22 novembre 2018
La Direzione Generale per la Motorizzazione del MIT, con circolare del 30 Ottobre 2018, ha fornito le prime indicazioni operative relativamente al Decreto Dirigenziale n. 211 del 18 Maggio 2018, il quale, ha dettato delle disposizioni legate all’entrata in vigore, dal 20 Maggio scorso, delle nuove norme sulle revisioni dei veicoli contenute nel D.M. 214/2017.
Successivamente, con circolare datata 16 Novembre, ha introdotto alcune semplificazioni alla circolare del 30 Ottobre.
Circolare 30 Ottobre 2018.
La nota del MIT affronta i seguenti temi:
- Revisione dei rimorchi leggeri (categorie O1 e O2, di massa fino a 3,5 ton). La circolare riporta in allegato una tabella esplicativa di facile consultazione, onde evitare interpretazioni errate del calendario di chiamata a revisione dei predetti rimorchi;
- Attestato del superamento del controllo. Nel dichiarare conclusa la fase sperimentale legata all’introduzione della nuova etichetta autoadesiva (che ora riporta anche la scadenza della prossima revisione), il MIT ha evidenziato che i primi attestati prodotti non riportano il dato del chilometraggio rilevato al momento della revisione; esso tuttavia può essere ottenuto – per le revisioni effettuate dal 20 Maggio 2018, data dalla quale ha assunto valore probante – consultando il sito internet del portale dell’automobilista, oppure facendo richiesta all’UMC di competenza. Per le revisioni effettuate prima del 20 Maggio, l’acquisizione di questo dato era stata avviata a titolo sperimentale, ragione per cui – fa sapere il MIT – non è disponibile una sequenza storica attendibile. A regime gli ispettori della motorizzazione, prima di inserire il numero dei Km ricavato dalla lettura del contachilometri, dovranno controllare l’attestato della precedente revisione per valutare eventuali incongruenze tra i dati. Per le riparazioni o sostituzioni del contachilometri eseguite dal 1°Novembre 2018 – data successiva alla circolare MIT in commento – il proprietario del mezzo, all’atto della revisione, deve presentare una dichiarazione di installazione a regola d’arte rilasciata dall’officina che ha eseguito il lavoro, che evidenzi il numero di chilometri segnato dall’apparecchio al momento della sostituzione. Per gli interventi eseguiti prima di quella data, sarà necessario acquisire una dichiarazione sostitutiva. Ulteriori fattispecie dovranno essere adeguatamente giustificate dal proprietario che, come sottolineato dal MIT, è l’unico responsabile della corretta tenuta del contachilometri.
All’atto della consegna della carta di circolazione, l’ispettore dovrà evidenziare all’utente il dato chilometrico rilevato e farlo controfirmare per accettazione sulla domanda di revisione o sul modello TT2100. Peraltro, a partire dal 19 Novembre prossimo, il proprietario del mezzo, assente nel corso delle operazioni di revisione, dovrà fornire una delega a controfirmare il dato chilometrico alla persona effettivamente presente, unitamente alle fotocopie dei documenti di identità.
In caso di inserimento di un chilometraggio errato, lo stesso potrà essere corretto in giornata senza aggravio di costi. Infine, il MIT ha ribadito la validità di quegli attestati con impressa la dicitura “Scadenza da verificare recarsi presso UMC”, invitando tuttavia l’utenza interessata ad ottemperare a questa indicazione, recandosi pertanto in Motorizzazione; qualora l’integrazione dei dati mancanti richiedesse lo svolgimento di una visita e prova del mezzo, gli UMC – per ragioni di semplificazione – sono stati invitati a concordare con gli interessati lo svolgimento di questi accertamenti tecnici in concomitanza con la successiva revisione, senza aggravio economico oltre a quello legato alla sola revisione.
Circolare 16 Novembre 2018.
Il MIT ha introdotto alcune semplificazioni legate all’adempimento, previsto dalla circolare del 30 Ottobre, di controfirma del chilometraggio rilevato dall’ispettore attraverso la lettura del contachilometri, da parte del proprietario del veicolo o da persona da quest’ultimo delegata.
Dopo aver ricordato che questa novità “ha lo scopo di tutelare l’operato degli ispettori e di responsabilizzare l’utenza sulle nuove disposizioni”, il MIT ha precisato che al fine di semplificare l’adempimento in questione, in sostituzione del proprietario del mezzo gli ispettori potranno accettare la firma anche di una serie di soggetti tra i quali, per quanto riguarda le imprese di autotrasporto, figura anche l’autista; questi, tuttavia, dovrà produrre una autodichiarazione sostitutiva – redatta sulla base del facsimile allegato dal Ministero alla sua circolare – in cui dichiari di essere titolato a controfirmare il dato numerico riportato sul contachilometri del mezzo revisionato.
Gli altri soggetti individuati dal MIT, sono:
- gli abilitati alla prenotazione delle operazioni di revisione presso i concessionari ai sensi dell’art. 80 comma 8 del C.d.S., previsti dalla circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione n. A15/2000/MOT prot. 261/MN del 21 aprile 2000;
- l’utilizzatore, in caso di leasing o noleggio a lungo termine;
- un familiare che autodichiari tale rapporto.
Per i centri di revisione privati viene fatta salva la possibilità di adottare procedure interne differenti dalle predette indicazioni, ferma restando la gestione in autonomia di eventuali contestazioni.