Autotrasporto: eccedenza dei limiti massa nei veicoli ad alimentazione alternativa

Il Ministero dell’Interno, con circolare del 16 Luglio u.s, ha fornito un chiarimento interpretativo del comma 2 bis dell’art.167 c.d.s, (introdotto dall’art. 17, comma 2, lett. a del decreto legge 1/2012), il quale, per tener conto del maggior peso dei veicoli di massa superiore alle 10 ton dotati di alimentazione alternativa, stabilisce quanto segue: “I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione, purché tale eccedenza non superi il limite del 5 per cento della predetta massa indicata nella carta di circolazione più una tonnellata.”.

Stante le difficoltà applicative di questa disposizione, dovute alla oggettiva difficoltà operativa nel procedere all’accertamento del peso dei singoli veicoli (motrice e rimorchio), il Ministero ha stabilito che la tolleranza da applicare nel calcolo del peso è quella del 5% della massa complessiva a pieno carico del complesso veicolare indicata nella carta di circolazione, aumentata di una tonnellata.

A chiarimento di quanto sopra, la circolare riporta un esempio: per un complesso veicolare di massa pari a 44 ton, la tolleranza ammessa ammonterà a complessive 3,2 ton (ovvero il 5% di 44 ton [2,2 ton] + 1 tonnellata), per un peso massimo totale consentito di 47,2 ton (44+3,2 ton)

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