IVA, per basilico ed erbe aromatiche l’aliquota sale al 5%

L’articolo 21 della legge 7 luglio 2016, n. 122 (legge europea 2015/2016), pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 158 dell’8 luglio 2016, modifica le aliquote Iva di alcuni prodotti alimentari.

Conseguentemente, dal prossimo 23 luglio, scatta l’aumento dell’aliquota iva dal 4% al 5% sul basilico ed altre piante aromatiche.

Con la disposizione in esame viene soppresso il numero 12 bis della tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/72: i prodotti ivi previsti sono il basilico, il rosmarino e la salvia freschi destinati all’alimentazione i quali vengono inseriti al numero 1 bis della tabella A, parte II bis, per i quali è prevista l’aliquota del 5%.

Contemporaneamente viene soppressa la voce n. 38 bis della Tabella A, parte III che prevedeva le piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia ed anche questi prodotti vengono inseriti nella tabella A, parte II bis con Iva 5%, mentre fino ad ora l’aliquota Iva era pari al 10 per cento.

Infine viene inserito fra i prodotti con aliquota Iva al 5% anche l’origano in rametti o sgranato che sinora scontava l’Iva ordinaria del 22 per cento.

A titolo esemplificativo, per le consegne effettuate nel mese di luglio, questi prodotti scontano due aliquote Iva:

  • per le consegne effettuate fino al 22 luglio, per il basilico, rosmarino e salvia, si applica l’Iva del 4% ovvero del 10% per le piante,
  • per le consegne effettuate dal 23 luglio si applica, per entrambe le tipologie sopra evidenziate, la nuova aliquota Iva del 5 per cento.

Si precisa inoltre che, l’articolo 22 della legge europea, aumenta l’aliquota Iva dal 4% al 10% sui
preparati per risotti.

Si tratta, nel caso specifico, di alcune preparazioni a base di riso, sottoposte a trattamenti ulteriori rispetto alla materia prima, siccome il riso in grani risulta in misura preponderante a quella degli altri ingredienti, l’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 72/2014 aveva interpretato che la aliquota Iva fosse quella del 4 per cento. Ora viene soppressa la voce doganale di riferimento (21.07.02) nella tabella A, parte II, voce n. 9 e quindi dal 23 luglio si applica l’aliquota Iva del 10% rientrando nella voce 80 della tabella parte III  “preparazioni alimentari non nominate, né comprese altrove”.

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