Autotrasporto. Caro carburante. Prorogata la riduzione accise sui carburanti di 20 centesimi €/l fino al 1° maggio 2026

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Stante il perdurare dei rincari dei carburanti dovuto alla crisi con l’Iran, sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile u.s è stato pubblicato il decreto legge 3 aprile 2026, n. 42, che ha prorogato lo sconto di 20 centesimi sull’accise del gasolio e della benzina, per il periodo 8 aprile – 1 maggio 2026.

La proroga è stata inserita all’interno del decreto legge n. 38 del 27 marzo 2026 (in fase di conversione in legge in Parlamento), mediante un nuovo articolo 8 bis dal titolo “misure in materia di accise”. Di conseguenza, fino al prossimo 1° maggio l’importo dell’accise su questi due carburanti ammonterà a € 472,90 per mille litri di prodotto; per cui, come già avvenuto nel periodo 19 marzo – 7 aprile per effetto della corrispondente riduzione prevista dal decreto legge n.33 del 18 marzo ( u.s (https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2026;33) anch’esso in fase di conversione in legge), anche per il periodo 8 aprile – 1 maggio 2026 le imprese aventi titolo a richiedere il rimborso delle accise sul gasolio commerciale recupereranno un importo ridotto (6,96 centesimi €/l).

C’è una novità per quanto riguarda il gasolio HVO e il biodiesel, che soddisfano le condizioni previste dall’art.3, comma 4, secondo periodo del d.lgs n.43/2025 e quindi siano:

  1. Conformi ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra di cui alla direttiva (U.E) 2018/2001 e ai relativi atti delegati o di esecuzione;
  2. Prodotti a partire dalle materie elencate nell’allegato IX della citata direttiva.

Infatti, l’art.8 bis, comma 2 prevede ora che l’aliquota di accise ridotta di € 472,90 per mille litri sia applicabile anche al gasolio HVO e al biodiesel conforme alle appena citate caratteristiche. Questa circostanza rappresenta un fatto nuovo tenuto conto che l’ADM, nella consueta nota sul recupero delle accise del primo trimestre 2026, aveva affermato che ai carburanti sopra indicati si applicasse, per l’intero trimestre, l’accise di 617,40 € per mille litri per un recupero di 21,418 centesimi €/l.

Per quanto riguarda il gas, il nuovo art. 8 bis prevede le seguenti rideterminazioni delle accise, valide sempre per il periodo 8 aprile – 1 maggio 2026:

  • GPL usati come carburanti: 472,90 per mille litri;
  • Gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo.

Nessuna novità, invece, per il credito d’imposta previsto per le imprese di autotrasporto merci dall’art. 3 del d.l 33/2026, commisurato alla maggiore spesa sostenuta nel trimestre Marzo – Maggio 2026 rispetto al mese di Febbraio 2026, per l’acquisto di gasolio su veicoli di massa pari o superiore a 7,5 ton di categoria almeno euro 5. In questo caso, si resta in attesa dell’emanazione di un decreto interministeriale (MIT insieme al MEF e al MASE), che dovrà definire criteri e modalità di applicazione della misura.

Infine, al momento di pubblicare la presente circolare, il MASE non ha ancora diffuso l’incremento % registrato dal gasolio nel mese di Marzo rispetto al Febbraio 2026, utile sia per l’eventuale attivazione della clausola gasolio nei contratti scritti per aumenti superiori al 2 % (vedi art.6, comma 3, lett. d del d.lgs 286/2005 sia per l’aggiornamento mensile dei valori indicativi di riferimento da parte del MIT per i contratti non scritti (previsto a cadenza mensile fino al prossimo 30 giugno, dall’art.3, comma 6 del decreto legge 33/2026).


Per maggiori informazioni contattare Chiara Minetti referente dell’Ufficio Economico

Mail: chiara.minetti@gia.pr.it – Tel. 0521/2262 (centralino).

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