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Tesserini di riconoscimento: legge n. 203/2024
La nota n. 656 del 23 Gennaio 2025 dell’Ispettorato Nazionale Lavoro ha affrontato il tema dei tesserini di riconoscimento. La legge 17 dicembre 2024, n. 203, recante "Disposizioni in materia di lavoro" ha modificato l'art. 304, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 81/2008, prevedendo l'abrogazione dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 36-bis del D.L. 223/2006, cd. Decreto Bersani (conv. dalla L. 248/2006). Le disposizioni di legge abrogate introducevano, nell'ambito dei cantieri edili, l'obbligo in capo ai datori di lavoro di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento e l'obbligo da parte dei lavoratori di esporla. I predetti obblighi sono, però, già contenuti nel d.lgs. n. 81/2008: • ¬Comma 8 dell'articolo 26 è previsto che: "Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro"; • ¬Comma 3 dell'articolo 20: "I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto"; • ¬Articolo 21, comma 1, lett. c: "I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto". Di conseguenza, con l'abrogazione delle norme relative al tesserino di riconoscimento previste dal cd. Decreto Bersani, in caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, inclusi i cantieri temporanei e mobili, trovano applicazione le seguenti disposizioni: • il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice che non fornisce ai propri lavoratori un'apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell'art. 26, comma 8, è sanzionato dall'art. 55, comma 5, lett. i) del d.lgs. n. 81/2008; • il lavoratore dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice che non espone la medesima tessera ai sensi dell'art. 20, comma 3, è sanzionato dall'art. 59, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008. Qualora effettui la propria prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto, i medesimi obblighi gravano in capo al lavoratore autonomo, al quale si applicano le seguenti disposizioni: • il lavoratore autonomo che non si munisce di un'apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c, è sanzionato dall'art. 60, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008; • il lavoratore autonomo che non espone la medesima tessera ai sensi dell'art. 20, comma 3, è sanzionato dall'art. 60, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008.
12 febbraio 2025
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Tesserini di riconoscimento: legge n. 203/2024
La nota n. 656 del 23 Gennaio 2025 dell’Ispettorato Nazionale Lavoro ha affrontato il tema dei tesserini di riconoscimento. La legge 17 dicembre 2024, n. 203, recante "Disposizioni in materia di lavoro" ha modificato l'art. 304, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 81/2008, prevedendo l'abrogazione dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 36-bis del D.L. 223/2006, cd. Decreto Bersani (conv. dalla L. 248/2006). Le disposizioni di legge abrogate introducevano, nell'ambito dei cantieri edili, l'obbligo in capo ai datori di lavoro di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento e l'obbligo da parte dei lavoratori di esporla. I predetti obblighi sono, però, già contenuti nel d.lgs. n. 81/2008: • ¬Comma 8 dell'articolo 26 è previsto che: "Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro"; • ¬Comma 3 dell'articolo 20: "I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto"; • ¬Articolo 21, comma 1, lett. c: "I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto". Di conseguenza, con l'abrogazione delle norme relative al tesserino di riconoscimento previste dal cd. Decreto Bersani, in caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, inclusi i cantieri temporanei e mobili, trovano applicazione le seguenti disposizioni: • il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice che non fornisce ai propri lavoratori un'apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell'art. 26, comma 8, è sanzionato dall'art. 55, comma 5, lett. i) del d.lgs. n. 81/2008; • il lavoratore dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice che non espone la medesima tessera ai sensi dell'art. 20, comma 3, è sanzionato dall'art. 59, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008. Qualora effettui la propria prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto, i medesimi obblighi gravano in capo al lavoratore autonomo, al quale si applicano le seguenti disposizioni: • il lavoratore autonomo che non si munisce di un'apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c, è sanzionato dall'art. 60, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008; • il lavoratore autonomo che non espone la medesima tessera ai sensi dell'art. 20, comma 3, è sanzionato dall'art. 60, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008.
12 febbraio 2025
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Cassazione Penale – Pos non abbligatorio per le forniture di calcestruzzo
Con la sentenza n. 536/2025, la Cassazione Penale, Sez. 3, ha ribadito la non obbligatorietà del POS per le mere forniture di calcestruzzo in cantiere. Si ricorda che le imprese che effettuano mera fornitura di calcestruzzo in cantiere sono peraltro escluse dall'ambito di applicazione della patente a crediti di cui all'articolo 27 del TUS. Nella suddetta sentenza, la Suprema Corte ha evidenziato che "affinché si possa ravvisare la posa in opera del calcestruzzo fornito occorre un quid pluris che fuoriesca dalle operazioni di consegna e che consenta di ravvisare una compartecipazione della ditta fornitrice alla installazione concreta del materiale fornito, al di là dell'attività di manovra della pompa di scarico, ove il mezzo ne sia dotato". A tal proposito, la Cassazione ha richiamato sia la circolare del Ministero del Lavoro n. 3328/2011 che la nota INL n. 1753/2020. In particolare, i dipendenti della ditta fornitrice concorrono alla posa in opera se provvedono, dirigendo materialmente il getto del calcestruzzo, manovrando e posizionando la benna, il secchione o il terminale in gomma della pompa, all'omogenea distribuzione del conglomerato durante la lavorazione nel rispetto della regola dell'arte. Si realizza, invece, la mera fattispecie della fornitura di calcestruzzo quando i dipendenti si limitano a posizionare l'autobetoniera e la canala di distribuzione, o a direzionare, a distanza o da cabina, il braccio, ma non il terminale in gomma, della pompa per calcestruzzo o dell'autobetonpompa a seconda della modalità di consegna.
11 febbraio 2025
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Cassazione Penale – Pos non abbligatorio per le forniture di calcestruzzo
Con la sentenza n. 536/2025, la Cassazione Penale, Sez. 3, ha ribadito la non obbligatorietà del POS per le mere forniture di calcestruzzo in cantiere. Si ricorda che le imprese che effettuano mera fornitura di calcestruzzo in cantiere sono peraltro escluse dall'ambito di applicazione della patente a crediti di cui all'articolo 27 del TUS. Nella suddetta sentenza, la Suprema Corte ha evidenziato che "affinché si possa ravvisare la posa in opera del calcestruzzo fornito occorre un quid pluris che fuoriesca dalle operazioni di consegna e che consenta di ravvisare una compartecipazione della ditta fornitrice alla installazione concreta del materiale fornito, al di là dell'attività di manovra della pompa di scarico, ove il mezzo ne sia dotato". A tal proposito, la Cassazione ha richiamato sia la circolare del Ministero del Lavoro n. 3328/2011 che la nota INL n. 1753/2020. In particolare, i dipendenti della ditta fornitrice concorrono alla posa in opera se provvedono, dirigendo materialmente il getto del calcestruzzo, manovrando e posizionando la benna, il secchione o il terminale in gomma della pompa, all'omogenea distribuzione del conglomerato durante la lavorazione nel rispetto della regola dell'arte. Si realizza, invece, la mera fattispecie della fornitura di calcestruzzo quando i dipendenti si limitano a posizionare l'autobetoniera e la canala di distribuzione, o a direzionare, a distanza o da cabina, il braccio, ma non il terminale in gomma, della pompa per calcestruzzo o dell'autobetonpompa a seconda della modalità di consegna.
11 febbraio 2025
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Patente a crediti nei cantieri
Per opportuna conoscenza e documentazione provvediamo ad inoltrare, in allegato alla presente, il testo del Decreto attuativo della patente a crediti, in via di pubblicazione, che ci è stato trasmesso dall’ANCE, con il quale sono state definite le modalità di presentazione della domanda, i contenuti informativi della patente stessa, le procedure per la sua sospensione cautelare nel caso degli infortuni più gravi e l’attribuzione, l’incremento e il recupero dei crediti. In particolare, il decreto è composto da 8 articoli e da una tabella recante l’assegnazione dei crediti aggiuntivi. Si ricorda che la disciplina della patente a crediti è contenuta nella legge 24 aprile 2024, n. 56 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 (c.d. “Decreto PNRR”), in vigore dal 1° maggio 2024 (vedi nostra comunicazione n 238 del 7 marzo 2024). Il sistema della patente a crediti entrerà in vigore dal 1 ottobre 2024 e sarà obbligatoria per tutte le aziende indipendentemente dal CCNL applicato che operino nei cantieri temporanei o mobili. Nel trasmettere la nota illustrativa predisposta dall’ANCE, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.
02 agosto 2024
Risorse umane e relazioni sindacali | Edilizia | Edilizia Opere Lavori Pubblici
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Patente a crediti nei cantieri
Per opportuna conoscenza e documentazione provvediamo ad inoltrare, in allegato alla presente, il testo del Decreto attuativo della patente a crediti, in via di pubblicazione, che ci è stato trasmesso dall’ANCE, con il quale sono state definite le modalità di presentazione della domanda, i contenuti informativi della patente stessa, le procedure per la sua sospensione cautelare nel caso degli infortuni più gravi e l’attribuzione, l’incremento e il recupero dei crediti. In particolare, il decreto è composto da 8 articoli e da una tabella recante l’assegnazione dei crediti aggiuntivi. Si ricorda che la disciplina della patente a crediti è contenuta nella legge 24 aprile 2024, n. 56 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 (c.d. “Decreto PNRR”), in vigore dal 1° maggio 2024 (vedi nostra comunicazione n 238 del 7 marzo 2024). Il sistema della patente a crediti entrerà in vigore dal 1 ottobre 2024 e sarà obbligatoria per tutte le aziende indipendentemente dal CCNL applicato che operino nei cantieri temporanei o mobili. Nel trasmettere la nota illustrativa predisposta dall’ANCE, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.
02 agosto 2024
Risorse umane e relazioni sindacali | Edilizia | Edilizia Opere Lavori Pubblici
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Espandi il tuo business nel Regno Unito ICE e Booths insieme per l'agroalimentare Made in Italy
ICE e Booths insieme per l'agroalimentare Made in Italy
01 agosto 2024
Internazionalizzazione | Edilizia | Edilizia Opere Lavori Pubblici
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Integrazione salariale per caldo eccessivo: indicazioni INPS
Con il messaggio n. 2736 del 26 luglio 2024, l’Inps, in considerazione dell’eccezionale ondata di calore che sta interessando tutto il territorio nazionale, riepiloga le indicazioni sulle modalità con cui richiedere, nel caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, l’integrazione salariale, nonché i criteri per la corretta valutazione di tali domande da parte delle sedi territoriali dell’Istituto. Nel caso in cui la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa sia disposta con ordinanza della pubblica Autorità, i datori di lavoro possono richiedere l’integrazione salariale con la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” (art. 8 co. 2 del DM n. 95442/2016). In tale ipotesi, nella relazione tecnica afferente alla domanda dovranno essere indicati gli estremi della suddetta ordinanza, senza necessità di allegarla. Le prestazioni di integrazione salariale potranno essere riconosciute per i periodi e le fasce orarie di sospensione/riduzione delle attività lavorative indicate nelle ordinanze, tenendo conto anche dell’effettivo verificarsi delle condizioni o delle limitazioni previste nelle ordinanze medesime. In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, resta ferma anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causale “evento meteo” per “temperature elevate”. L’Inps chiarisce che non è possibile presentare due distinte domande riferite agli stessi lavoratori e a periodi di sospensione o riduzione interamente o parzialmente sovrapponibili, l’una con causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” e l’altra con causale “evento meteo” per “temperature elevate”. Pertanto, nel caso in cui venga presentata una domanda con causale “evento meteo” per “elevate temperature” relativa a periodi interessati anche da ordinanze di sospensione o riduzione delle attività lavorative per caldo eccessivo adottate da pubbliche Autorità, l’Istituto terrà conto di tale circostanza nel corso dell’istruttoria. Di conseguenza, potranno essere riconosciute come integrabili sia le giornate/ore in cui è stato accertato l’effettivo verificarsi dell’evento meteo avverso sia, indipendentemente dal predetto accertamento, le giornate/ore per le quali le suddette ordinanze hanno vietato il lavoro. A tal fine, nella relazione tecnica il datore di lavoro, oltre ad attestare di aver sospeso o ridotto l’attività lavorativa a causa delle temperature elevate, dovrà riportare gli estremi dell’ordinanza adottata dalla pubblica Autorità (come detto, senza necessità di allegarla). L’Inps ricorda, inoltre, le caratteristiche della causale “evento meteo” per “elevate temperature”. L’integrazione salariale può essere riconosciuta laddove le temperature risultino superiori a 35° centigradi. Tuttavia, anche il verificarsi di temperature pari o inferiori a 35° centigradi può comportare l’accoglimento della domanda, qualora entri in considerazione la valutazione della temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale. Ciò si verifica, ad esempio, se le attività lavorative sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se comportino l’utilizzo di materiali o di macchinari che producono a loro volta calore, contribuendo ad accentuare la situazione di disagio dei lavoratori. Anche l’impiego di strumenti di protezione (tute, caschi, etc.) può comportare che la temperatura percepita dal lavoratore risulti più elevata di quella registrata dal bollettino meteo. Pertanto, l’integrabilità della causale richiesta deve essere valutata dalla sede territoriale dell’Istituto facendo riferimento non solo al grado di temperatura, ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni in cui si trovano concretamente a operare i lavoratori. Per consentire, quindi, una corretta istruttoria della domanda, è importante che il datore di lavoro rediga la relazione tecnica in modo completo, non solo indicando l’evento meteorologico che si è verificato (ossia il caldo eccessivo), ma anche descrivendo l’attività lavorativa o la tipologia di lavori che sono stati sospesi o ridotti nonché le modalità di svolgimento delle lavorazioni stesse. L’Inps ricorda che, invece, non devono essere allegati alla domanda i bollettini meteo, dal momento che questi ultimi vengono acquisiti d’ufficio dall’Istituto. Anche l’elevato tasso di umidità concorre significativamente a determinare una temperatura “percepita” superiore a quella reale. Pertanto, nella valutazione delle istanze è necessario tenere conto anche del grado di umidità registrato nelle giornate o nelle ore richieste, dal momento che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata. L’Inps segnala che, per una valutazione più puntuale degli elementi a supporto della domanda di accesso all’integrazione salariale, gli operatori di sede potranno avvalersi delle documentazioni o delle pubblicazioni su dati relativi agli indici di calore da parte dei vari dipartimenti meteoclimatici o della protezione civile, nonché della consultazione della mappa del rischio riportata sul sito web www.worklimate.it. L’Istituto chiarisce, altresì, che le indicazioni fornite con il messaggio in commento valgono anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, qualora le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro. Infine, l’Inps ricorda che sia la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” che la causale “evento meteo” per “temperature elevate” integrano fattispecie annoverabili tra gli “eventi oggettivamente non evitabili” (EONE). Di conseguenza, per le domande di accesso all’integrazione salariale aventi le suddette causali: il termine di presentazione dell’istanza è l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato; non è richiesta, per il lavoratore, l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni presso l’unità produttiva per la quale viene presentata la domanda; il datore di lavoro non è tenuto al pagamento del contributo addizionale di cui all’art. 5 del d. lgs. n. 148/2015; Nel confermarci a disposizione per eventuali chiarimenti che si rendessero necessari, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.
01 agosto 2024
Risorse umane e relazioni sindacali | Edilizia | Edilizia Opere Lavori Pubblici
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Integrazione salariale per caldo eccessivo: indicazioni INPS
Con il messaggio n. 2736 del 26 luglio 2024, l’Inps, in considerazione dell’eccezionale ondata di calore che sta interessando tutto il territorio nazionale, riepiloga le indicazioni sulle modalità con cui richiedere, nel caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, l’integrazione salariale, nonché i criteri per la corretta valutazione di tali domande da parte delle sedi territoriali dell’Istituto. Nel caso in cui la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa sia disposta con ordinanza della pubblica Autorità, i datori di lavoro possono richiedere l’integrazione salariale con la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” (art. 8 co. 2 del DM n. 95442/2016). In tale ipotesi, nella relazione tecnica afferente alla domanda dovranno essere indicati gli estremi della suddetta ordinanza, senza necessità di allegarla. Le prestazioni di integrazione salariale potranno essere riconosciute per i periodi e le fasce orarie di sospensione/riduzione delle attività lavorative indicate nelle ordinanze, tenendo conto anche dell’effettivo verificarsi delle condizioni o delle limitazioni previste nelle ordinanze medesime. In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, resta ferma anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causale “evento meteo” per “temperature elevate”. L’Inps chiarisce che non è possibile presentare due distinte domande riferite agli stessi lavoratori e a periodi di sospensione o riduzione interamente o parzialmente sovrapponibili, l’una con causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” e l’altra con causale “evento meteo” per “temperature elevate”. Pertanto, nel caso in cui venga presentata una domanda con causale “evento meteo” per “elevate temperature” relativa a periodi interessati anche da ordinanze di sospensione o riduzione delle attività lavorative per caldo eccessivo adottate da pubbliche Autorità, l’Istituto terrà conto di tale circostanza nel corso dell’istruttoria. Di conseguenza, potranno essere riconosciute come integrabili sia le giornate/ore in cui è stato accertato l’effettivo verificarsi dell’evento meteo avverso sia, indipendentemente dal predetto accertamento, le giornate/ore per le quali le suddette ordinanze hanno vietato il lavoro. A tal fine, nella relazione tecnica il datore di lavoro, oltre ad attestare di aver sospeso o ridotto l’attività lavorativa a causa delle temperature elevate, dovrà riportare gli estremi dell’ordinanza adottata dalla pubblica Autorità (come detto, senza necessità di allegarla). L’Inps ricorda, inoltre, le caratteristiche della causale “evento meteo” per “elevate temperature”. L’integrazione salariale può essere riconosciuta laddove le temperature risultino superiori a 35° centigradi. Tuttavia, anche il verificarsi di temperature pari o inferiori a 35° centigradi può comportare l’accoglimento della domanda, qualora entri in considerazione la valutazione della temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale. Ciò si verifica, ad esempio, se le attività lavorative sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se comportino l’utilizzo di materiali o di macchinari che producono a loro volta calore, contribuendo ad accentuare la situazione di disagio dei lavoratori. Anche l’impiego di strumenti di protezione (tute, caschi, etc.) può comportare che la temperatura percepita dal lavoratore risulti più elevata di quella registrata dal bollettino meteo. Pertanto, l’integrabilità della causale richiesta deve essere valutata dalla sede territoriale dell’Istituto facendo riferimento non solo al grado di temperatura, ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni in cui si trovano concretamente a operare i lavoratori. Per consentire, quindi, una corretta istruttoria della domanda, è importante che il datore di lavoro rediga la relazione tecnica in modo completo, non solo indicando l’evento meteorologico che si è verificato (ossia il caldo eccessivo), ma anche descrivendo l’attività lavorativa o la tipologia di lavori che sono stati sospesi o ridotti nonché le modalità di svolgimento delle lavorazioni stesse. L’Inps ricorda che, invece, non devono essere allegati alla domanda i bollettini meteo, dal momento che questi ultimi vengono acquisiti d’ufficio dall’Istituto. Anche l’elevato tasso di umidità concorre significativamente a determinare una temperatura “percepita” superiore a quella reale. Pertanto, nella valutazione delle istanze è necessario tenere conto anche del grado di umidità registrato nelle giornate o nelle ore richieste, dal momento che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata. L’Inps segnala che, per una valutazione più puntuale degli elementi a supporto della domanda di accesso all’integrazione salariale, gli operatori di sede potranno avvalersi delle documentazioni o delle pubblicazioni su dati relativi agli indici di calore da parte dei vari dipartimenti meteoclimatici o della protezione civile, nonché della consultazione della mappa del rischio riportata sul sito web www.worklimate.it. L’Istituto chiarisce, altresì, che le indicazioni fornite con il messaggio in commento valgono anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, qualora le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro. Infine, l’Inps ricorda che sia la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” che la causale “evento meteo” per “temperature elevate” integrano fattispecie annoverabili tra gli “eventi oggettivamente non evitabili” (EONE). Di conseguenza, per le domande di accesso all’integrazione salariale aventi le suddette causali: il termine di presentazione dell’istanza è l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato; non è richiesta, per il lavoratore, l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni presso l’unità produttiva per la quale viene presentata la domanda; il datore di lavoro non è tenuto al pagamento del contributo addizionale di cui all’art. 5 del d. lgs. n. 148/2015; Nel confermarci a disposizione per eventuali chiarimenti che si rendessero necessari, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.
01 agosto 2024
Risorse umane e relazioni sindacali | Edilizia | Edilizia Opere Lavori Pubblici
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Ordinanza Regione Emilia Romagna n. 110 del 25 luglio 2024
Per opportuna e tempestiva conoscenza provvediamo a trasmettere in allegato l’Ordinanza emanata dalla Regione Emilia Romagna volta a sospendere per motivi di igiene e sanità pubblica, in linea con quanto già deciso in altre Regioni, lo svolgimento delle attività lavorative nel settore agricolo e nei cantieri edili all’aperto in condizioni di esposizione prolungata al sole, tra le ore 12.30 e le ore 16.00, limitatamente ai giorni in cui la temperatura comporti un livello di rischio alto. L’ordinanza entrerà in vigore lunedì 29 luglio p.v., sino al 31 agosto 2024 Come per le altre Regioni anche in Emilia Romagna si dovrà fare riferimento alla mappa del rischio indicata sul sito, curato da INAIL e CNR: https://www.worklimate.it/sceltamappa/sole-attivita-fisica-alta Nel confermarci a disposizione per eventuali chiarimenti si rendessero necessari, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.
29 luglio 2024
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