Consegna a mano della lettera di adozione del provvedimento disciplinare

20 marzo 2019

 

La recente sentenza n. 7306 del 14 marzo 2019 della Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto che, in caso di consegna “a mano” della busta chiusa contenente una lettera con l’adozione di un provvedimento disciplinare, in caso di rifiuto del lavoratore a riceverla, non si perfeziona l’avvenuta cognizione a meno che il datore di lavoro o soggetto da esso delegato, non ne legga il contenuto al destinatario.

La sentenza della Corte di legittimità dà la possibilità di riporre l’attenzione sul principio consolidato che “esiste l’obbligo del lavoratore subordinato di ricevere sul posto di lavoro e durante l’orario lavorativo comunicazioni, anche formali, da parte del datore di lavoro o di suoi delegati, in considerazione dello stretto vincolo contrattuale che lega le parti di detto rapporto, sicché il rifiuto del lavoratore, destinatario di un atto unilaterale recettizio, di riceverlo comporta che la comunicazione debba ritenersi regolarmente avvenuta, in quanto giunta ritualmente, ai sensi dell’art. 1335 c.c., a quello che, in quel momento, era l’indirizzo del destinatario stesso”.

Nel caso di consegna a mano di tali comunicazioni, opportunamente alla presenza di testimoni, si dovrà, pertanto, darne lettura prima della consegna materiale.

L’ufficio Relazioni Sindacali e Risorse Umane resta a disposizione per gli approfondimenti necessari.

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