Pacchetto mobilità – Riepilogo delle principali disposizioni che saranno in vigore dal 2 Febbraio p.v

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram

Si riepilogano le disposizioni del cd “Pacchetto mobilità” che, stante quanto riportato nei provvedimenti che ne fanno parte, saranno in vigore dal prossimo mese di Febbraio.

Regolamento U.E 1054/2020

Dal 2 Febbraio 2022, è in vigore la modifica al Regolamento 165/2014, art. 34, par 7, che prevede per i trasporti internazionali quanto segue:

Il conducente introduce nel tachigrafo digitale il simbolo del paese in cui inizia il suo periodo di lavoro giornaliero e il simbolo del paese in cui lo termina.

Entro il 2 febbraio 2022 il conducente inserisce inoltre il simbolo del paese in cui entra dopo aver attraversato la frontiera di uno Stato membro all’inizio della sua prima sosta in tale Stato membro.

La prima sosta è effettuata al punto di sosta più vicino possibile alla frontiera o dopo di essa. Quando l’attraversamento della frontiera di uno Stato membro avviene via nave traghetto o convoglio ferroviario, il conducente inserisce il simbolo del paese nel porto o alla stazione di arrivo.”

Per i veicoli forniti di tachigrafo analogico, l’obbligo è già in vigore dal 20 agosto 2020, mentre per quelli forniti di tachigrafi intelligenti satellitari di ultima generazione, che registrano automaticamente i dati di ubicazione.

Regolamento U.E 1055/2020

Dal 21 Febbraio 2022 saranno in vigore le modifiche introdotte dal Regolamento U.E 1055/2020, all’interno dei Regolamenti U.E 1071/2009 (sull’esercizio dell’attività di trasportatore su strada) e 1072/2009 (sullo svolgimento dei trasporti internazionali di merci su strada).

Sintetizzando per punti, tra le tematiche del Regolamento 1071/2009 sulle quali è intervenuto il Regolamento 1055, figurano le seguenti:

  • Accesso al mercato nazionale, per cui gli Stati membri non potranno più decidere di “imporre requisiti supplementari, proporzionati e non discriminatori, che le imprese devono soddisfare per esercitare la professione di trasportatore su strada”. Ciò dovrebbe avere riflessi anche sulla normativa nazionale in tema di accesso al mercato, ma ad oggi il MIMS non ha ancora preso posizione sul punto.
  • Stabilimento, con l’introduzione di una disciplina più severa per la sua dimostrazione e per il mantenimento. A proposito di questo requisito, va segnalata l’entrata in vigore della nuova lettera b), art. 5 del Regolamento 1071, che impone all’impresa di organizzare l’attività dei suoi veicoli impiegati nel trasporto internazionale, onde garantirne il ritorno a una

delle sedi di attività nello Stato membro di stabilimento dell’impresa, al più tardi entro otto settimane dalla partenza.

  • Onorabilità, dove si registra – anche in questo caso – un inasprimento ottenuto con l’estensione delle relative verifiche ai Direttori esecutivi dell’impresa (in aggiunta, ovviamente, ai legali rappresentanti, amministratori e gestori dei trasporti), e con l’aumento delle tipologie di condanne e sanzioni che possono determinare la perdita del requisito (es sanzioni per diritto tributario, condanne per violazione delle norme sul distacco dei conducenti, violazioni sul cabotaggio e alla legge sulle obbligazioni contrattuali);
  • Idoneità finanziaria, con la previsione di importi meno elevati (1.800 € per il primo veicolo, 900 € per ogni mezzo supplementare) per le imprese che esercitano con veicoli di massa superiore a 2,5 ton e fino a 3,5 ton. Gli Stati, comunque, possono decidere anche per questa categoria di veicoli, di applicare gli importi previsti per la generalità dei mezzi (9.000€ per il primo veicolo; 5.000 € per ciascun veicolo successivo di massa superiore a 3,5 ton; 900 € per ciascun mezzo successivo di massa superiore a 2,5 ton e fino a 3,5 ton);
  • Idoneità professionale, con la possibilità per gli Stati di:
  • promuovere una formazione periodica per i gestori dei trasporti ogni 3 anni;
  • dispensare dagli esami, ai fini dell’autorizzazione all’esercizio della professione di imprese che esercitano con veicoli fino a 3,5 ton, coloro che dimostrino di aver diretto in maniera continuativa un’impresa dello stesso tipo, nei 10 anni precedenti il 20 agosto 2020.

Modifiche al R.E.N, con l’inserimento di una serie di informazioni aggiuntive (nomi dei ge-stori dei trasporti; targhe dei mezzi; numero degli occupati al 31.12 dell’anno precedente; fattore di rischio ex art.9, p.1, della direttiva 2006/22; ecc..).

Ovviamente, dal 21 Febbraio saranno in vigore solo quelle disposizioni per le quali agli Stati non è stata lasciata facoltà di scelta. Per le altre, invece, occorrerà attendere le decisioni che saranno adottate dal MIMS.

Per quanto concerne, le modifiche al Regolamento 1072/2009 sullo svolgimento dei trasporti intracomunitari, si segnala che dal 21 Febbraio p.v sarà in vigore il periodo di “raffreddamento” previsto per i trasporti di cabotaggio. Pertanto, al trasportatore che ha svolto i trasporti di cabotaggio consentiti (cioè i 3 trasporti di cabotaggio, entro una settimana dallo scarico del trasporto internazionale in entrata nel Paese ospitante) non è consentito effettuare altri trasporti di cabotaggio per i 4 giorni successivi nello stesso Paese in questione.

Sempre da quella data, entrano in vigore le disposizioni sulle prove documentali che il vettore deve fornire per dimostrare la correttezza e la regolarità dei trasporti di cabotaggio eseguiti (esempio produzione della E-CMR – non ancora attuata in Italia, ecc..).

Rimane legata alla scelta dei singoli Stati, invece, l’applicazione delle regole del cabotaggio anche alla parte percorsa su strada nel quadro di un trasporto combinato.

Infine dal 21 maggio 2022 la licenza comunitaria sarà indispensabile per svolgere trasporti internazionali con veicoli (o complessi di veicoli) di massa a carico tecnicamente ammissibile superiore a 2,5 t. e fino a 3,5.

Direttiva U.E 2020/1057

Fermo restando che le disposizioni di una direttiva, per essere applicabili in uno Stato membro, devono essere recepite con un atto normativo (legge, decreti ministeriali), e che ad oggi l’Italia non ha ancora adottato atti formali di recepimento della direttiva 2020/1057, quest’ultima prevede che dal 2 Febbraio entrino in vigore le disposizioni sul distacco dei conducenti che:

  • Escludono l’applicazione della normativa sui lavoratori distaccati (direttiva 96/71) nelle operazioni di trasporto bilaterale con riguardo alle merci. A questo proposito, ricordiamo che detta esclusione viene riconosciuta anche nel tragitto verso il paese di destinazione e in quello di ritorno, in cui è consentita un’ulteriore attività di carico e/o scarico di merci in entrambe le direzioni, oppure nessuna attività nel tragitto di andata e fino a due attività nel tragitto di ritorno. Anche il transito è escluso.
  • Prevedono che un conducente che effettui operazioni di cabotaggio di cui ai regolamenti (CE) n. 1072/2009 e (CE) n. 1073/2009, debba considerarsi distaccato ai sensi della direttiva 96/71/CE.

Per approfondimenti rimandiamo alla seguente news dedicata.

Autotrasporto. Nuove disposizioni in materia di distacco dei conducenti nell’ambito di una prestazione di trasporto internazionale di merci. In vigore dal 2 Febbraio p.v.


Per maggiori informazioni contattare Chiara Minetti referente dell’Ufficio Economico

Mail: chiara.minetti@gia.pr.it – Tel. 0521/2262 (centralino).

Chiedi informazioni e scopri tutti i vantaggi per gli associati GIA

Scopri di più

Contenuto protetto

Per poter visualizzare il contenuto è necessarrio effettuare il login.

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram