Iva: al misto di spezie, va applicata l’aliquota dell’aroma che primeggia sugli altri

 

 

Alla cessione del misto di erbe aromatiche assoggettate a differenti aliquote Iva, senza che nessun prodotto predomini per quantità e volume sugli altri, va applicata quella più alta prevista tra i diversi componenti; l’aliquota è ordinaria se tra le spezie ne risulta una sottoposta a tale tassazione.

È quanto precisa l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 51/E del 21 maggio 2019 in risposta a una consulenza giuridica.

Iva al 10%, inoltre, per la vendita, nello stesso vassoio, di piante vive appartenenti alla Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972. Come per l’ipotesi precedente, invece, applicazione dell’aliquota Iva più elevata, nel caso in cui la confezione contenga piante a diversa percentuale di tassazione.

Quesiti

L’istante chiede quale sia la corretta aliquota Iva da applicare in caso di cessione:

  • di vaschette o bustine contenenti un misto di spezie ad aliquote differenti, a prescindere dalla prevalenza di una spezia rispetto alle altre
  • vassoi contenenti più vasetti, non vendibili singolarmente, di piante aromatiche acquistate per essere coltivate o per ornamento.

Riguardo al primo quesito, il contribuente propone l’applicazione dell’aliquota più alta tra quelle previste per gli aromi contenuti nella confezione, come affermato nella risoluzione n. 142/1999.

Aliquota del 10%, invece, secondo l’istante, per le piante vendute in un unico vassoio se comprese nel numero 20), Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972.

Il parere dell’Agenzia

La risoluzione ricorda, in primo luogo, che le cessioni delle erbe e delle piante aromatiche possono essere sottoposte ad aliquote diverse in base alla classificazione merceologiche effettuata dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, e della loro riconducibilità ai prodotti presenti nella Tabella A allegata Dpr, parti II, II-bis e III, che prevedono rispettivamente le aliquote ridotte del 4, del 5 e del 10 per cento. In particolare, scontano l’aliquota ridotta del 5% “basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all’alimentazione; piante allo stato vegetativo, di basilico, rosmarino e salvia”, elencati al numero 1-bis) della parte II-bis.

Per gli altri prodotti la tassazione agevolata dipende dalla classificazione merceologica effettuata dalle Dogane. In particolare, riguardo alla consulenza giuridica in esame, la risoluzione fa riferimento alla precisazione dell’Agenzia delle dogane secondo cui, per stabilire l’inquadramento di un composto di materiali diversi, deve essere individuato il prodotto che “conferisce all’insieme il carattere essenziale” dando rilevanza soprattutto, per quanto di interesse nel caso in discussione, alla quantità e al volume dei diversi componenti.

Le Entrate, quindi, uniformandosi alle classificazioni effettuate dalle Dogane in via esemplificativa, ritiene che deve essere applicata l’aliquota:

  • del 4% se c’è predominanza di prezzemolo
  • del 10% se a predominare è il timo
  • del 5% nel caso in cui vi è predomino di basilico, salvia e rosmarino.

In conclusione, l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 52/2019 conferma quanto già chiarito con le risoluzioni 142/1999 e 56/2017 e cioè che nel caso in cui la stessa confezione contenga aromi diversi senza che nessuno possa essere considerato “essenziale” rispetto all’insieme, deve essere applicata la tassazione più elevata, e l’aliquota ordinaria se una delle spezie è sottoposta ad aliquota ordinaria.

Per quanto riguarda il secondo quesito, l’aliquota è del 10% se le piante vendute per ornamento o coltivazione (in genere da orticoltori, vivaisti e floricoltori) sono quelle elencate al numero 20), della Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972, mentre, anche in questo caso, entra in gioco l’aliquota più alta se i vasetti che compongono il vassoio sono assoggettati a differenti tassazioni.

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