16 luglio 2020
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Il Ministero dell’Interno, con circolare del 3 Luglio scorso, ha fornito chiarimenti sul corretto uso del tachigrafo digitale, ed in particolare sulla questione dell’obbligo eventuale – da parte del conducente – di estrarre la propria carta tachigrafica dall’apparecchio in caso di allontanamento dal veicolo. La circolare ricorda che:
- L’art. 34, comma 3 del Regolamento 165/2014 prevede che nei casi di allontanamento del conducente dal mezzo munito di tachigrafo digitale, al suo ritorno egli debba inserire sulla carta del conducente, tramite l’apposita procedura, i periodi di tempo relativi alle altre mansioni, tempi di disponibilità, interruzioni di guida e periodi di riposo;
- La Commissione Europea, a mezzo di un parere rilasciato dalla Direzione Generale per la mobilità e i trasporti, ha chiarito che “non vi è alcun obbligo per i conducenti di rimuovere la propria carta dal tachigrafo al termine del periodo di guida giornaliero. L’unico obbligo per i conducenti è assicurarsi che loro carta sia protetta e utilizzata solo da loro stessi. Pertanto, il conducente deve assicurarsi che quando lascia la propria carta nel tachigrafo sia l’unico che abbia accesso al veicolo e al tachigrafo”.
Di conseguenza, il Ministero ha concluso che il conducente è tenuto ad estrarre la propria carta tachigrafica solo quando il veicolo esca dalla sua esclusiva disponibilità; ciò avviene quando, successivamente all’interruzione, il mezzo debba essere guidato da un altro autista impedendo, così, la prosecuzione della registrazione dell’attività sulla carta del precedente conducente.
Diversamente, quando il nuovo periodo di guida debba essere effettuato dallo stesso autista allontanatosi dal mezzo (perché impegnato in altre mansioni, o in disponibilità, pausa o riposo), e a condizione che il veicolo resti nella sua esclusiva disponibilità, questi ha la facoltà di lasciare inserita la carta nel tachigrafo digitale.