Autotrasporto. Noleggio dei veicoli in ambito U.E. Pubblicate le modifiche alla direttiva 2006/1

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Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 137 del 16 Maggio è stata pubblicata la Direttiva (UE) 2022/738 del 6 Aprile 2022 (che alleghiamo), di modifica della direttiva 2006/1/CE sull’utilizzo dei veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto merci su strada, che gli Stati membri – secondo quanto riportato all’art. 2 del provvedimento – dovranno recepire entro il 6 Agosto 2023.

Scopo della nuova direttiva è quello di permettere alle imprese di autotrasporto merci stabilite in uno Stato membro, di beneficiare in pieno dei vantaggi derivanti dall’utilizzo dei veicoli noleggiati da imprese site in un altro Stato membro U.E:

  • da un lato eliminando quelle restrizioni all’utilizzo dei predetti veicoli nei traffici interni, dovuto alla presenza – nel testo originario dell’art. 2, par.1 della direttiva 2006/1/CE – dell’inciso “ai fini del traffico tra Stati membri”. Per cui, una volta che la direttiva in esame verrà recepita dal nostro Stato, il veicolo preso a noleggio da altra impresa stabilita in un Paese membro, potrà essere impiegato anche per eseguire trasporti nazionali.
  • dall’altro prevedendo una serie di limitazioni che gli Stati membri possono inserire all’impiego di mezzi noleggiati da un altro Stato U.E, proprio allo scopo di uniformarle.

In particolare, queste limitazioni sono dettate nel nuovo art. 3, par. 2 della direttiva, secondo il quale ogni Stato membro dove è stabilita l’impresa di trasporto su strada può:

  1. limitare il periodo di utilizzazione del veicolo noleggiato nel suo territorio, a condizione che da parte della stessa impresa di trasporto su strada sia autorizzata l’utilizzazione di tale veicolo per un periodo di almeno due mesi consecutivi in un determinato anno civile; in tal caso lo Stato membro può esigere che il contratto di noleggio non vada oltre il termine stabilito da detto Stato membro;
  2. richiedere che il veicolo noleggiato sia immatricolato conformemente alle norme nazionali in materia di immatricolazione dopo un periodo non inferiore a 30 giorni; in tal caso lo Stato membro può esigere che il contratto di noleggio non abbia una durata superiore al periodo di circolazione precedente l’obbligo di registrazione;
  3. limitare il numero dei veicoli noleggiati che un’impresa può utilizzare purché il numero minimo di veicoli di cui è consentita l’utilizzazione sia almeno pari al 25 % del parco di veicoli per il trasporto di merci a disposizione dell’impresa, a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1071/2009, il 31 dicembre dell’anno precedente l’utilizzazione del veicolo noleggiato o il giorno in cui l’impresa inizia a utilizzare il veicolo noleggiato, come stabilito dallo Stato membro. Tuttavia, nel caso di un’impresa che dispone di un parco totale di più di uno e meno di quattro veicoli, è consentita l’utilizzazione di almeno uno di tali veicoli. Il numero minimo di cui alla presente lettera si riferisce al parco di veicoli per il trasporto di merci a disposizione dell’impresa sulla base dei veicoli immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di tale Stato membro;
  4. limitare l’utilizzazione di tali veicoli per le operazioni di trasporto per conto proprio.

Il nuovo art. 3 bis della direttiva 2006/1 obbliga gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie affinché il numero di immatricolazione di un veicolo noleggiato da un’impresa di autotrasporto merci c/terzi sia iscritto nel Registro elettronico nazionale (REN). A tal fine la Commissione adotta gli atti di esecuzione necessari sui requisiti minimi dei dati da inserire nel REN  – al fine di consentire l’interconnessione dei registri e l’accessibilità alle autorità competenti durante i controlli su strada – entro il 23 Luglio 2023 (ovvero 14 mesi dopo l’entrata in vigore regolamento di esecuzione della Commissione n. 695/2022 sulla formula comune per il calcolo delfattore di rischio dell’impresa di autotrasporto – vedi Comunicazione n.117 dell’11 maggio u.s).

Altro elemento da segnalare è la modifica del par. 2 dell’art.2 della direttiva 2006/1, per cui il rispetto delle condizioni previste per l’utilizzo del veicolo noleggiato nelle lettere da a) a d), par.1 del medesimo articolo, può essere comprovato anche tramite documentazione in formato elettronico.


Per maggiori informazioni contattare Chiara Minetti referente dell’Ufficio Economico

Mail: chiara.minetti@gia.pr.it – Tel. 0521/2262 (centralino).

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