Trasporti eccezionali: sentenza del TAR Del Lazio, di annullamento delle prescrizioni ANAS in materia di preavviso di transito e annotazioni di viaggio

 

Seguici anche su

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram

Il Ministero dell’Interno, con nota del 23 Giugno u.s, ha diffuso il contenuto della sentenza n. 6616 del 16 Giugno u.s emessa dal TAR del Lazio che, in accoglimento di un ricorso presentato da alcune aziende che eseguono trasporti eccezionali, ha disposto l’annullamento delle circolari emesse nel corso del 2019 dall’Anas e dal Ministero dell’Interno, sull’introduzione obbligatoria del preavviso di transito tramite il portale TEWEB e dell’annotazione del viaggio mediante l’applicazione TEWEB, nei confronti dei titolari di autorizzazioni eccezionali per massa delle tipologie periodiche – tranne alcune eccezioni -, singole e multiple.

Il TAR ha evidenziato una serie di incongruenze nelle scelte fatte da Anas che, alla prova dei fatti, ne hanno determinato l’illegittimità:

  • L’obbligo del preavviso di transito non è previsto né dalla normativa primaria (quindi, il codice della strada), né da quella secondaria (il Regolamento di esecuzione del c.d.s). Il richiamo fatto dall’Anas all’art. 16, comma 1 del Regolamento è stato definito dal TAR come “improprio” in quanto fa ritenere – in modo errato – che la mancanza del preavviso determini la sanzione prevista dall’art.10, comma 19 del c.d.s in ragione della equiparazione a un transito “non autorizzato”;
  • Identico discorso viene fatto sull’obbligo di annotare l’inizio e la fine del viaggio, che non ha un’adeguata base normativa. Infatti, il comma 10, art.16 del Regolamento prevede la segnalazione dell’inizio viaggio per le sole autorizzazioni singole e multiple, ed è finalizzato esclusivamente a permettere all’Amministrazione di calcolare l’indennizzo d’usura, per cui la finalità del monitoraggio dei transiti è completamente estranea a questa disposizione.

Pertanto – sottolinea il TAR – il ricorso e i successivi motivi aggiunti sono fondati, laddove lamentano che l’Anas con i provvedimenti impugnati ha introdotto obblighi illegittimi in quanto non contemplati dalla normativa di settore.

Il Tribunale amministrativo ha anche riconosciuto la peculiarità del servizio di trasporto svolto dai ricorrenti: trattandosi di trasporti basati sul modello produttivo “just in time” (che impone alle aziende di attivarsi immediatamente appena ricevuto l’ordine di trasporto), Anas avrebbe dovuto contemperare la finalità di monitoraggio dei transiti con le esigenze connesse a questo tipo di attività, in modo tale da consentire all’impresa di trasporto di programmare i viaggi secondo uno schema organizzativo coerente con gli obblighi imposti.

Infine, il TAR ha ricordato che l’attività di monitoraggio e gestione del traffico eccezionale sulla rete stradale, che l’Anas intendeva svolgere tramite le prescrizioni annullate, “non può svolgersi in contrasto con la normativa esistente e secondo modalità non compatibili con la fruizione della infrastruttura stradale da parte delle aziende impegnate nei trasporti eccezionali di prodotti siderurgici”

Il Ministero dell’Interno ha in ogni caso ricordato che le sanzioni previste dal comma 18, art.10 c.d.s (omessa annotazione della data di inizio o di fine del viaggio nelle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, per le quali sia richiesto l’indennizzo d’usura) sono tutt’ora in vigore, secondo quanto prevede l’art. 16 del Regolamento di esecuzione.

Chiedi informazioni e scopri tutti i vantaggi per gli associati GIA

Scopri di più

Contenuto protetto

Per poter visualizzare il contenuto è necessarrio effettuare il login.

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram