Trasporto su strada di merci pericolose: recepimento in Italia dell’A.D.R 2019

 

Con decreto del 12 Febbraio 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 5 Aprile u.s), il Ministero dei Trasporti ha recepito anche nel nostro Paese la direttiva (UE) n.2018/1846, che aggiorna al progresso scientifico e tecnico gli accordi internazionali sul trasporto di merci pericolose su strada (ADR), per ferrovia (RID) e per vie navigabili interne (ADN).

Per quanto riguarda la versione 2019 dell’ADR, come di consueto le prescrizioni saranno obbligatorie dal 1 Luglio p.v mentre, fino a quella data, verranno osservate su base volontaria. Una versione aggiornata dell’accordo è disponibile (in lingua inglese) sul sito internet della UNECE, al seguente link: https://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2019/19contentse.html

Tra le novità introdotte nella versione 2019, segnaliamo quelle relative:

  • alle imprese che prendono parte al trasporto nel ruolo di speditori, per le quali la sottosezione 1.8.3.1 stabilisce l’obbligo di nominare il consulente in materia di sicurezza per il trasporto di merci pericolose, da cui erano stati fino ad oggi esentati. La nomina andrà fatta entro il 31 dicembre 2022, grazie alla proroga prevista dalla sottosezione 1.6.1.44;
  • alle esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto (1.1.3.6), per le quali la sottosezione 5.4.1.1.1 stabilisce che nel documento di trasporto occorre riportare anche il valore calcolato delle merci pericolose per ciascuna categoria di trasporto, in aggiunta al dato della quantità totale;
  • al nuovo modello di certificato di formazione del consulente introdotto nella sottosezione 1.8.3.18, fermo restando che l’impiego diventerà obbligatorio dal 31 dicembre 2020 (disposizione transitoria 1.6.1.46):
  • agli elementi di fissaggio (9.7.3), che devono essere progettati per resistere a sollecitazioni statiche e dinamiche in condizioni normali di carico. La disposizione, inoltre, specifica che i mezzi di fissaggio comprendono anche i supporti utilizzati per il montaggio dell’equipaggiamento di struttura al veicolo,  stabilendo inoltre che quelli utilizzati sui veicoli-cisterna, i veicoli a batteria, i veicoli che trasportano contenitori-cisterna, le cisterne smontabili, le cisterne mobili, i CGEM o i CGEM “UN”, devono essere in grado di assorbire, al carico massimo ammissibile, le forze statiche applicate separatamente e riportate sempre nella disposizione (es. nel senso di marcia: il doppio della massa totale moltiplicata per l’accelerazione gravitazionale (g); trasversalmente al senso di marcia: la massa totale moltiplicata per l’accelerazione gravitazionale (g); ecc..). I veicoli immatricolati fino al 1 gennaio 2021, anche se non conformi alle nuove prescrizioni dettate nella sezione 9.7.3, potranno ancora utilizzarsi (vedi sottosezione 1.6.5.22)

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