7,65 euro mensili) resta invece soggetta a contributo di solidarietà 10% all’Inps (pari a 0,02 euro mensili per lavoratore) riferiti all’importo destinato alle “Prestazioni Lavoratori EE.BB.RR”.

Le suddette prestazioni saranno erogate dal Fondo attraverso l’Ente Bilaterale regionale di riferimento, fermo restando che il D.Lgs. n. 148/2015 pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di versare la contribuzione correlata all’lnps, con la possibilità di rivalsa dello stesso datore sul Fondo.

Aziende soggette al contributo di integrazione salariale che applicano Ccnl dell’artigianato

L’accordo Interconfederale precisa inoltre che le aziende destinatarie del trattamento di integrazione salariale ma applicanti un Ccnl dell’artigianato continueranno a versare l’ordinaria contribuzione all’Ebna.
Di seguito il riepilogo delle singole contribuzioni.

In allegato tabella Contribuzioni FBSA

La quota di contribuzione in cifra fissa mensile pari a 10,42 € è dovuta per intero anche per i lavoratori con contratto part-time e con contratto di apprendistato. Inoltre la contribuzione è dovuta per intero anche in caso di assunzioni o cessazioni in corso di mese. In assenza di retribuzione imponibile previdenziale nel mese (es. maternità; infortunio ecc.), resta comunque dovuta la quota fissa della contribuzione.

La quota fissa della contribuzione (Ebna 10,42 euro mensili) resta invece soggetta a contributo di solidarietà 10% all’Inps (pari a 0,17 euro mensili per lavoratore) riferiti all’importo destinato alle “Prestazioni Lavoratori EE.BB.RR”.

Rimborso quota Sicurezza
Le imprese che abbiano versato regolarmente la quota di € 125,00 con F24, ma che abbiano optato per il rappresentante interno della sicurezza, potranno richiedere da aprile del 2016 il rimborso di una parte della quota relativa alla sicurezza versata nell’anno 2015.

Per effettuare tale richiesta inviare all’ente la modulistica predisposta. Sul sito www.eber.org nella sezione Adesioni Eber è presente il modulo compilabile.

In attesa di specifiche indicazioni in merito, si precisa che per il settore Autotrasporto artigiano, temporaneamente non si applicano le indicazioni seguenti.

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