Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi: novità dall’1.1.2020

30 gennaio 2020

 

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A decorrere dall’1.1.2020, la generalità dei soggetti passivi IVA che effettuano operazioni per le quali è previsto l’esonero dalla fatturazione è tenuta alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.

Specifiche ipotesi di esonero sono previste per effetto del DM 10.5.2019.

Recentemente, sono stati approvati:

  • il DM 24.12.2019, il quale, modificando il suddetto DM 10.5.2019, ha ampliato le ipotesi di esclusione dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi;
  • il provv. Agenzia delle Entrate 20.12.2019 n. 1432217, il quale modifica il precedente
    28.10.2016 n. 182017 e aggiorna le specifiche tecniche per la memorizzazione e la trasmis­sione telematica dei corrispettivi;
  • il provv. Agenzia delle Entrate 23.12.2019 n. 1432381, il quale aggiorna il precedente
    31.10.2019 n. 739122, recependo il nuovo termine di entrata in vigore della c.d. “lot­teria degli scontrini” (1.7.2020 in luogo dell’1.1.2020);
  • il provv. Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane e Monopoli 30.12.2019, il quale ag­gior­na le regole tecniche per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei cor­rispettivi relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come car­buranti per motori.

Di seguito, in allegato, la notizia integrale in formato PDF

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