Trasmissione corrispettivi telematici: chiarimenti Agenzia Entrate

13 maggio 2019

A pochi mesi dall’avvio degli obblighi recati dall’articolo 2, comma 1, del Dlgs 127/2015 per le aziende con un volume d’affari superiore a 400mila euro, l’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 47/2019, fornisce importanti precisazioni sulla memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

L’articolo 2, comma 1, Dlgs 127/2015, come sostituito dall’articolo 17, comma 1, lettera a), del Dl 119/2018, ha recato nel nostro ordinamento alcune importanti novità.

La norma, in particolare, mutando in obbligo quella che in precedenza era una mera facoltà, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del Dpr 633/1972 (“decreto Iva”) – ossia commercio al minuto e attività assimilate – debbano memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai propri corrispettivi giornalieri.

La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi – le cui modalità sono disciplinate dal provvedimento 28 ottobre 2016, come modificato dal successivo del 18 aprile 2019 – sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, primo comma, del medesimo decreto e sono anticipate al 1° luglio 2019 per i “soggetti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000”.

Il quadro di sintesi che ne deriva, come anticipato in precedenti risposte pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia (si veda, in particolare, la risposta n. 14/2019 a un’istanza di consulenza giuridica sul tema) e ribadito dal documento di prassi in esame, è quello per cui i soggetti che effettuano le operazioni individuate nell’articolo 22 del decreto Iva le certificano:

  1. nei rapporti con gli altri soggetti passivi d’imposta, o a richiesta dei consumatori, tramite fattura;
  2. sino al 31 dicembre 2019, o al 30 giugno del medesimo anno se con volume d’affari superiore a 400mila euro, mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all’articolo 8 della legge 249/1976, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 18/1983, con l’osservanza delle relative discipline;
  3. dopo le date appena richiamate – e anche prima, qualora sia stata esercitata l’opzione prevista dalla previgente formulazione dell’articolo 2, comma 1, Dlgs 127/2015 – tramite memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Tali adempimenti, in attesa del decreto ministeriale al quale il citato articolo 2 demanda l’individuazione dei casi di esonero, costituiscono una regola di ordine generale, sostitutiva delle modalità viste nel punto precedente (scontrino e ricevuta fiscale) o di altre a esse alternative (si pensi ai biglietti di trasporto o alle operazioni attualmente non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi ex articolo 2, Dpr 696/1996).

La determinazione del volume d’affari

Il quadro delineato e l’approssimarsi del 1° luglio rendono ancor più importante chiarire come debba intendersi il volume d’affari cui il legislatore ha associato, già da quest’anno, l’avvio degli obblighi telematici sopra descritti.

I dubbi sul punto sono stati affrontati dall’Amministrazione finanziaria con la risoluzione in commento, laddove, in assenza di specifiche indicazioni contenute nell’articolo 2 del Dlgs 127/2015, l’Agenzia delle entrate ha fatto necessario riferimento alla definizione che di “volume d’affari” offre l’articolo 20 del decreto Iva, secondo il quale “Per volume d’affari del contribuente s’intende l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli artt. 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26. […]”.

Necessari corollari della definizione normativa, secondo quanto osservato dall’Agenzia, sono:

  • in primis, che il volume d’affari da tenere in considerazione è quello complessivo del soggetto passivo d’imposta e non quello relativo a una o più tra le varie attività che questi può svolgere (indipendentemente da come le stesse debbano essere documentate)
  • in secondo luogo, che il volume d’affari idoneo all’individuazione dei soggetti tenuti alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’articolo 2, comma 1, del Dlgs 127/2015 è quello relativo al 2018. Con l’ulteriore conseguenza che le attività iniziate nel corso del 2019 sono, per il medesimo anno, escluse dall’obbligo.

Da notare, in favore dei contribuenti che, pur non immediatamente coinvolti nell’avvio dei nuovi obblighi, vogliano agli stessi conformarsi, la possibilità, riconosciuta dall’Amministrazione finanziaria, di farlo (e, dunque, di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri) su base volontaria.

 

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