Autotrasporto. Nuove disposizioni in materia di distacco dei conducenti nell’ambito di una prestazione di trasporto internazionale di merci. In vigore dal 2 Febbraio p.v.

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Come noto (vedi News “Pacchetto mobilità. Riepilogo delle principali disposizioni che saranno in vigore dal 2 Febbraio p.v”), la direttiva U.E 2020/1057 prevede che dal 2 Febbraio p.v, scatteranno le disposizioni in materia di distacco dei conducenti nell’ambito di una prestazione di trasporto internazionale di merci (ad esclusione dei trasporti bilaterali) o di cabotaggio, tra le quali quella che prevede l’obbligo, per il trasportatore interessato, di trasmettere una dichiarazione di distacco alle autorità nazionali competenti di un altro Stato membro in cui viene distaccato il conducente, al più tardi all’inizio del distacco, attraverso una nuova piattaforma sviluppata dalla DG Move e connessa al sistema IMI (https://www.postingdeclaration.eu/landing).

Tale piattaforma è già attiva e consente di:

  • uniformare e semplificare la procedura di presentazione e la gestione delle domande di distacco;
  • agevolare la richiesta e lo scambio di documentazione (ad es, registrazioni tachigrafiche) tra le autorità degli Stati esteri dove i lavoratori sono distaccati e le imprese.

In base alle nuove procedure, ciascuna domanda di distacco riguarda:

  • un conducente;
  • uno Stato membro dell’UE;
  • un periodo massimo di 6 mesi (senza alcuna limitazione rispetto al numero di operazioni svolte in tale arco temporale).

Ogni domanda dovrà pertanto riportare:

  • i dati identificativi dell’impresa;
  • i contatti del gestore del trasporto (o di altra figura analoga autorizzata a rapportarsi con le autorità);
  • l’identità del conducente;
  • la data di inizio del contratto di lavoro del conducente (NB non la data della stipula del contratto, ma la data di inizio dell’attività lavorativa);
  • La data di inizio e di fine del distacco;
  • Il numero di targa dei mezzi utilizzati (anche più di uno);
  • Il tipo di attività che si prevede di svolgere, ad esempio trasporto internazionale, cabotaggio etc (NB non è obbligatorio svolgere le attività indicate in domanda, ma è vietato svolgere attività non indicate. Pertanto, se si è in dubbio rispetto allo svolgimento di una certa attività, è comunque consigliabile inserirla in domanda).

Una volta inviata, la domanda può essere modificata e aggiornata attraverso la piattaforma. Si può ad esempio inserire la targa di un nuovo veicolo o estendere la durata del distacco, ma sempre nel limite dei 6 mesi.

Se il distacco si protrae oltre i 6 mesi, è necessario produrre una nuova domanda.

Durante i controlli su strada, al conducente potrà essere chiesto di esibire:

  • la dichiarazione di distacco, in formato cartaceo o digitale. (Nel caso in cui si apportassero modifiche alla domanda, si raccomanda di inviare tempestivamente al conducente la versione aggiornata. Tuttavia, ad ogni domanda è associata ad un QR code, tramite il quale le autorità competenti possono recuperare la dichiarazione aggiornata);
  • prova delle attività di trasporto svolte nello stato membro (ad esempio la nota di consegna);
  • registrazioni tachigrafiche.

Le autorità degli stati ospitanti potranno invece richiedere alle imprese, in occasione di una verifica a posteriori, di produrre solo la seguente documentazione:

  • Registrazioni tachigrafiche;
  • Note di consegna;
  • Documentazione relativa al compenso percepito dal conducente durante il periodo di distacco;
  • Contratto di lavoro del conducente;
  • Schede degli orari di lavoro del conducente;
  • cedolini degli stipendi.

Gli Stati ospitanti non potranno avanzare arbitrariamente la richiesta di altra documentazione.

Le verifiche presso le imprese saranno notificate dalle autorità attraverso la piattaforma e dovranno essere evase dagli interessati, sempre attraverso la piattaforma, entro 8 settimane. I documenti potranno essere inviati in lingua originale, senza necessità di traduzione.

Eventuali domande o segnalazioni in merito alle dichiarazioni di distacco possono essere inviate a road-transport@ela.europa.eu

Per conoscere le funzionalità della nuova piattaforma, rinviamo al video tutorial di seguito: https://www.youtube.com/watch?v=-sZF9oXFRsg  (dal minuto 55.55, troverete le spiegazioni sull’utilizzo della piattaforma e la compilazione della domanda di distacco).

Per consentire alle imprese di esercitarsi nell’utilizzo della piattaforma è stata creata un’area di prova, raggiungibile all’indirizzo https://www.postingdeclaration-training.eu/landing

Si ricorda che l’area di prova è solo un ambiente virtuale e che pertanto le operazioni eseguite al suo interno non hanno alcun effetto.

Eventuali domande relative all’area di prova possono essere inoltrate a MOVE-POSTING-ROAD-IMI-SUPPORT@ec.europa.eu

Per una panoramica delle condizioni di lavoro in vigore nei singoli Stati membri, si rimanda al seguente link: https://europa.eu/youreurope/citizens/work/work-abroad/posted-workers/index_en.htm#national-websites

Si allegano anche le slides (in lingua inglese), illustrative del nuovo sistema IMI, a cura della Commissione U.E.


Per maggiori informazioni contattare Chiara Minetti referente dell’Ufficio Economico

Mail: chiara.minetti@gia.pr.it – Tel. 0521/2262 (centralino).

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