Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida (CQC, patenti e attestazioni), ai sensi degli articoli 103 e 104 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

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Alla luce della evoluzione legislativa in atto anche sulla questione delle sospensioni e delle proroghe dei termini di validità dei documenti amministrativi in scadenza, stante la limitata operatività degli uffici dell’amministrazione in questo periodo emergenziale, lo scorso 30 aprile la D.G. per la Motorizzazione del MIT ha ritenuto di dover fare il punto della situazione.

Il chiarimento del MIT nasce dalle nuove formulazioni degli artt. 103 e 104 a seguito del Cura Italia e del decreto liquidità per effetto delle quali:

  • la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi in corso alla data del 23 febbraio 2020, viene estesa fino al 15 maggio 2020 (art.103, comma 1 d.l 18);
  • Il successivo comma 2, interamente riscritto nella fase di conversione in legge del decreto n.18, prevede che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, … in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza…”. Si tratta di una modifica significativa rispetto al testo originario che, ricordiamo, si limitava a prescrivere la proroga fino al 15 giugno, di tutti i certificati, autorizzazioni ecc, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile;
  • infine, l’art. 104 è stato anch’esso modificato, nel senso che la proroga al 31 agosto dei documenti di riconoscimento, è stata espressamente prevista per quelli con scadenza dal 31 gennaio 2020.Fatta questa premessa necessaria, il MIT ha indicato le proroghe per le abilitazioni alla guida.

Di particolare interesse appaiono le proroghe inerenti la Carta di qualificazione del conducente, rispetto alla quale sono state dettate le seguenti prescrizioni:

  • le CQC in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);
  • gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CE ed in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);
  • ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente, da cui discende l’obbligo di effettuare l’esame di ripristino, non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 (ex art. 103, comma 1, del d.l.18/2020 in combinato disposto con art. 37 del d.l. 23/2020);

Per quanto riguarda invece le patenti, segnaliamo queste disposizioni:

  • i certificati medici rilasciati dai sanitari indicati all’art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento della patente di guida, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);
  • sono sospesi (ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l.18/2020, in combinato disposto con art. 37 del d.l. 23/2020) i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida o della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;
  • le autorizzazioni per esercitarsi alla guida di cui all’art. 122 del codice della strada, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);
  • ai fini del computo dei termini di due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria su una nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 (ex art. 103, comma 1, del d.l.18/2020 in combinato disposto con art. 37 del d.l. 23/2020).

Quanto agli attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto 65 anni per la guida di autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020). Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, senza necessità dell’attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020).

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