Autotrasporto. Credito d’imposta sul caro gasolio. Circolare UNATRAS con le prime indicazioni operative

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In merito al credito d’imposta sul caro gasolio per il periodo marzo – giugno 2026, facendo seguito alla nostra precedente comunicazione odierna (sulla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale del 23 maggio 2026), si forniscono di seguito le prime indicazioni operative elaborate dal coordinamento Unatras alla luce dell’incontro con il MIT ed in attesa della divulgazione, da parte dello stesso Ministero, del testo definitivo decreto direttoriale.

“PREMESSA

Nel corso dell’incontro tecnico tenutosi il 22 luglio 2026 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono state illustrate alle associazioni di categoria le modalità operative per l’accesso al credito d’imposta previsto dal decreto legislativo 33/2026 (art. 3), destinato a ristorare le imprese di trasporto merci e persone dei maggiori costi del gasolio sostenuti nei mesi da marzo a giugno 2026. Il decreto direttoriale che disciplinerà nel dettaglio le modalità di richiesta, comprensivo del file per la rendicontazione delle fatture, risulterebbe in via di pubblicazione nei prossimi giorni.

La presente circolare ha valore informativo e sarà aggiornata non appena disponibile il testo ufficiale.

  1. CHI POTRÀ BENEFICIARE DELLA MISURA

Imprese italiane e imprese estere stabilite in Italia (che versano le imposte in Italia), sia per il trasporto merci sia per il trasporto persone. È escluso il trasporto in conto proprio (merci e persone), per indicazione della Commissione europea.

  1. VEICOLI AMMESSI, GESTIONE DELL’ELENCO IN PIATTAFORMA E IL TEMA DEI MEZZI A NOLEGGIO (REGISTRO REN)
  • Veicoli Euro 5 ed Euro 6; esclusi Euro 4 e inferiori.
  • Trasporto merci: massa complessiva a pieno carico maggiore o uguale a 7,5 tonnellate.
  • Trasporto persone: autobus categoria M2 e M3 (oltre 9 posti, conducente compreso).
  • Confermata l’ammissibilità del carburante HVO tra i costi rimborsabili.

Come funziona l’elenco veicoli in piattaforma: all’accesso, il sistema propone in automatico un elenco precompilato dei veicoli riconducibili all’impresa, sulla base dei dati del CED, dell’iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori e del Registro Elettronico Nazionale (REN).

L’impresa non deve limitarsi a prendere atto di questo elenco ma la piattaforma consente di intervenire attivamente, in due modi:

▪ selezionare o deselezionare i veicoli proposti, escludendo quelli che l’impresa ritiene non debbano beneficiare del contributo (ad esempio perché non rientrano nei requisiti Euro 5/Euro 6 o nella soglia di massa/posti previsti, oppure perché non hanno effettivamente generato la spesa di carburante da rimborsare);

▪ aggiungere manualmente, tramite un campo libero, eventuali veicoli mancanti rispetto all’elenco proposto, compresi i veicoli a noleggio non ancora comparsi in automatico. Questo secondo punto è particolarmente rilevante per i veicoli in locazione/noleggio: un veicolo a noleggio comparirà nell’elenco precompilato solo se risulta correttamente annotato al REN a nome dell’impresa che lo utilizza. Si raccomanda quindi a tutte le imprese che utilizzano mezzi a noleggio di verificare, prima dell’apertura della piattaforma (1° settembre), che tali veicoli risultino regolarmente annotati al REN. Se ciò non fosse ancora avvenuto, il veicolo non uscirà automaticamente nella lista ma resta, comunque, possibile aggiungerlo manualmente come sopra descritto; è preferibile, tuttavia, regolarizzare la posizione REN in anticipo per non dover gestire questa correzione durante i soli 15 giorni utili per la domanda.

  1. COME FUNZIONERÀ LA PIATTAFORMA E LA RICHIESTA

La piattaforma, gestita da Agenzia delle Dogane e Sogei, sarà aperta dal 1° al 15 settembre 2026.

Non è previsto un click day: l’ordine di presentazione determina solo lo scaglionamento dei pagamenti, non la percentuale di rimborso.

Accesso: tramite SPID o CIE. Il primo accesso è riservato al titolare dell’impresa (o a chi ne ha la titolarità), con possibilità successiva di delega a terzi.

Per ciascuna fattura l’impresa dovrà inserire: numero/ID della fattura, importo lordo, importo rimborsabile (cioè la quota riferita ai soli veicoli ammessi, nel caso in cui la stessa fattura comprenda anche mezzi non ammessi o altre voci di spesa).

  1. RIFORNIMENTI EFFETTUATI ALL’ESTERO: COME VENGONO TRATTATI

Sono ammesse al rimborso anche le fatture di rifornimento effettuate all’estero (ad esempio in Francia o in altri Paesi UE), a condizione che si tratti di spese sostenute da un’impresa italiana per veicoli regolarmente immatricolati/registrati in Italia. Per queste fatture andrà indicato il Paese estero di emissione.

Il confronto per il calcolo del rimborso non si fa con il prezzo del gasolio nel Paese estero, ma sempre e solo con il prezzo medio italiano di febbraio 2026 (dato MASE). In altre parole:

  • Se un’impresa italiana rifornisce un proprio veicolo in Francia, la spesa realmente sostenuta (al prezzo francese, qualunque esso sia) viene comunque confrontata con il prezzo medio italiano di febbraio.
  • Se questa spesa risulta superiore al prezzo di febbraio, l’impresa ha diritto al rimborso del 70% della differenza, esattamente come per i rifornimenti fatti in Italia.

Non esiste quindi un doppio parametro (uno per l’Italia e uno per l’estero): la soglia di riferimento resta unica ed è sempre quella italiana.

  1. COME SI CALCOLA IL RIMBORSO DEL 70% SUL PREZZO MEDIO DI FEBBRAIO (DATI MASE)

Il rimborso non è calcolato sulla spesa totale sostenuta, ma solo sulla variazione di prezzo del gasolio rispetto a febbraio 2026.

Passo 1 Il prezzo di riferimento

Il Ministero utilizza il prezzo medio nazionale del gasolio per autotrazione relativo al mese di febbraio 2026, calcolato sulla base delle rilevazioni dell’Osservatorio Prezzi Carburanti del MASE. Questo prezzo è la soglia sotto la quale nessun rimborso è dovuto, ed è lo stesso sia per i rifornimenti fatti in Italia sia per quelli fatti all’estero.

Passo 2Il differenziale mensile

Per ciascuno dei quattro mesi della misura (marzo, aprile, maggio, giugno 2026):

Differenziale del mese = Prezzo medio pagato nel mese – Prezzo medio di febbraio 2026

Se il prezzo del mese è uguale o inferiore a quello di febbraio, il differenziale è pari a zero e non spetta alcun rimborso per quel mese.

Passo 3Il calcolo del rimborso

Rimborso spettante (mese) = Differenziale del mese × Litri consumati nel mese × 70%

Passo 4 Somma dei quattro mesi

Il rimborso totale spettante all’impresa è la somma dei rimborsi calcolati per marzo, aprile, maggio e giugno.

Esempio puramente illustrativo (i valori sono inventati solo per spiegare il meccanismo, non sono dati ufficiali):

  • Prezzo medio gasolio febbraio 2026 (dato MASE): 1,700 euro/litro;
  • Prezzo medio pagato dall’impresa a marzo 2026 (in Italia o all’estero, indifferentemente): 1,850 euro/litro;
  • Differenziale di marzo: 1,850 – 1,700 = 0,150 euro/litro;
  • Litri consumati a marzo dall’impresa: 10.000 litri
  • Rimborso di marzo: 0,150 x 10.000 x 70% = 1.050 euro

Lo stesso calcolo viene ripetuto per aprile, maggio e giugno.

Questo calcolo viene fatto automaticamente dalla piattaforma sulla base dei dati inseriti dall’impresa (litri e importo fatture); l’impresa non deve calcolare da sola il prezzo medio di febbraio, che sarà il dato ufficiale già impostato nel sistema.

Passo 5Il limite della dotazione finanziaria

Il 70% è il tetto massimo previsto, ma la dotazione complessiva della misura è fissa in 300 milioni di euro. Se la somma di tutte le domande presentate nei 15 giorni di apertura della piattaforma supererà questa cifra, il rimborso spettante a ciascuna impresa sarà ridotto in modo proporzionale e lineare per tutti.

  1. TEMPISTICA DI EROGAZIONE E COMPENSAZIONE

L’istruttoria dovrebbe concludersi entro il 15 dicembre 2026. Il credito potrà essere compensato tramite modello F24: allo stato attuale la normativa consente la compensazione solo fino al 31 dicembre 2026, quindi di fatto tramite un unico F24 utilizzabile (quello del 16 dicembre). È in corso un lavoro tra le associazioni di categoria per ottenere un’estensione della finestra di compensazione oltre questa data.

  1. COSA RESTA DA RICEVERE PRIMA DI POTER OPERARE
  • Il testo del decreto direttoriale definitivo.
  • Il file ufficiale per la rendicontazione delle fatture e le relative istruzioni di compilazione
  • Eventuali FAQ di Agenzia delle Dogane/Sogei.

Non appena disponibili questi elementi, sarà diffusa una circolare operativa di dettaglio con le istruzioni definitive per la presentazione delle domande.”


Per maggiori informazioni contattare Chiara Minetti referente dell’Ufficio Economico

Mail: chiara.minetti@gia.pr.it – Tel. 0521/2262 (centralino).

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