Auto elettrica: l’energia acquistata richiede la fattura elettronica

29 maggio 2019

 

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 149/2019, ha chiarito che la colonnina di distribuzione di energia elettrica situata in luoghi pubblici o privati fruibili al pubblico è, di fatto, un “distributore automatico” e, pertanto, il servizio va assoggettato agli obblighi previsti per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, ferma la possibilità di emettere fattura.

Il quesito

Una società che presta servizi di ricarica di veicoli ad alimentazione elettrica tramite distributori automatici costituiti da apposite colonnine di ricarica chiede di sapere se, a fronte dell’erogazione e dell’incasso del relativo corrispettivo, sia obbligata a emettere fattura (articolo 21, Dpr 633/1972) oppure debba emetterla solo quando venga espressamente richiesta dal cliente, come previsto dall’articolo 22, comma 1, n. 4 dello stesso Dpr.

A tal proposito, l’istante precisa che il servizio viene fornito sia ai clienti che abbiano stipulato un contratto, con fatturazione mensile erogata in base ai consumi effettuati, sia attraverso il pagamento alla colonnina per quanti non siano abbonati.

Questi ultimi clienti, per poter usufruire del servizio, devono possedere uno smartphone o un tablet abilitati al traffico Internet (il che rende attualmente possibile l’emissione della fattura).

Il servizio di ricarica prevede che il cliente finale:

  • scansioni il QR-code situato sulla colonnina
  • avvii l’applicazione di riconoscimento del QR-code
  • acceda a Internet e si colleghi al portale gestito dalla società istante per inserire i dati necessari alla fatturazione
  • successivamente possa decidere la durata e il costo della ricarica
  • al termine dell’operazione debba inserite i dati della carta di credito o del conto PayPal da cui effettuare il pagamento della ricarica.

Questa procedura permette di tracciare tutti i pagamenti effettuati dagli utenti finali.

La risposta dell’Agenzia

Innanzitutto, l’Agenzia ricorda che l’articolo 2, comma 1, Dlgs 127/2015 prevede che, dal 1° gennaio 2020, coloro che effettuano le operazioni richiamate dall’articolo 22, Dpr 633/1972 (commercio al minuto e attività assimilate), memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Il successivo comma 2 stabilisce, invece, che dal 1° aprile 2017 la trasmissione telematica dei corrispettivi di cui al comma 1 è obbligatoria “per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici”.

Per poter stabilire se il servizio in esame rientri o meno in tali prescrizioni occorre stabilire in via preliminare se le colonnine di ricarica utilizzate possano considerarsi “distributori automatici”.

In merito, l’Agenzia ha fornito i necessari chiarimenti con la risoluzione 116/2016 che, anche alla luce del provvedimento direttoriale del 30 giugno 2016, ha chiarito cosa sia un distributore automatico, cioè “un apparecchio che, su richiesta dell’utente, eroga prodotti e servizi ed è costituito almeno dalle seguenti componenti hardware, garantendo un collegamento automatico tra loro:

  • uno o più sistemi di pagamento;
  • un sistema elettronico – dotato di un processore e una memoria – capace di processare i dati delle transazioni e memorizzarli;
  • un erogatore di beni e/o servizi”.

La stessa risoluzione evidenzia che il provvedimento ha individuato una prima soluzione transitoria per i distributori automatici che siano dotati di:

  • una o più “periferiche di pagamento
  • un sistema elettronico dotato di Cpu e memoria in grado di raccogliere i dati forniti dalle diverse periferiche di pagamento e di memorizzarli
  • un erogatore di prodotti o servizi
  • una “porta di comunicazione” capace di trasferire digitalmente i dati a un dispositivo in grado di trasmetterli al sistema dell’Agenzia delle entrate.

Inoltre, la stessa risoluzione prevede che “dal 1° aprile 2017 tutti i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi tramite “distributori automatici” dotati delle predette caratteristiche, sono tenuti alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi”.

Ed è proprio in base a quanto sopra descritto che si può parlare, per le colonnine di rifornimento elettrico, di “distributore automatico”, che è assoggettato agli obblighi previsti per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi che sostituisce l’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino. Resta comunque fermo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

Ne consegue che, con al servizio in esame, non scatta l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica se il contribuente decide di continuare a certificare i corrispettivi tramite fattura, che, dal 1° gennaio 2019, deve essere elettronica e trasmessa al Sistema di Interscambio.

Infine, l’Agenzia sottolinea che l’obbligo di emettere la fattura ricorre nel caso in cui la colonnina per l’erogazione del servizio venga data in uso al singolo privato e, quindi, non sia a disposizione del pubblico che intenda usufruirne.

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