Divieti di circolazione dei mezzi pesanti anno 2020 – Decreto del MIT

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La nuova versione del calendario divieti non contiene novità significative rispetto allo scorso anno, e pertanto conferma tutte le agevolazioni sul trasporto intermodale, nonché (all’art.9) la puntuale elencazione delle condizioni per la circolazione in deroga al divieto.

Da segnalare inoltre la conferma (art.13) dell’agevolazione per i veicoli da/verso il porto di Genova: per quelli provenienti dal porto di Genova e muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio e la destinazione del carico, l’orario di inizio del divieto è posticipato di quattro ore, mentre per i mezzi diretti al porto e muniti di documentazione attestante la destinazione del viaggio, la fine del divieto viene anticipata di quattro ore.

Sull’anticipo di 4 ore della fine del divieto prevista per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale e ai terminals intermodali per trasportare merci o unità di carico dirette all’estero (art. 6.1), tra i terminals che fanno scattare l’agevolazione sono stati inseriti quelli di Rubiera (RE) e Marzaglia (MO).

Rispetto alle esenzioni stabilite dall’art. 7 del d.m, il nuovo comma 3 specifica che si applicano anche ai complessi veicolari appartenenti alle categorie ivi indicate (es autocisterne adibite al trasporto di latte fresco; autocisterne per il trasporto di combustibili liquidi o gassosi per la distribuzione e il consumo; ecc..), anche se circolano scarichi.

Per i veicoli impiegati in trasporti intermodali strada – mare (art.6.2), l’esenzione dal divieto interessa tutti quelli diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime previste per il cd marebonus (dm 31.1.2007 e ss modifiche e integrazioni).

Per i mezzi impegnati in trasporti combinati strada – mare e strada – rotaia (art. 6.6), l’esenzione opera solo in presenza delle condizioni stabilite dal d.m del 15.2.2001, tra cui quella della percorrenza chilometrica massima su strada di 150 Km, in linea d’aria, dal porto o dalla stazione ferroviaria di imbarco o di sbarco. I trattori isolati di massa superiore alle 7,5 ton che hanno sganciato il semirimorchio per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, sono esentati dal divieto al solo fine di fare rientro in sede; l’autista deve essere munito di idonea documentazione attestante l’avvenuta riconsegna (art. 6.5).

Per quanto riguarda le autorizzazioni prefettizie alla circolazione in deroga (artt. 9 -11), nel ricordare che l’art. 9 del decreto individua le ipotesi in cui possono essere rilasciate (tra cui figurano i prodotti dell’industria a ciclo continuo – quando i sistemi produttivi e l’organizzazione della filiera di distribuzione richiedano necessariamente l’immediato trasferimento di tali prodotti, e altri casi non espressamente previsti e connotati da comprovata e assoluta necessità e urgenza di trasporti di merci, necessarie a soddisfare emergenze particolari e specifiche), raccomandiamo alle imprese di evidenziare sull’istanza di rilascio rivolta alla Prefettura, le informazioni richieste dall’art. 10.

Ricordiamo inoltre il recente chiarimento del Ministero degli Interni sulla validità delle deroghe prefettizie anche per i viaggi a vuoto necessari al raggiungimento del luogo di carico della merce, purché l’interessato ne faccia espressamente richiesta nella sua domanda specificando, altresì, le motivazioni che sono alla base di questa necessità (vedi nota prot. 287 del 10 Dicembre u.s).

Sulle singole giornate di divieto (art.2), nel rinviare alla lettura del provvedimento ministeriale per conoscere le date, evidenziamo:

  • la reintroduzione del divieto di circolazione il Martedì di Pasqua (14 Aprile), dalle ore 9 alle 14;
  • l’eliminazione del divieto per il 24 Dicembre (Giovedì) quando – a differenza di quest’anno – i camion potranno circolare;
  • la conferma dei divieti nelle domeniche di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Ottobre, Novembre e Dicembre, dalle 9 alle 22, e nelle domeniche di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre, dalle ore 7 alle 22.

Per quanto riguarda i divieti aggiuntivi previsti per i trasporti di merci pericolose in regime A.D.R (art. 12), essi interesseranno quelli delle classi 1 e 7 nella seguenti giornate: dalle ore 8 alle ore 24 di ogni Sabato e dalle ore 0.00 alle ore 24.00 di ogni domenica compresi nel periodo dal 23 maggio al 6 settembre 2020. Questo divieto si applica in ragione della merce trasportata, per cui prescinde dalla massa complessiva del veicolo (interessando, quindi, anche i trasporti eseguiti con mezzi di massa inferiore alle 7,5 ton).

Peraltro, in deroga a quanto sopra, il trasporto delle merci pericolose di classe 1 e 7 è consentito con veicoli di massa non superiore alle 7,5 ton, nelle seguenti fattispecie:

  • trasporto nei casi di esenzione parziale o totale individuati nelle sottosezioni 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.3.3, 1.1.3.6, 1.7.1.4, allegato A dell’ADR;
  • trasporto di merci pericolose in base alle disposizioni speciali di cui al cap. 3.3, allegato A ADR;
  • trasporto di merci imballate in quantità limitate, ai sensi del cap. 3.4, allegato A dell’ADR;
  • trasporto di merci imballate in quantità esenti, ai sensi del cap. 3.5, allegato A dell’ADR.

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