Chiarimento sulla fruizione dei riposi giornalieri di paternita’

29 novembre 2019

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Circolare INPS n. 140/2019

Con circolare n 140 del 18 Novembre u.s, l’Inps si è adeguata al dispositivo della Sentenza della Corte di Cassazione – sez. lavoro – n. 22177 del 12 Settembre 2018 in materia di utilizzo, da parte del padre lavoratore dipendente, dei riposi giornalieri previsti dagli artt 39 e 40 del d.lgs 151/2001 nel primo anno di vita del figlio, in presenza di madre lavoratrice autonoma che percepisca indennità di maternità.

Sulla falsariga di detta Sentenza, l’Inps ha affermato che la circostanza che la madre svolga attività di lavoro autonomo per la quale percepisce la summenzionata indennità, non rappresenta per il padre un impedimento alla fruizione dei predetti riposi a partire dalla nascita del bambino o, in caso di adozioni o affidamenti nazionali o internazionali del minore, dall’ingresso in famiglia/Italia.

In tal senso, le uniche incompatibilità che resistono anche dopo l’intervento della Cassazione, sono le seguenti:

  • il padre lavoratore dipendente non può fruire dei riposi giornalieri, nel periodo in cui la madre lavoratrice autonoma si trovi in congedo parentale;
  • il padre lavoratore dipendente non ha diritto alle ore che l’articolo 41 del citato D.lgs n.151/2001 riconosce al padre, in caso di parto plurimo, come “aggiuntive” rispetto alle ore
  • previste dall’articolo 39 del medesimo decreto legislativo (vale a dire quelle fruibili dalla madre), per l’evidente impossibilità di “aggiungere” ore quando la madre non ha diritto ai riposi giornalieri.

Il nuovo orientamento verrà applicato alle domande pervenute e non ancora definite e, a richiesta dell’interessato, anche agli eventi pregressi per i quali non siano trascorsi i termini di prescrizione o per i quali non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

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