Indici sintetici di affidabilità (ISA): pubblicate le prime bozze  

22 novembre 2018

 

Sono stati pubblicati online, sul sito dell’Agenzia delle entrate, le prime bozze dei modelli per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per il periodo d’imposta 2018 riguardanti gli esercenti attività di impresa, arti o professioni.

Si tratta di 51 modelli, del quadro “F – dati contabili” per gli esercenti attività di impresa e del quadro “G – dati contabili” per gli esercenti attività di lavoro autonomo.

I contribuenti interessati

La platea dei contribuenti interessati da questo adempimento dichiarativo è contenuta nel comma 1 dell’articolo 9-bis del DL n. 50/2017 che ha istituito gli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni.

Successivamente, con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate (del 22 settembre 2017, per le attività economiche incluse nei primi 70 indici e del 7 maggio 2018, relativamente alle ulteriori attività economiche da includere negli indici), sono state individuate le attività economiche per le quali sono elaborati gli Isa; professionisti e imprenditori che dichiarano, per il periodo d’imposta 2018, di esercitare in modo prevalente una delle attività individuate con tali provvedimenti saranno, pertanto, tra quelli interessati a presentare, in allegato al modello Redditi, un modello Isa.

Ad oggi, stante quanto previsto nei richiamati provvedimenti, per l’annualità 2018 dovranno essere predisposti modelli relativi a 175 Isa.

Le bozze disponibili

Allo stato attuale risultano già pubblicate sul sito le bozze:

  • del quadro “F – dati contabili” per gli esercenti attività di impresa
  • del quadro “G – dati contabili” per gli esercenti attività di lavoro autonomo
  • di 33 modelli Isa afferenti le attività del commercio e delle relative istruzioni
  • di 12 modelli del comparto servizi con relative istruzioni
  • di 5 modelli (e istruzioni) relativi ad attività delle manifatture
  • di 1 modello (e istruzioni) relative agli Isa destinati alle attività professionali.

Non è ancora presente, invece, sul sito dell’Agenzia la modulistica Isa afferente le attività riconducibili al quinto comparto economico individuato dal provvedimento del 7 maggio, quello dell’agricoltura. Si tratta, in particolare, di molteplici attività riconducibili al mondo agricolo e riferite, nel citato Provvedimento, ai due seguenti Isa:

  • AA01S, coltivazioni agricole, silvicoltura e utilizzo di aree forestali
  • AA02S, produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi.

Le bozze già pubblicate sono suddivise in diversi quadri che presentano i medesimi aspetti.

Quadro A

Tutti gli Isa relativi ad attività di impresa prevedono un unico “Quadro A – Personale”, nel quale sono richieste informazioni relative al personale addetto all’attività. Per quanto riguarda le istruzioni relative alla compilazione di tale quadro, in quelle specifiche dei singoli Isa, si rinvia al documento generale “Istruzioni Quadro A, Personale”.

Medesimo approccio nei modelli degli Isa predisposti per i professionisti.

Quadro B

L’impresa o il professionista forniscono in tale quadro le informazioni relative ai locali in cui la propria attività viene esercitata.

Nel caso in cui l’attività economica sia esercitata in più unità locali, le istruzioni indicano che sarà compilato un apposito quadro B per ciascuna di esse.

Quadro C

Vengono richieste nel “Quadro C – Elementi specifici dell’attività” le informazioni utili a cogliere le specificità dell’attività cui l’indice si applica. Ad esempio, per le attività del manifatturiero potrebbero essere presenti in questo quadro dati relativi alla produzione, quali i materiali utilizzati o le fasi delle diverse lavorazioni, mentre per quelle del commercio i prodotti venduti o la clientela di riferimento; nel mondo dei servizi, invece, la tipologia di attività svolta e, infine per un professionista, l’ambito specialistico di intervento.

Quadro D

Tale quadro contiene i dati relativi ai beni strumentali impiegati nell’attività di impresa o di lavoro autonomo.

Quadro E

Dati per la revisione: in questo quadro sono richieste informazioni non utilizzate per l’applicazione dell’Isa, ma utili per le successive evoluzioni dell’indice stesso. Da ricordare, in proposito, che il comma 2 del citato articolo 9-bis del Dl. 50/2017 prevede che “gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall’ultima revisione”.

Quadro F e Quadro G

Questi i quadri destinati alla dichiarazione delle informazioni di natura contabile. A differenza dei quadri adibiti a contenere informazioni finalizzate a cogliere le specificità dell’attività economica esercitata, è prevista un’unica struttura di quadro F e di quadro G in cui, imprese e professionisti, rispettivamente indicheranno i propri dati contabili.

Da notare, all’interno del quadro F, la presenza di una sezione contente informazioni finalizzate a “gestire” i passaggi da un regime contabile a un altro; è il caso di quei contribuenti che nel periodo d’imposta 2018 si trovano nel regime di “cassa” (o di “competenza”) e in quello precedente applicavano il regime di “competenza” (o di “cassa”).

I modelli definitivi

I modelli Isa 2019 e le relative istruzioni dovranno essere approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate entro il 31 gennaio 2019, così come previsto dall’articolo 1 del Dpr 322/1998.

Lo stesso Dpr, al successivo articolo 2, prevede, altresì, che le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati afferenti gli Isa siano pubblicate in formato elettronico sul sito dell’Agenzia delle entrate entro il successivo 15 febbraio 2019.

Le norme di riferimento

I commi 3 e 4 dell’articolo 9-bis del Dl 50/2017, più volte richiamato, disciplinano gli aspetti relativi alla dichiarazione dei dati necessari per l’elaborazione e l’applicazione degli Isa.

In particolare è previsto:

  • al comma 3, che “I dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell’applicazione degli indici sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste dall’ordinamento vigente, dalle fonti informative disponibili presso l’anagrafe tributaria, le agenzie fiscali, l’Istituto nazionale della previdenza sociale, l’Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia di finanza, nonché da altre fonti.
  • al successivo comma 4, che “I contribuenti cui si applicano gli indici dichiarano, anche al fine di consentire un’omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze [omissis] indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell’anno per il quale si applicano gli indici, sono individuati i dati di cui al periodo precedente. [omissis] Per i periodi d’imposta 2017 e 2018, il provvedimento di cui al secondo periodo del presente comma è emanato entro il termine previsto dall’articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per l’approvazione dei modelli di dichiarazione relativi ai predetti periodi d’imposta.

 

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