Proroghe di CQC, patenti, revisioni e altre certificazioni. Pubblicato il nuovo Regolamento sulla GU dell’Unione Europea

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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il nuovo Regolamento sulle proroghe di CQC, patenti, revisioni e altre certificazioni. Trattasi del Regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento Europeo e del Consiglio datato 16 febbraio 2021 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L60 del 22 febbraio 2021.

L’art. 19 del provvedimento prescrive l’entrata in vigore dal 23 febbraio 2021, con applicazione a partire dal 6 marzo 2021. Di seguito le proroghe per articolo.

Carte di qualificazione del conducente (art.2)

  • I termini per il completamento della formazione periodica altrimenti scaduti tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, sono prorogati di 10 mesi (con conseguente estensione di validità della formazione in essere);
  • La validità della marcatura del codice armonizzato “95”, apposta dalle autorità competenti sulla patente di guida oppure sulla carta di qualificazione del conducente,si considera prorogata per un periodo di 10 mesi dalla data indicata sul documento;
  • La validità della marcatura del codice armonizzato “95” la cui proroga, ai sensi del precedente Regolamento 2020/698, era in scadenza nel periodo tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, è estesa di altri 6 mesi e comunque non oltre il 1° luglio 2021;
  • Le stesse proroghe si applicano alla CQC formato card;

Patenti (art.3)

  • La validità delle patenti di guida scadute o in scadenza tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera prorogata per un periodo di dieci mesi dalla data di scadenza;
  • La validità delle patenti la cui proroga, ai sensi del precedente regolamento 2020/698 era in scadenza nel periodo tra il 1° settembre e il 30 giugno 2021, è estesa di altri 6 mesi e comunque non oltre il 1° luglio 2021

Ispezione periodica dei tachigrafi (art.4.1)

  • Le ispezioni periodiche biennali dei tachigrafi (previste al paragrafo 1, art. 23 del Regolamento 165/2014), in scadenza tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021,sono da effettuarsi entro dieci mesi dalla data in cui dovevano svolgersi.

Carte tachigrafiche del conducente (4.2 – 4.6)

  • qualora il conducente chieda il rinnovo della carta del conducente a norma del paragrafo 1, art. 28 del Regolamento 165/2014, tra il1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano una nuova carta del conducente entro due mesi dalla ricezione della richiesta. Nel frattempo, fino a quando l’autista non entra in possesso della nuova carta, deve riconoscersi l’applicazione della procedura di stampa prevista dall’art. 35, comma 2 del citato Regolamento, per le carte sottratte, danneggiate o smarrite, a condizione che lo stesso sia in grado di dimostrare di aver richiesto il rilascio della nuova carta nei termini (quindi, entro i quindici giorni lavorativi precedenti la data di scadenza della carta);
  • per le richieste di sostituzione della carta presentate tra il1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano una carta sostitutiva entro due mesi dalla ricezione della richiesta. In deroga al comma 5, art. 29 del Regolamento 164/2015, il conducente è autorizzato a guidare fino al ricevimento di una nuova carta del conducente, purché possa dimostrare di aver restituito la carta all’autorità competente in quanto danneggiata o non correttamente funzionante e che ne ha richiesto la sostituzione;

Controlli tecnici e revisioni (5)

  • I termini relativi ai controlli tecnici che in base alle disposizioni dell’art.5, par.1 e all’art.10, par.1, della direttiva 2014/45 e all’allegato II, punto 8 di tale direttiva, avrebbero dovuto o dovrebbero svolgersitra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, si considerano prorogati per un periodo di dieci mesi. Identica proroga è prevista per i certificati di revisione (art.8 e all.2.8 della citata direttiva), con data di scadenza compresa sempre tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021.

Accesso alla professione (art.6)

  • In merito al requisito dellostabilimento, se la condizione relativa ai veicoli in disponibilità non può essere soddisfatta nel periodo 1° settembre 2020 – 30 giugno 2021, l’Autorità competente può concedere all’impresa un termine non superiore a 12 mesi per il reintegro del requisito. Lo stesso dicasi per l’idoneità finanziaria, per gli esercizi ricadenti in tutto o in parte sempre nel periodo di cui sopra.
  • Se la decisione dell’autorità competente sul mancato rispetto dei suddetti requisiti è intervenuta tra il 28 maggio e l’entrata in vigore del nuovo regolamento (23.2.2021), dando all’impresa un termine per provvedere alla regolarizzazione, l’autorità può prorogare questo termine sempre che non fosse già scaduto alla data di entrata a regime del medesimo regolamento. Il termine così prorogato non potrà comunque superare i 12 mesi.

Licenza comunitarie e attestato del conducente (art.7)

  • la validità dellelicenze comunitarie scadute o in scadenza tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, si considera prorogata per un periodo di dieci mesi. Identica proroga è prevista per le copie certificate conformi e agli attestati del conducente;

Inoltre, per le misure di cui sopra è prevista la possibilità, per ciascun Stato membro:

  • di chiedere entro il 31 maggio p.v, alla Commissione U.E, un’ulteriore proroga di non oltre 6 mesi a seguito delle misure di prevenzione e contenimento della pandemia da Covid-19. Per quanto di stretto interesse, ciò potrà avvenire per le scadenze relative a CQC, patenti, tachigrafi, revisioni e licenze comunitarie;
  • di decidere di non usufruire delle proroghe, previa informativa alla Commissione. In questo caso, tuttavia, lo Stato dovrà comunque riconoscere al proprio interno, le proroghe applicate dagli altri Paesi in applicazione del nuovo Regolamento.

Il testo del regolamento è allegato


Per maggiori informazioni contattare Maria Chiara Minetti referente dell’Ufficio Economico

Mail: chiara.minetti@gia.pr.it – Tel. 0521/2262 (centralino).

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