Taglio accise carburanti e altre misure per l’autotrasporto

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Nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo è stato pubblicato il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” che contiene il taglio delle accise sui carburanti e altre misure per il settore dell’autotrasporto secondo il protocollo d’intesa del 17 marzo scorso.

In particolare:

Riduzione dell’accisa sul gasolio (art. 1)

Le nuove accise sono entrate in vigore il 22 marzo per trenta giorni, e di conseguenza, fino al 20 aprile prossimo l’accisa sul gasolio usato come carburante scende dagli attuali 617,40 euro per mille litri a 367,40 euro per 1.000 litri, con un risparmio di 25 centesimi al litro, al netto dell’IVA.

Durante il periodo di riduzione delle aliquote non si applicano le agevolazioni sulle accise di cui alla tabella A del Testo unico delle accise (decreto legislativo 504/95) e, in particolare, l’agevolazione sul gasolio commerciale per l’autotrasporto pari a 403,22 €/1.000 litri. Ne consegue che per i consumi relativi agli acquisti di gasolio effettuati dal 22 marzo al 20 aprile 2022 non sarà riconosciuto il credito d’imposta per il rimborso delle accise di 214,18 €/1.000 litri, essendo stato assorbito dal taglio generale delle accise.

Il decreto dispone inoltre che i titolari dei depositi fiscali e gli esercenti dei depositi commerciali di cui agli articoli 23 e 25 del Tua, nel periodo di applicazione delle aliquote di accisa rideterminate, dovranno riportare nell’e-Das l’aliquota di accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici indicati nel medesimo documento.

Ferrobonus e Marebonus (art. 13)

Per l’anno 2022 vengono rifinanziati il Marebonus per 19,5 milioni di euro e il Ferrobonus per 19 milioni di euro. A tale proposito ricordiamo che nel protocollo d’intesa citato, il MIMS si è impegnato a verificare con la Commissione europea l’attribuzione di tali incentivi direttamente alle imprese di autotrasporto e, con riferimento al Ferrobonus, che esso sia in liena con la direttiva 92/106/CE.

Clausola di adeguamento del gasolio (art. 14)

Attraverso le modifiche apportate all’art. 6 del decreto legislativo 286/2005 si rafforza il meccanismo della clausola di variazione del gasolio contenuta nel comma 5 dell’art. 83 bis del decreto legge 112/2008, che resta comunque in vigore e riguarda i contratti, sia scritti che orali di durata superiore a 30 giorni.

La nuova disposizione, modificando il comma 3, lettera d) del predetto articolo, include la clausola di variazione del gasolio tra gli elementi essenziali del contratto scritto, prevedendo che il corrispettivo del trasporto venga adeguato alle variazioni (in aumento o in diminuzione) del gasolio

“a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica, qualora dette variazioni superino del 2% il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell’ultimo adeguamento effettuato”.

Per i contratti verbali viene stabilito che “il corrispettivo si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili” con cadenza trimestrale.

Ricordiamo che sono considerati contratti verbali anche quelli conclusi in forma scritta, se privi di almeno uno degli elementi essenziali riportati nel comma 3 dell’art. 6 del decreto legislativo 286/2005, vale a dire:

  • nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore;
  • numero di iscrizione del vettore all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
  • tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso;
  • corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento, nonché la clausola di adeguamento del gasolio come sopra descritta;
  • luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario;
  • i tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata.

Pedaggi e spese non documentate (art. 15)

Vengono ulteriormente incrementate di 15 milioni di euro le risorse per il rimborso dei pedaggi autostradali per il 2022 e di ulteriori 5 milioni di euro quelle destinate alle spese non documentate per gli imprenditori che guidano personalmente il veicolo. Dette ulteriori risorse vanno ad aggiungersi a quelle contenute nel decreto energia.

Esonero dal versamento del contributo all’ART per il 2022 (art. 16)

Per il corrente anno le imprese di autotrasporto e logistica con fatturato superiore a 5 milioni di euro sono esonerate dal versamento del contributo di funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti.

Fondo per il sostegno dell’autotrasporto (art. 17)

Al fine di mitigare gli effetti economici degli aumenti dei prezzi dei carburanti è stato istituito un Fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell’autotrasporto.

Entro il 20 aprile dovrà essere emanato un decreto con cui saranno stabiliti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Rispetto agli altri impegni, presenti nel Protocollo d’intesa, si fa presente che questi verranno esaminati dal tavolo permanente di confronto con il Ministero, ed in particolare:

  • tempi di pagamento dei corrispettivi del trasporto: dovranno essere rafforzati i controlli su pagamenti entro 60 giorni dall’emissione della fattura (commi 12 e seguenti dell’art. 83bis, legge 133/2008), coinvolgendo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e il Comitato Centrale per l’Albo degli autotrasportatori;
  • accesso al mercato e alla professione, è in via di definizione un decreto dirigenziale che adeguerà la normativa italiana alle disposizioni di cui al Reg. 1055/2020
  • tempi di carico e scarico, proseguiranno gli incontri con committenza per la revisione delle regole per garantire il rispetto dei tempi massimi di attesa per il carico e lo scarico delle merci, con il conseguente riconoscimento dell’indennizzo già previsto dalla normativa vigente;
  • verranno accelerate le procedure per il pagamento degli incentivi e dei contributi ministeriali spettanti alle imprese (investimenti e formazione);
  • -Sulla questione “Brennero” e divieti di transito, il Ministero si è impegnato espressamente a proseguire nelle azioni a tutela del settore per l’attraversamento del Brennero.

Il Decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 e il protocollo d’intesa del 17 marzo 2022 sono disponibili in allegato.


Per maggiori informazioni contattare Chiara Minetti referente dell’Ufficio Economico

Mail: chiara.minetti@gia.pr.it – Tel. 0521/2262 (centralino).

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