Modalità semplificate di tenuta del registro di carico e scarico per depositi e impianti di distribuzione di prodotti energetici

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Provvedimento Agenzia delle Dogane

Con provvedimento del 27 Dicembre u.s, pubblicato sul sito internet delle Dogane il 30 Dicembre, l’Agenzia ha fissato le modalità semplificate di tenuta registro di carico e scarico per depositi e impianti di distribuzione di prodotti energetici, a seguito di quanto previsto dall’art. 5 del d.l 124/2019 – convertito in Legge 157 del 19 Dicembre – il quale ha esteso l’obbligo di dotarsi della licenza fiscale e della tenuta dei registri di carico e scarico:

  • agli esercenti di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi di capacità globale superiore ai 5 metri cubi (dal precedente limite di 10 metri cubi);
  • agli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale, di capacità superiore a 10 metri cubi (dal precedente limite di 25 metri cubi). La stessa norma ha previsto che, con un provvedimento dell’Agenzia delle Dogane, sarebbe state introdotte delle modalità semplificate per la tenuta dei registri di carico e scarico a beneficio dei nuovi obbligati, ovvero:
    • esercenti di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi di capacità globale superiore ai 5 metri cubi e fino a 10 metri cubi (distributore minore);
    • agli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale, di capacità superiore a 10 metri cubi e fino a 25 metri cubi (deposito minore).

Queste modalità sono state dettate dal provvedimento in esame, il quale prevede i seguenti passaggi:

  • il registro di carico e scarico è tenuto presso l’impianto, all’interno delle rispettive contabilità aziendali, su supporto elettronico ovvero cartaceo senza vidimazione dell’Ufficio delle dogane territorialmente competente. Le modalità di tenuta sono preventivamente dichiarate al predetto Ufficio doganale al momento della denuncia. Il registro è valido fino alla cessazione della licenza di esercizio;
  • le scritturazioni sono effettuate a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di pubblicazione della determinazione sul sito internet dell’Agenzia, quindi a partire dal mese di Aprilev tenuto conto che la pubblicazione del provvedimento è avvenuta il 30 dicembre u.s;
  • per ciascun prodotto energetico contabilizzato, la giacenza iniziale da riportare è quella rilevata in autonomia dall’esercente alle ore 00:00, sempre a partire dal mese di Aprilev (primo giorno del quarto mese successivo alla data di pubblicazione della presente determinazione);
  • le scritturazioni di carico sono effettuate con riferimento a ciascun DAS pervenuto entro le ore 09:00 del giorno seguente alla ricezione, mentre quelle di scarico sono effettuate ogni sette giorni, cumulativamente per ciascun prodotto energetico contabilizzato. Per gli esercenti distributori minori muniti di totalizzatore è ammesso, per ciascun prodotto erogato, lo scarico cumulativo mensile sulla base dei dati del predetto strumento di misura;
  • gli esercenti dei depositi/distributori minori sono tenuti a trasmettere all’Ufficio delle Dogane competente, via PEC, un prospetto riepilogativo delle movimentazioni annuali, entro la fine del mese di febbraio dell’anno seguente a quello a cui il prospetto si riferisce. Il prospetto e la relativa nota di trasmissione all’Ufficio delle Dogane sono allegati alle contabilità dell’impianto;
  • in fase di verifica, il registro di carico e scarico e la relativa documentazione a corredo sono resi disponibili per i controlli dei funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dei militari della Guardia di Finanza. La chiusura del registro di carico e scarico e le risultanze inventariali sono annotate dai verificatori nel verbale di verifica e sono successivamente riportate nel registro di carico e scarico a cura dell’esercente;
  • il registro carico e scarico e la relativa documentazione a corredo, sono conservati presso l’impianto per i cinque anni successivi alla data di ultima scritturazione.

 

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