Autotrasporto: corretta sistemazione del carico sui veicoli commeriali

 

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Con circolare del 29 Ottobre u.s, la Direzione Centrale per la Polizia Stradale del Ministero dell’Interno ha fornito alcuni chiarimenti in materia di accertamento della corretta sistemazione del carico sui veicoli commerciali di massa superiore alle 3,5 ton (ma con possibilità, per l’Autorità competente, di eseguire le verifiche anche sui veicoli al di sotto di questo tonnellaggio), dopo l’entrata in vigore – dal 20 Maggio 2018 – del decreto del Ministero dei Trasporti n. 215, di recepimento della direttiva U.E 2014/47, in materia di controlli tecnici su strada.

Il Ministero ha ricordato che, oltre al corretto posizionamento del carico rispetto agli assi (sia longitudinalmente che trasversalmente), interventi che contribuiscono alla riduzione dello spostamento del carico sono collegati all’utilizzo di moderne soluzioni tecnologiche (tappetini antisdrucciolevoli per usi industriali), da integrare con i più moderni sistemi di ancoraggio (cinghie e catene omologate), che consentono di aumentare l’attrito tra la superficie del pianale e la merce. In ogni caso, il Ministero evidenzia che l’impiego di sistemi di ancoraggio non omologati, privi di etichetta di certificazione, equivale al mancato uso del dispositivo.

Quanto ai controlli, fermo restando che le verifiche richieste dall’allegato III del d.m 215 sono di competenza degli Ispettori autorizzati dal MIT (stante l’elevato contenuto specialistico dell’accertamento), ciò tuttavia non significa che sulla base degli artt 11 e 12 c.d.s , gli organi di Polizia non possano accertare e sanzionare le infrazioni di questo tipo, “ove venga individuata una macroscopica violazione della norma (es. carico disposto su un lato e non bilanciato, assenza di cinghie o catene dove previste, cinghie o catene prive di etichetta di omologazione, etichette non leggibili, ecc..)”. Pertanto, in questi casi scatterà la violazione dell’art. 79, commi 1 e 4 del c.d.s (sanzione pecuniaria da 87 € e 345 €) fatta salva, in ogni caso, la possibilità di contestare una delle violazioni dell’art. 164 c.d.s (per la non corretta sistemazione del carico) in presenza dei presupposti.

Non solo: la nota evidenzia la necessità che vengano accertate le responsabilità eventuali degli altri soggetti della filiera dell’autotrasporto, come richiesto dall’art. 7 del dlgs 286/2005. Ad esempio, le violazioni in materia di sistemazione del carico inquadrate nell’ambito dell’art. 164 c.d.s, faranno scattare le relative sanzioni non solo nei confronti del conducente ma anche – a titolo di responsabilità concorsuale – verso il caricatore (se diverso dal conducente) e, qualora si accertino responsabilità specifiche, delle altre figure previste dall’art. 2, comma 1 del d.lgs 286/05 (vettore, committente e proprietario della merce).

Di conseguenza, una volta accertata l’infrazione dell’art. 164 c.d.s ed acquisita la prova documentale (documento di trasporto o altra documentazione da cui emergano gli altri soggetti della filiera del trasporto), si potrà procedere a redigere un distinto verbale a carico della persona giuridica individuata quale “caricatore” per la inidonea sistemazione del carico. Nelle perdite del carico durante gli incidenti stradali, trattandosi di una possibile causa del sinistro occorre che gli agenti acquisiscano la prova fotografica e descrittiva dello stato della merce e dei sistemi adottati per l’ancoraggio (tappetini, cinghie, catene, con indicazione per ciascuno della marca, modello, tipo e omologazione, se presenti). Per agevolarli in questo compito, il Ministero ha redatto una scheda sintetica (allegata alla sua nota) contenente schemi riepilogativi di immediata consultazione.

 

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