Compensazione con Modello F24: chiarimenti Agenzia Entrate in presenza di crediti di imposta

12 novembre 2018

L’Agenzia delle entrate, a seguito di uno specifico interpello proposto da un’impresa che, nell’ambito della propria attività di commercio all’ingrosso di veicoli industriali, vende mezzi antincendio a vigili del fuoco volontari, ha precisato che i crediti di imposta derivanti da agevolazioni o incentivi fiscali, per i quali esiste una copertura di legge non concorrono alla determinazione del limite annuo di 700mila euro stabilito per le compensazioni con i versamenti da effettuare con il modello F24.
Questo, in sintesi, il contenuto della risposta n. 63/2018 dell’Agenzia. Il bonus, infatti, è incluso tra le agevolazioni e gli incentivi fiscali con specifica copertura di legge, per i quali, quindi, non occorre garantire il rispetto dei vincoli di bilancio.
Alla base del quesito è l’agevolazione riconosciuta dall’articolo 76, comma 2, del Dlgs 117/2017 (“Codice del terzo settore”), per l’acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari. L’incentivo, in verità già previsto, con modalità diverse, da precedenti disposizioni legislative, consiste in una riduzione del prezzo del veicolo pari all’importo della relativa Iva. Lo “sconto” praticato è recuperato dal venditore mediante compensazione tramite modello F24. Il dubbio dell’istante verteva proprio sull’eventuale limite da applicare all’importo sfruttato in compensazione, ossia se trovava o no applicazione il tetto generale di 700mila euro annuo, fissato – dall’articolo 34, comma 1, della legge 388/2000 (Finanziaria 2001) – per i crediti d’imposta e i contributi compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale.
A parere della società istante, l’importo può essere recuperato annualmente senza alcun limite quantitativo, trattandosi di un’agevolazione per la quale è previsto apposito stanziamento di bilancio.
L’Agenzia, già con la risoluzione n. 2018/2003, aveva chiarito che i crediti d’imposta derivanti da agevolazioni o incentivi fiscali, per i quali esiste una copertura di legge, non concorrono al plafond di 700mila euro: l’importo occorrente è già stanziato sui singoli capitoli di spesa. Rientra in questa categoria anche il “Credito d’imposta per la vendita di autoambulanze e dei beni mobili registrati ad attività antincendio” che, pertanto, è utilizzabile in compensazione senza partecipare alla formazione del tetto annuo.

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