Trasporti Internazionali – Francia – Attrezzature invernali – Nuova legislazione dal 1° novembre 2021

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L’Associazione francese AFTRI ha informato che a far data dal prossimo 1 ° novembre 2021, sarà obbligatoria, ogni anno durante il periodo invernale – ossia dal 1° novembre al 31 marzo – ed in alcune “zone montane”, l’installazione dell’attrezzatura invernale. Le “zone montane” interessate dalla nuova disposizione sono Alpi, Corsica, Massiccio Centrale, Giura, Pirenei, Vosgi (mappa in dettaglio).

I dispositivi invernali ammessi sono quelli antiscivolo removibili, come catene e calze antineve omologate, ovvero pneumatici invernali. Ma attenzione, dal 1° novembre 2024, per questi ultimi, solo quelli identificati e omologati “3PMSF” (ndr – ossia quelli che riportano il simbolo della montagna a tre punte con il fiocco di neve al centro), saranno accettati come equivalenti alle catene. L’acquisto e l’utilizzo di altri pneumatici da neve (quelli con la sola dicitura M+S) sarà ancora possibile e tollerato – fino a tale data – ma, a quanto risulta, gli utenti in questo caso dovranno disporre di catene oltre a questi pneumatici per poter guidare dal 1° novembre al 31 marzo nelle zone interessate dalla misura di sicurezza.

Alcune specifiche:

  • gli autobus, classificati M2, M3 possono essere dotati di almeno due catene (o di altri dispositivi antiscivolo equivalenti) OPPURE essere equipaggiati con almeno 4 pneumatici invernali, montati su almeno due ruote sterzanti e almeno due ruote motrici. Se il veicolo ha più di un asse sterzante, occorre considerare il sistema di sterzo principale;
  • per gli automezzi pesanti N2, N3, i veicoli senza rimorchio o semirimorchio possono avere almeno due catene (o dispositivi antiscivolo rimovibili equivalenti) OPPURE essere equipaggiati con almeno 4 pneumatici invernali, montati su almeno due ruote sterzanti e almeno due ruote motrici. Se il veicolo ha più di un asse sterzante, occorre considerare il sistema di sterzo principale;
  • I veicoli commerciali pesanti che viaggiano con un rimorchio o un semirimorchio devono in ogni caso essere dotati di dispositivi antiscivolo rimovibili.

Per la segnalazione delle “zone montane” interessate verranno impiegati nuovi segnali stradali (immagine allegata) anche se il segnale stradale attualmente in uso (codice B26) continuerà con la sua funzione di informazione.

Informazioni relative alla nuova legislazione sulle attrezzature invernali sono disponibili nel seguente link: “Zone Montane – nuove attrezzature e nuovi segnali”.

Ulteriori indicazioni ed approfondimenti verranno diffusi non appena disponibili.

fonte – AFTRI/IRU


Per maggiori informazioni contattare Chiara Minetti referente dell’Ufficio Economico

Mail: chiara.minetti@gia.pr.it – Tel. 0521/2262 (centralino).

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