CQC. Modifiche alla disciplina della CQC per attuazione del decreto legislativo 50 del 2020

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Come è noto, con Decreto legislativo 10 giugno 2020 n. 50, è stata recepita in Italia la direttiva comunitaria 2018/645, che modifica la disciplina base della formazione per la carta di qualificazione professionale dei conducenti.

Le modifiche introdotte con tale decreto necessitano tuttavia di un ulteriore provvedimento attuativo, che il Ministero avrebbe dovuto emanare entro un anno. Solo nello scorso mese di maggio, il Ministero (MIMS) ha diramato una bozza del decreto attuativo, chiedendo osservazioni a tutte le associazioni coinvolte (trasporto merci, viaggiatori, autoscuole, studi di consulenza, ecc…).

All’esito dei “cospicui” contributi pervenuti (solo UNATRAS, cui FIAP aderisce, ne ha presentate una ventina) il Dipartimento per i Trasporti del MIMS ha ora redatto una “testo” definitivo che dopo averlo diramato di nuovo alle Associazioni coinvolte, “sarà a breve inoltrato ai competenti Uffici di questa Amministrazione per acquisire, ove nulla osti, la firma del Sig. Ministro”.

Nel riportare in allegato il testo della circolare prot. 22022 del 7 luglio 2021 e dell’annesso testo del decreto proposto, facciamo presente che le modifiche più importanti recepite nel nuovo testo (anche sulla base delle osservazioni UNATRAS) riguardano:

  • Docenti: vengono abilitati sia i medici, sia gli esperti di organizzazione aziendale, che hanno maturato 2 anni di esperienza (rispettivamente nella docenza o in impresa di autotrasporto) e non più 3 anni negli ultimi 5;
  • viene confermato che il Responsabile di sede o del corso, effettuato dall’Ente autorizzato, possa dichiarare l’idoneità del materiale didattico utilizzato;
  • viene consentito di svolgere la formazione periodica per il rinnovo quinquennale della CQC, non solo con un corso unico (o integrale, come viene definito), da svolgere negli ultimi 12 mesi di validità della CQC (nella prima bozza il MIMS prevedeva solo 6 mesi), ma anche con un corso frazionato, composto da 5 moduli da svolgere nell’intero quinquennio (non necessariamente un modulo ogni anno – come nella prima bozza – ma anche con più moduli per anno, con il vincolo di effettuare l’ultimo modulo nell’ultimo anno del quinquennio);
  • viene consentito di ridurre la durata complessiva (35 ore) del corso di rinnovo CQC, con tre ore in meno per ciascuno dei seguenti corsi, già svolti dagli autisti nel quinquennio: corso per il patentino ADR; corso per il trasporto animali vivi.

Si fa infine presente che, dopo la firma del Ministro, il nuovo decreto dovrà essere pubblicato in gazzetta ufficiale e che entrerà in vigore solo dopo detta pubblicazione. Si fa quindi riserva di comunicare gli sviluppi della situazione.


Per maggiori informazioni contattare Chiara Minetti referente dell’Ufficio Economico

Mail: chiara.minetti@gia.pr.it – Tel. 0521/2262 (centralino).

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