20 Maggio 2026
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio u.s. è stata pubblicata la legge 13 maggio 2026, n. 79 con la quale il Parlamento ha convertito il primo provvedimento d’urgenza (DL 33/2026) emanato dal Governo con le misure per fronteggiare l’impennata del costo dei carburanti dovuta all’aggravarsi della crisi dei mercati internazionali e alla guerra in medio-oriente.
Due sono le misure messe in campo dal Governo a favore delle imprese di autotrasporto:
- la riduzione temporanea delle accise sul gasolio (e sull’HVO): art. 2
- il credito d’imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta nel trimestre marzo, aprile e maggio 2026, rispetto al prezzo medio del mese di febbraio: art. 3.
Riduzione dell’accisa su gasolio (art.2)
Viene confermata la riduzione delle accise sul gasolio di 20 centesimi al litro per il periodo 19 marzo 8 aprile (da 672,90 a 472,90 euro per mille litri di prodotto). Com’è noto la stessa riduzione è stata poi prorogata, tramite diversi provvedimenti governativi, dal 9 aprile e fino a tutto il 22 maggio 2026, e ciò comporterà una riduzione dell’importo del recupero delle accise sul gasolio da 26,99 a 6,99 centesimi per ogni litro di gasolio.
Credito d’imposta sull’aumento dei prezzi del carburante (art.3)
La legge conferma la previsione di un credito d’imposta commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2026 rispetto al prezzo del mese di Febbraio 2026 rilevato dal MASE (Ministero dell’Ambiente) per mitigare gli effetti dei rincari del gasolio, a favore delle imprese di autotrasporto merci. Con successivo decreto interministeriale (MIT, MEF e MASE) verranno definiti i criteri e le modalità delle procedure di concessione del menzionato credito d’imposta, nel rispetto dei limiti dello stanziamento concesso per tale finalità, che la legge fissa in 100 milioni di euro. Anche su tale misura si incentrerà l’incontro convocato dal Governo con la categoria a Palazzo Chigi per venerdì 22 maggio prossimo.
Da ultimo si evidenza che il comma 6 dell’articolo 3, della legge in esame prevede che, tenuto conto delle oscillazioni riportate dal costo del carburante, la componente gasolio dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio venga aggiornata mensilmente (dal 19 marzo 2026), anziché ogni tre mesi, da parte del Ministero Infrastrutture e Trasporti.
Ad oggi, tuttavia, questa misura non è stata attuata da parte del Ministero.
Per maggiori informazioni contattare Chiara Minetti referente dell’Ufficio Economico
Mail: chiara.minetti@gia.pr.it – Tel. 0521/2262 (centralino).