Svolgimento della prestazione lavorativa con modalità “Smart Working” – Emergenza epidemiologica COVID-19

27 febbraio 2020

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1 – Lo smart working per il coronavirus va deciso dall’Azienda – Il Sole 24 Ore


2 – Comunicazione di avvio con autocertificazione – Il Sole 24 Ore


3 – Svolgimento della prestazione lavorativa con modalità “Smart Working” – Emergenza epidemiologica COVID-19

Attivazione servizio del Ministero del Lavoro

Il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall’assenza di vincoli orari o spaziali e un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività.

La definizione di smart working, contenuta nella Legge n. 81/2017, pone l’accento sulla flessibilità organizzativa, sulla volontarietà delle parti che sottoscrivono l’accordo individuale e sull’utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto (come ad esempio: pc portatili, tablet e smartphone).

Ai “lavoratori agili” viene garantita la parità di trattamento – economico e normativo – rispetto ai loro colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie. È, quindi, prevista la loro tutela in caso di infortuni e malattie professionali, secondo le modalità illustrate dall’INAIL nella Circolare n. 48/2017.

Le aziende sottoscrittrici di accordi individuali di smart working potranno procedere al loro invio attraverso l’apposita piattaforma informatica messa a disposizione sul portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.cliclavoro.it.

Per accedervi, sarà necessario possedere SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale); per tutti i soggetti già in possesso delle credenziali di accesso al portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si potrà utilizzare l’applicativo anche senza SPID.

Nell’invio dell’accordo individuale dovranno essere indicati i dati del datore di lavoro, del lavoratore, della tipologia di lavoro agile (tempo determinato o indeterminato) e della sua durata. Sarà, inoltre, possibile modificare i dati già inseriti a sistema o procedere all’annullamento dell’invio.

Le aziende che sottoscrivono un numero di accordi individuali elevato potranno effettuare la comunicazione in forma massiva.

A seguito della emergenza epidemiologica da COVID-19 il Governo ha adottato il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 che ha previsto all’art. 3:

“La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è applicabile in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell’ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.  

  1. Qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 1, gli obblighi di informativa di cui all’art. 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono resi in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

Successivamente con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 relativo alla emergenza epidemiologica COVID-19, sono state nuovamente modificate le modalità di accesso allo smart working.

Come stabilito dall’art. 2 del suddetto DPCM 25/02/2020, la modalità del “lavoro agile” disciplinata dagli artt. da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 è applicabile automaticamente anche in assenza di accordi individuali (che tuttavia si suggerisce di predisporre ugualmente), in via provvisoria, fino al 15 marzo 2020, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori, a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge 81/2017.

L’ufficio Risorse Umane e Relazioni Sindacali è a disposizione per i necessari chiarimenti.

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