Presentazione delle domande di rimborso per il gasolio nel III trimestre 2019

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Autotrasporto – Accise

Con nota del 26 Settembre u.s, l’Agenzia delle Dogane ha informato che per i consumi di gasolio effettuati nel III trimestre 2019, sui veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton (con l’esclusione dei veicoli di categoria euro 2 o inferiore), la richiesta per il rimborso delle accise potrà essere presentata dal 1 al 31 Ottobre p.v.

Tenuto conto del decreto legge n.193/2016 (convertito con legge 225 del 1 Dicembre 2016, in vigore dal 3 Dicembre 2016 – vedi la nota prot. 270 del 7 Dicembre 2016), che ha fissato l’importo delle accise per il gasolio ad uso commerciale in € 403,22 per 1000 litri di prodotto, l’ammontare rimborsabile per i consumi effettuati nel III trimestre di quest’anno ammonta ad € 214,18 per 1.000 litri di prodotto.

Al seguente indirizzo internet https://www.adm.gov.it/portale/benefici-sul-gasolio-per-usoautotrazione-utilizzato-nel-settore-del-trasporto.-rimborso-sui-quantitativi-di-prodotto-consumati-nelterzo-trimestre-dell-anno-2019  è disponibile il software per la compilazione e l’invio telematico della dichiarazione tramite il Servizio Telematico Doganale – E.D.I, da parte degli utenti abilitati. In alternativa, la dichiarazione può essere presentata anche in formato cartaceo ma, in questo caso, il contenuto deve essere riprodotto su supporto informatico (CD – rom, DVD, pen drive USB) da consegnare all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente insieme allo stampato. Per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il codice tributo da riportare nel mod. F24 è sempre il “6740”. I crediti riconosciuti a partire dai consumi effettuati dal 2012 sono compensabili, anche se il totale dei crediti di imposta frutto delle agevolazioni concesse all’impresa, da indicare nel “Quadro RU” della dichiarazione dei redditi, superi il limite di 250.000 €. Ricordiamo inoltre che per i crediti di imposta da riportare sempre nel predetto quadro RU (compreso quello in esame sulle accise), il Decreto Legge 50/2017 ha ammesso l’utilizzo in compensazione con il mod. F24 solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (vedi la nota prot. 143 del 14 Giugno 2017). In merito agli adempimenti legati alla fatturazione elettronica, ricordiamo che l’indicazione delle targhe dei veicoli riforniti non è richiesta per il gasolio acquistato in extrarete e stoccato dall’impresa di autotrasporto (che lo utilizza per i suoi mezzi) in un suo distributore privato (vedi nota prot. 177 del 25 Luglio 2018). Diversamente, la targa deve sempre comparire nella fattura elettronica rilasciata dal gestore dell’impianto stradale in cui il camion ha fatto rifornimento, pena l’impossibilità di richiedere l’agevolazione in esame (vedi nota prot. 143 del 15 Giugno 2018).

Per quanto concerne i crediti relativi ai consumi di gasolio del II trimestre 2019, l’utilizzo in compensazione è possibile entro il 31 Dicembre 2020 mentre, rispetto alle eccedenze non compensate, il rimborso in denaro andrà richiesto entro il 30 Giugno 2021.

Raccomandiamo alle imprese di prestare la massima attenzione nell’inserimento delle informazioni richieste nel modello di domanda (ed in particolare, di quelle concernenti l’indicazione dei litri consumati e dell’importo a credito), tenuto conto che si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. A questo proposito, l’Agenzia ha ricordato che “qualora l’ammissione al beneficio avvenga in base ad informazioni rivelatesi poi non veritiere si rende applicabile la disposizione di cui all’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000, con decadenza dai benefici eventualmente conseguenti. Viceversa, qualora i dati integrino irregolarità non costituenti falsità, l’esercente è tenuto a regolarizzare a pena di improcedibilità dell’iter di riconoscimento del credito ai sensi dell’art.71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.”

 

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