28 Ottobre 2026
Sulla gazzetta ufficiale n. 247 di venerdì scorso è stato pubblicato il decreto legge 23 ottobre 2026, n. 193, recante disposizioni urgenti e misure di sostegno per l’autotrasporto (oltre ad altri settori quali l’agricoltura e la pesca).
Si evidenziano di seguito le norme riguardanti l’autotrasporto, che in parte divergono da quelle riportate nella prima bozza del provvedimento in oggetto.
Credito d’imposta caro gasolio (art. 1) – Vengono stanziati ulteriori 66,4 milioni di euro per coprire totalmente il credito d’imposta vantato dalle imprese di autotrasporto in relazione alla maggior spesa per l’acquisto di gasolio effettuata nei mesi che vanno da marzo ad agosto 2026. Lo stanziamento totale, che viene rettificato a 464 milioni di euro, verrà erogato in questi giorni alle imprese beneficiarie. Per il periodo dal 1° settembre al 5 ottobre 2026, il Governo stanzia un importo massimo di 60 milioni di euro che potranno essere utilizzate entro il 31 dicembre 2027 (a seguito di nuove istanze da parte delle imprese).
Adeguamento dei contratti (art. 2) – Viene stabilito che:
- per i contratti non scritti va riportata l’incidenza del costo del gasolio sulla fattura emessa dal vettore. Detta incidenza verrà fissata in percentuali minime e massime dal Ministero dei Trasporti differenziandole secondo le classi di peso dei veicoli. L’incidenza minima determinerà una quota minima del corrispettivo della prestazione di trasporto che si applicherà obbligatoriamente dal 24 ottobre 2026 (giorno successivo all’entrata in vigore del decreto-legge);
- per i contratti scritti, invece, ferma restando l’autonomia negoziale delle parti, i valori minimi e massimi come sopra individuati sono assunti a riferimento per quelli stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Inoltre, sempre per i contratti scritti, viene introdotto un nuovo elemento essenziale dato dal “valore del costo del carburante all’atto della stipula e incidenza del costo del carburante per le prestazioni di trasporto disciplinate dal contratto”.
Sospensione canoni Leasing (art. 3) – Le imprese di autotrasporto iscritte all’albo possono richiedere la sospensione dei pagamenti dei canoni leasing in scadenza dal 1° novembre fino al 31 marzo 2027 per i veicoli impiegati nell’esercizio dell’attività. In alternativa possono richiedere la sospensione del solo rimborso della quota capitale. Al riguardo la disposizione precisa che: “A decorrere dalla presentazione della richiesta e fino al 31 marzo 2027, le operazioni di locazione finanziaria interessate dalla sospensione non possono essere risolte, revocate né dichiarate decadute dal beneficio del termine per effetto della sospensione medesima. Il piano di rimborso dei canoni oggetto di sospensione è’ dilazionato, unitamente al pagamento degli elementi accessori, senza alcuna formalità’ e il termine finale del contratto è prorogato per un periodo corrispondente a quello della sospensione. Gli interessi maturati durante il periodo di sospensione sono corrisposti secondo le modalità previste dal contratto di locazione finanziaria ovvero, in sede di attuazione della sospensione, secondo condizioni e modalità più favorevoli per l’impresa utilizzatrice concordate tra le parti.”
Disciplina applicabile ai contratti di autotrasporto (art. 4) – Rispetto alla bozza del decreto-legge diffusa prima della riunione del Consiglio dei Ministri di giovedì scorso, la disposizione in esame è stata completamente riformulata. Essa non riguarda più la prevalenza del contratto di trasporto su quello di appalto (con modifiche alle disposizioni del settore contenute nel D. Lgv. 286/05 o nell’art. 83-bis della legge 133/08) ma si limita ad una modesta modifica all’articolo 1677-bis del codice civile, incardinato tra le disposizioni del contratto di appalto, per stabilire che: “Se l’appalto ha per oggetto la prestazione di servizi di logistica relativi alle attività’ di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività’ di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano in ogni caso le norme relative al contratto di trasporto». Digitalizzazione (art. 5) –Recependo le indicazioni emerse nel corso degli Stati Generali dell’autotrasporto, il Governo individua la creazione di un documento digitale di trasporto (lettera di vettura elettronica nazionale –Lve) per facilitare la compilazione dei dati del trasporto e l’individuazione della filiera, con gli eventuali sub-vettori. In tal senso si prevede che detto nuovo documento verrà accettato dagli organi di controllo dal 9 luglio 2027e che, con uno o più decreti interministeriali da emanare entro 60 giorni(e non 180 come nella prima bozza) verranno stabilite le specifiche tecniche dello stesso documento digitale. Rispetto alla prima bozza viene poi tolta la disposizione secondo la quale entro 2 anni dal decreto legge chi non rispetterà l’obbligo di redigere il citato documento sarà soggetto alla sanzione dell’art. 46-ter, comma 3, della legge 298/74 (pagamento di una somma da 2 a 6 mila euro). Non essendo più prevista alcuna sanzione per mancanza del documento digitale, la sua adozione da parte dei soggetti interessate appare del tutto facoltativa.
Da ultimo, si fa presente che l’articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame rinvia dal 1° ottobre al 1° gennaio 2027, l’applicazione della tassa (di 2 euro) sulle spedizioni di modesto valore (fino a 150 euro) in arrivo dai Paesi terzi. Si evidenzia inoltre che il decreto-legge in esame andrà convertito entro il 22 dicembre prossimo, facendo quindi riserva di un ulteriore commento all’esito della sua conversione in legge.
Le aziende associate per maggiori informazioni possono contattare Chiara Minetti referente dell’Ufficio Economico
Mail: chiara.minetti@gia.pr.it – Tel. 0521/2262 (centralino).