Rilascio della licenza fiscale per gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica dei carburanti

30 gennaio 2020

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Come noto, a partire dal prossimo mese di Aprile, gli esercenti di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi di capacità globale superiore ai 5 metri cubi (dal precedente limite di 10 metri cubi), dovranno essere dotati di licenza fiscale (da richiedere all’ Ufficio delle dogane competente per territorio) e provvedere alla tenuta dei registri di carico e scarico.

Di conseguenza tutte le imprese che hanno serbatoi superiori a 5 metri cubi e fino a 10 metri cubi, per i quali in precedenza non era prevista alcuna specifica, devono presentare all’Ufficio delle dogane di competenza la denuncia d’esercizio per il rilascio della licenza fiscale.

A seguito della presentazione dell’istanza, completa della documentazione di cui sopra, i funzionari dell’Area Verifiche e Controlli dell’Ufficio doganale potranno effettuare un sopralluogo diretto a constatare la correttezza di quanto dichiarato.

Al termine dell’istruttoria, in caso di esito positivo verrà rilasciata la licenza di esercizio con la specifica di un codice ditta, ed il conseguente obbligo dell’impresa di provvedere alla tenuta dei registri di carico e scarico tramite modalità semplificate che, per comodità, si riepilogano di seguito:

  • il registro di carico e scarico è tenuto presso l’impianto, all’interno delle rispettive contabilità aziendali, su supporto elettronico ovvero cartaceo senza vidimazione dell’Ufficio delle dogane territorialmente competente. Le modalità di tenuta sono preventivamente dichiarate al predetto Ufficio doganale al momento della denuncia. Il registro è valido fino alla cessazione della licenza di esercizio;
  • le scritturazioni sono effettuate a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di pubblicazione della determinazione sul sito internet dell’Agenzia, quindi a partire dal mese di aprile 2020 tenuto conto che la pubblicazione del provvedimento è avvenuta il 30 dicembre 2019;
  • per ciascun prodotto energetico contabilizzato, la giacenza iniziale da riportare è quella rilevata in autonomia dall’esercente alle ore 00:00, sempre a partire dal mese di aprile 2020 (primo giorno del quarto mese successivo alla data di pubblicazione della presente determinazione);
  • le scritturazioni di carico sono effettuate con riferimento a ciascun DAS pervenuto entro le ore 09:00 del giorno seguente alla ricezione, mentre quelle di scarico sono effettuate ogni sette giorni, cumulativamente per ciascun prodotto energetico contabilizzato. Per gli esercenti distributori minori muniti di totalizzatore è ammesso, per ciascun prodotto erogato, lo scarico cumulativo mensile sulla base dei dati del predetto strumento di misura;
  • gli esercenti dei depositi/distributori minori sono tenuti a trasmettere all’Ufficio delle Dogane competente, via PEC, un prospetto riepilogativo delle movimentazioni annuali, entro la fine del mese di febbraio dell’anno seguente a quello a cui il prospetto si riferisce. Il prospetto e la relativa nota di trasmissione all’Ufficio delle Dogane sono allegati alle contabilità dell’impianto;
  • in fase di verifica, il registro di carico e scarico e la relativa documentazione a corredo sono resi disponibili per i controlli dei funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dei militari della Guardia di Finanza. La chiusura del registro di carico e scarico e le risultanze inventariali sono annotate dai verificatori nel verbale di verifica e sono successivamente riportate nel registro di carico e scarico a cura dell’esercente;
  • il registro carico e scarico e la relativa documentazione a corredo, sono conservati presso l’impianto per i cinque anni successivi alla data di ultima scritturazione.

Si invitano pertanto le imprese interessate ad attivarsi al più presto al fine ottenere la licenza relativa all’impianto di distribuzione, essendo altamente probabile che per il gasolio stoccato nelle cisternette di capacità superiore ai 5 metri cubi a decorrere dal mese di Aprile p.v, la mancanza del codice ditta impedirà all’impresa di autotrasporto di ottenere il recupero delle accise.

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