Congedo parentale Covid 2021 al 50% – Istruzioni Inps

31 marzo 2021

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Il decreto legge n. 30 dello scorso 13 marzo, all’articolo 2, comma 2, reintroduce un congedo indennizzato – al 50% – per i genitori con figli affetti da Covid-19, in quarantena da contatto o in caso di attività didattica in presenza sospesa (in DAD).

Il congedo spetta ai genitori lavoratori dipendenti, alternativamente tra loro (non negli stessi giorni), per figli conviventi minori di anni 14. La convivenza non è richiesta per figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 104/92, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, è previsto il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, e senza contribuzione figurativa, per la cui fruizione deve essere presentata domanda ai soli datori di lavoro e non all’INPS.

Requisiti per la fruizione del congedo per figli senza disabilità grave:

  1. il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
  2. il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non sia prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile (smart working);
  3. il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere – come detto – minore di anni 14;
  4. il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso;
  5. deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
  • sia affetto da SARS Covid-19;
  • la quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
  • la sospensione dell’attività didattica in presenza.

Requisiti per la fruizione del congedo per figli con disabilità grave (non è richiesta la convivenza e non opera il limite dei 14 anni):

  1. il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
  2. il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile (smart working);
  3. il figlio, per il quale si fruisce del congedo, deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, e iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale;
  4. deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
  • sia affetto da SARS Covid-19
  • la quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
  • la sospensione dell’attività didattica in presenza;
  • la chiusura del centro assistenziale diurno.

Il congedo può essere fruito per periodi, coincidenti in tutto o in parte, con quelli di infezione da SARS Covid- 19, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio, per il periodo compreso tra il 13 marzo 2021 e i l 30 giugno 2021 .

Viene però previsto che gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 possano essere convertiti in congedo COVID 50% previa presentazione di istanza telematica del nuovo congedo, non appena INPS renderà disponibile la relativa procedura informatica.

Nè la norma né l’indicazione di prassi INPS fanno menzione all’eventuale possibilità di fruizione ad ore, per cui il congedo può essere richiesto/goduto solo a giornate intere.

Nelle more del rilascio della procedura INPS, i lavoratori potranno comunque fruire del congedo con richiesta al proprio datore di lavoro, cui dovranno poi dare seguito presentando l’apposita domanda telematica all’INPS, quando sarà resa disponibile la prevista procedura.


Per maggiori informazioni contattare Giovanni Balocchi responsabile dell’Ufficio Sindacale

Mail: balocchi@gia.pr.it Tel. 0521/2262 (centralino)

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