Servizio di mensa tramite “app mobile”: applicabile lo stesso regime fiscale dei buoni pasto

09 ottobre 2018

L’Agenzia delle entrate, con il “principio di diritto n. 3” dell’8 ottobre 2018, ha rappresentato il caso del corretto trattamento tributario del servizio sostitutivo di mensa aziendale reso attraverso app mobile per smartphone, precisando che è assimilabile a quelli forniti con i tradizionali buoni pasto.

Conseguentemente:

  • per il dipendente che lo riceve, il reddito è determinato secondo le disposizioni dettate dall’articolo 51, comma 2, lettera c, Tuir;
  • per il datore di lavoro, il costo sostenuto rappresenta un onere per l’acquisizione di un servizio complesso non riducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande e, di conseguenza, non soggiace alle limitazioni di deducibilità disposte dall’articolo 109, comma 5, del Tuir.

Per quanto concerne l’Iva, l’“App mobile” appare assimilata alle “card elettroniche” (o “mensa aziendale diffusa”) e, dunque, come chiarito nella Risoluzione n. 63/2005, si applica:

  • l’aliquota del 4%, in sede di fatturazione al datore di lavoro committente, trattandosi di una fattispecie qualificabile come somministrazione di alimenti e bevande nelle “mense aziendali” (n. 37 della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72);
  • l’aliquota del 10%, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni di somministrazione di alimenti e bevande emesse da ciascun pubblico esercizio convenzionato nei confronti della società titolare dei servizi sostitutivi di “mense aziendali” (n. 121 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72).

Con la soluzione prospettata dall’Agenzia delle entrate nel principio di diritto in esame, non si tiene però conto della nuova disciplina IVA prevista per i “buoni corrispettivo” come previsto dalla direttiva 2016/1065/CE (il cui decreto legislativo di recepimento è in corso di approvazione definitiva), applicabile dal 1° gennaio 2019, sulla quale l’Agenzia stessa si riserva di esprimersi in futuro.

Tuttavia, come già chiarito con la circolare n. 8/2018, per i “buoni” emessi sino al 31 dicembre 2018 restano applicabili le indicazioni già fornite con i precedenti documenti di prassi.

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