Documento unico di circolazione e di proprietà: radiazione per definitiva esportazione all’estero di veicoli immatricolati in Italia

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Nuovi adempimenti dal 1° gennaio 2020.

Con comunicato MIT DG MOT e ACI del 11 dicembre 2019 viene reso noto che dal 1° gennaio 2020 saranno attuate le disposizioni contenute nel D.Lvo n.98/2017 sul documento unico di  circolazione e di proprietà – che ha abolito il certificato di proprietà – sul quale sono annotati anche i dati di proprietà e quelli relativi alla situazione giuridico patrimoniale del veicolo.

Dalla stessa data entrerà in vigore anche l’art.103, comma 1 del Codice della strada, il quale prevede che per esportare definitivamente all’estero autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, l’intestatario debba chiedere al Dipartimento trasporti del MIT la cancellazione dall’archivio nazionale dei veicoli e dal PRA, restituendo le targhe e la carta di circolazione.

La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia sottoposto a revisione con esito positivo in data non anteriore a 6 mesi rispetto alla data di richiesta di cancellazione.

Il veicolo da esportare raggiunge i confini munito di foglio di via e della targa provvisoria prevista dall’art.99 Cds. Dal 1° gennaio 2020 non sarà pertanto più possibile esportare veicoli all’estero senza la preventiva radiazione e con revisione più vecchia di 6 mesi alla data di richiesta di radiazione.

Per la re-immatricolazione di tali veicoli in altri Stati, è necessaria la carta di circolazione originale annullata per esportazione e non valida per la circolazione.

Fino al 31 dicembre 2019, restano in vigore le attuali procedure dell’ACI – consultabili sul sito www.aci.it – che stabiliscono che la radiazione avvenga successivamente alla re-immatricolazione del veicolo all’estero, allegando copia della carta di circolazione estera rilasciata anteriormente al 1° gennaio 2020.

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