Autotrasporto. Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Chiarimento sull’applicazione delle sanzioni legate all’uso non corretto del cronotachigrafo commesse in altro Stato e sull’utilizzo misto dello stesso veicolo

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Lo scorso 9 Settembre la Corte di Giustizia U.E ha emesso una Sentenza nella causa C‑906/19, destinata a produrre importanti conseguenze sulla possibilità, per le autorità di controllo di uno Stato membro, di sanzionare le infrazioni in materia di cronotachigrafo commesse dall’autista nel territorio di un altro Stato membro o Paese terzo.

Questa possibilità è stata ora esclusa dalla Corte di Giustizia, alla luce della formulazione dell’art. 19, comma 2 del Regolamento 561/2006 in materia di tempi di guida e di riposo. Infatti, il comma 2 di questo articolo prevede che uno Stato membro autorizzi  “le autorità competenti a infliggere una sanzione a un’impresa e/o un conducente per un’infrazione al presente regolamento (ndr: quindi, al Regolamento 561/2006) rilevata sul suo territorio e per la quale non sia già stata imposta una sanzione, anche qualora detta infrazione sia stata commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo.”

La disposizione, rileva la Corte, circoscrive la possibilità di sanzionare le infrazioni commesse in un altro Stato membro a quelle relative al Regolamento 561/2006, mentre nessun accenno viene fatto al Regolamento sul cronotachigrafo (3821/85, poi abrogato dal Regolamento 165/2014); e ciò a differenza di quanto avviene sempre nell’art. 19, al comma 1 (“Gli Stati membri stabiliscono norme relative alle sanzioni applicabili in caso di infrazione delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 165/2014 e adottano i provvedimenti necessari a garantirne l’attuazione”), e al comma 4 (“Gli Stati membri provvedono affinché un sistema di sanzioni proporzionate, che possono includere sanzioni pecuniarie, si applichi nei casi di inosservanza del presente regolamento o del regolamento (CEE) n. 3821/85 da parte delle imprese o dei caricatori, spedizionieri, operatori turistici, capifila, subappaltatori e agenzie di collocamento conducenti ad esse associati.”).

Ecco perché la Corte è giunta alla seguente conclusione: “L’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 561/2006 deve essere interpretato nel senso che osta a che le autorità competenti di uno Stato membro possano imporre una sanzione al conducente di un veicolo o a un’impresa di trasporto per un’infrazione al regolamento n. 3821/85, come modificato dal regolamento n. 561/2006, commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo ma accertata sul suo territorio e che non abbia già dato luogo a una sanzione.”

L’altra questione decisa dalla Corte riguarda l’uso misto dello stesso veicolo da parte del conducente che, in alcune giornate del periodo oggetto di verifica su strada (giornata in corso e 28 gg precedenti), lo ha impiegato per svolgere attività di guida esenti dal Regolamento 561/2006 (nella fattispecie, si trattava del trasporto passeggeri nell’ambito di un servizio regolare di linea, con percorso non superiore ai 50 Km).

La Sentenza evidenzia che già in precedenti pronunce (emesse in vigenza del vecchio Regolamento sul tachigrafo n3821/1985), era stato chiarito che il conducente era tenuto a registrare come “altre mansioni”, tutte le attività svolte nel periodo di riferimento per lo stesso o altro datore di lavoro ed estranee alla normativa sui tempi di guida e di riposo, tenuto conto che finivano con l’influire sulla capacità di guida dell’individuo: infatti – si legge nella Sentenza –  “il mancato rispetto delle regole sui tempi di guida, le pause e i periodi di riposo non rivelati dall’apparecchio di controllo nei giorni in cui manca il registratore può avere un effetto negativo sulla capacità fisica e psicologica del conducente per un periodo successivo.”.

Quest’orientamento è stato confermato dall’art.6, par. 5 del Reg. 561/2006, “che impone al conducente di registrare come «altre mansioni» il tempo trascorso alla guida di un veicolo utilizzato per operazioni commerciali non rientranti nel campo di applicazione di tale regolamento.”.

Di conseguenza, la Corte conclude confermando che la verifica su strada deve riguardare anche le attività (di guida o comunque lavorative) svolte dall’autista nel giorno del controllo e nei 28 gg precedenti.

Il testo della Sentenza è disponibile qui 


Per maggiori informazioni contattare Chiara Minetti referente dell’Ufficio Economico

Mail: chiara.minetti@gia.pr.it – Tel. 0521/2262 (centralino).

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