Pesatura container. Nuova circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

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Lo scorso 27 ottobre, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha emanato la circolare n. 160/2020 (disponibile in allegato), al fine di chiarire taluni aspetti applicativi della normativa sulla pesatura dei container prevista dalla Regola VI/2 della convenzione Solas 74 –Safety of life at Sea, come emendata dalla risoluzione MSC. 380(94) del 21 novembre 2014.

In particolare, alla luce dell’esperienza maturata, la nota detta dei chiarimenti sul cd. Metodo 2 di pesatura dei container, come previsto nelle linee guida allegate al Decreto Dirigenziale n. 367/2018 (sul quale vedi la nota prot. 091 dell’11 aprile 2018 disponibile qui: https://bit.ly/3ez4tG1), e in particolare sulla certificazione che lo Shipper deve produrre per poter essere inserito nell’elenco di coloro che sono possono ricorrere a questa modalità di pesatura.

In particolare, tra i chiarimenti offerti evidenziamo i seguenti:

  • La previsione del punto 4.1 delle linee guida si intende rispettata quando la procedura in parola sia certificata da un organismo accreditato, e la relativa certificazione contenga esplicito richiamo alla procedura di pesatura per la determinazione della Massa Lorda Verificata (VGM) Metodo 2 del contenitore;
  • l’obbligo di certificazione è ristretto alla sola procedura di pesatura e non all’intero processo produttivo. Pertanto, la certificazione degli shipper deve espressamente richiamare la procedura di pesatura per la determinazione della Massa Lorda Verificata (VGM) secondo il Metodo 2 previsto dagli emendamenti al Capitolo VI Regola 2 dalla Convezione SOLAS 74 come emendata. Gli shipper già iscritti hanno 6 mesi di tempo per adeguarsi, a partire dal 27 Ottobre u.s;
  • al positivo completamento dell’iter istruttorio, si procederà all’inserimento dello shipper nel più volte citato elenco tenuto dal Comando Generale (consultabile sul sito Guardia Costiera al seguente link: https://bit.ly/363NEz1 comunicando l’esito agli interessati via pec.;
  • Allo scopo di chiarire ulteriormente i contenuti della documentazione che le Ditte/Società (shipper) devono produrre al Comando Generale Capitanerie di Porto, per dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal D.D, ai fini dell’inserimento nell’elenco degli shipper Metodo 2 è stato predisposto il modello di comunicazione da inviare (Allegato 1). Detto modello dovrà pervenire corredato dai seguenti allegati: a) copia del certificato rilasciato da un organismo accreditato, in seno al quale si evinca quanto previsto al punto 4 della presente Circolare; b) visura camerale in corso di validità.
  • per quanto concerne le informazioni dello shipping document (punto 2.5 delle linee guida), la circolare suggerisce l’utilizzo del fac simile (allegato 2)

Per maggiori informazioni contattare Maria Chiara Minetti referente dell’Ufficio Economico

Mail: chiara.minetti@gia.pr.it – Tel. 0521/2262 (centralino).

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