Contratto settore Legno Arredamento

Vi informiamo che, nei giorni scorsi, è stato sottoscritto il verbale per la determinazione del Premio variabile relativo al contratto regionale Legno Arredamento artigiano. La tabella sottostante indica i valori del premio e i valori dell’anzianità da corrispondere a partire dalla mensilità di luglio 2016.
Il premio sarà erogato in rate mensili a partire dalla mensilità di luglio 2016 con massimo 3 rate mensili di pari importo fino ad esaurimento del premio.

Livello Dopo 5 anni Dopo 4 anni Dopo 3 anni Dopo 2° anno Premio
AS € 105 € 84 € 73 € 63 € 355,00
A € 94 €76 € 66 € 57 € 320,00
B € 81 € 65 € 57 € 49 € 276,00
CS € 76 € 61 € 53 € 46 € 257,00
C € 70 € 56 € 49 € 42 € 237,00
D € 62 € 50 € 44 € 37 € 211,00
E € 55 € 44 € 39 € 33 € 187,00
F ***** ***** ***** ***** € 166,00

(Il livello F non può maturare premio di anzianità perché è un livello di ingresso dove è previsto il passaggio al livello E dopo 12 mesi.)

Rimane inteso che in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del prossimo semestre la rimanente parte non ancora corrisposta sarà erogata con le spettanze di fine rapporto.

Il periodo utile al calcolo del premio variabile è 1° luglio 2015 – 30 giugno 2016, per i rapporti di lavoro iniziati nel periodo considerato il premio sarà riproporzionato in dodicesimi (almeno 15 giorni di calendario).

Il salario variabile è riproporzionato per apprendisti e part – time, non matura in caso di aspettative non retribuite e servizio militare. Ai lavoratori in somministrazione va erogata una quota pari al 20% del premio erogato l’anno precedente; per i rapporti interrotti prima dell’erogazione del premio va corrisposto il 60% del premio erogato l’anno precedente.

Il premio di anzianità va erogato unitamente al salario variabile; l’anzianità è rilevata a luglio di ogni anno. Per gli apprendisti e tempi determinati l’anzianità inizia a decorrere dopo 24 mesi di anzianità aziendale, pertanto la prima erogazione potrà avvenire a partire dal 49esimo mese di anzianità.

Salario variabile e premio di anzianità non sono soggetti a decontribuzione né a detassazione.

L’Ufficio sindacale resta a disposizione per ogni ulteriore necessità.

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