08 Ottobre 2026
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Il Governo ha deciso di differire dal 1° ottobre 2026 al 1° ottobre 2027 il termine a decorrere dal quale le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna sono tenute a prevedere, nei rispettivi piani di qualità dell’aria, specifiche limitazioni strutturali alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali diesel “Euro 5”.
Il provvedimento che ha attuato detto differimento è il decreto legge 28 settembre 2026, n. 167 (https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-09-28&atto.codiceRedazionale=26G00186&elenco30giorni=true), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 28 settembre u.s che, nelle premesse, motiva questa scelta con “la straordinaria necessità e urgenza di evitare, a decorrere dal 1° ottobre 2026, rilevanti ripercussioni sulla mobilità dei cittadini, sulla continuità dei servizi di trasporto e sul sistema economico e produttivo delle aree interessate, consentendo nel contempo alle regioni competenti il completamento delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria previsti dalla normativa nazionale e dell’Unione europea.”.
Per quanto riguarda la situazione prevista nei Piani di qualità dell’aria delle suddette regioni, la situazione è la seguente:
- Piemonte. Con l’aggiornamento (https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/piano-della-qualita-dellaria-entra-nella-fase-operativa)del Piano per la qualità dell’aria (https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/aria/piano-regionale-qualita-dellaria) del 28 luglio u.s, la Regione aveva già evitato il blocco strutturale dei veicoli diesel euro V previsto dal 1° ottobre al 31 marzo, incentivando i biocarburanti, la rigenerazione urbana, la modernizzazione dell’agricoltura e del riscaldamento domestico. Restano invece in vigore le limitazioni temporanee alla circolazione (https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/aria/migliorare-qualita-dellaria-misure-strutturali-temporanee-per-circolazione-dei-veicoli) nel periodo 15 settembre – 15 aprile dell’anno successivo, che possono essere previste dai singoli Comuni in caso di superamento dei livelli di inquinamento.
- Lombardia. La Regione Lombardia si è subito adeguata alla decisione del Governo e, con delibera n.6846 del 28 settembre u.s, ha disposto il rinvio delle limitazioni alla circolazione per i veicoli diesel Euro 5 al 1° ottobre 2027, adottando delle misure di compensazione. Restano in vigore le misure temporanee antismog che i comuni possono adottare tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ogni anno, in caso di superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 μg/m3) registrato dalle stazioni di riferimento (per almeno 2 giorni si attiva il 1° livello, per almeno 7 giorni si attiva il 2° livello). Per ulteriori approfondimenti (https://www.regione.lombardia.it/ambiente-e-territorio/qualita-dell-aria/misure-permanenti-per-migliorare-la-qualita-dell-aria).
- Veneto. Anche questa regione ha adottato delle misure compensative con delibera n. 1024 del 18 settembre u.s (https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/dettaglio-news?articleId=14416130) che, sin da prima dell’emanazione del decreto n. 167/2026, aveva permesso di differire l’entrata in vigore del blocco strutturale dei veicoli euro 5 diesel al 1 ottobre 2027, fermo restando le limitazioni previste in condizioni di allerta arancione e rossa nei comuni con più di 30.000 abitanti;
- Emilia-Romagna. Anche questa Regione era già intervenuta prima del decreto legge del Governo (https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2026/settembre/diesel-euro5), sospendendo il blocco strutturale dei veicoli diesel euro V con la contestuale adozione di misure compensative, in vigore dal 1 novembre p.v.
Per maggiori informazioni contattare Chiara Minetti referente dell’Ufficio Economico
Mail: chiara.minetti@gia.pr.it – Tel. 0521/2262 (centralino).