Diffida accertativa per crediti patrimoniali e procedure di conciliazione

06 giugno 2019

Nota dell’Ispettorato del Lavoro

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota n.5066 del 30 Maggio u.s., ha fornito chiarimenti sulle possibili interferenze tra il procedimento di emanazione e convalida della diffida accertativa per crediti patrimoniali (art.12 del D. Lgs. 124/2004) e le procedure di conciliazione svolte presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro ai sensi dell’art. 410 c.p.c., in sede sindacale ex art. 411 c.p.c. oppure nelle forme della risoluzione arbitrali ai sensi dell’art. 412 c.p.c.

Dopo aver ricordato che:

  • l’art. 12, comma 2 sopra citato, disciplina la procedura di conciliazione conseguente la notifica della diffida accertativa per crediti patrimoniali in favore dei lavoratori;
  • il Ministero del Lavoro, con la circolare n.24/2004 ha previsto che la conciliazione sulle retribuzioni non può avere riflessi sull’imponibile contributivo, da calcolarsi sempre secondo quanto accertato dall’organo ispettivo ai sensi del d.l 338/1989;

l’I.N.L. ha concluso che “non appare possibile dare rilievo ad accordi conciliativi intervenuti in forme diverse da quelle prescritte dall’art. 12, sia nel caso in cui intervengano prima della validazione della diffida accertativa sia in fase successiva”.

Per cui, di fronte ad un accertamento retributivo, la diffida accertativa degli ispettori del lavoro prevale sempre anche in presenza di una conciliazione intervenuta tra le parti, al di fuori della procedura di cui al più volte citato art. 12. Una volta adottata e validata la diffida accertativa- prosegue l’I.N.L., ”eventuali motivi di doglianza da parte del datore di lavoro in ordine a conciliazioni intervenute presso altre sedi potranno essere fatte valere giudizialmente esclusivamente nella fase dell’opposizione all’esecuzione.

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