Autotrasporto. Accise. Disponibilità software per la presentazione delle istanze relative al 3° trimestre 2020.

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A partire dal 1° ottobre e fino al 2 novembre 2020 si possono presentare le istanze di rimborso delle accise sul gasolio relative ai consumi effettuati nel terzo trimestre 2020 (1° luglio – 30 settembre).

Si ricorda che ai fini della fruizione del rimborso è obbligatoria l’indicazione, nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti, come indicato nella nota dell’Agenzia delle Dogane n. 64837 del 7.6.2018

Ricordiamo inoltre che il beneficio non spetta per i consumi relativi ai veicoli di categoria Euro 2 o inferiori, così come previsto dalla Legge di stabilità 2016.

Ciò premesso, l’Agenzia delle Dogane con la nota in commento, comunica anche che è disponibile sul sito www.adm.gov.it (Dogane – in un click – Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2020) il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione.

L’ammontare del beneficio per i consumi effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre 2020 è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio.

Possono usufruire dell’agevolazione tutti i soggetti che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 t, comprovando i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto.

Per la fruizione dell’agevolazione con modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6740.

L’Agenzia ricorda che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al 2° trimestre 2020 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2021. Da tale data decorre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, le quali dovranno pertanto essere presentate entro il 30 giugno 2022.

La nota dell’Agenzia richiama inoltre le prescrizioni sulla compilazione del quadro A1 del modello contenute nella direttiva 74668/RU del 12 marzo u.s  le seguenti, ulteriori, precisazioni riferite:

  • alla colonna “MEZZO SPECIALE”, che è riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi. Di conseguenza, non vanno indicati i mezzi (trattori, motrici) dotati di unico serbatoio adibito sia all’alimentazione del motore di trazione che delle attrezzature ausiliari complementari alla funzione di trasporto, già riportati unitariamente come autoveicoli;
  • alla colonna “KM PERCORSI (h MEZZO SPECIALE), in cui l’esercente dovrà inserire i chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo o, per ciò che concerne i mezzi speciali, le ore di funzionamento dell’attrezzatura permanentemente installata nel trimestre di consumo. Non sono ammessi dati di altra natura.

Si ricorda che l’art. 8 del D.L. n.124/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso.

Quindi, a decorrere dalla presentazione della prossima dichiarazione trimestrale (1°gennaio – 31 marzo 2020) dovrà essere prestata la massima cura nel compilare la colonna “KM PERCORSI” del Quadro A-1. Il dato relativo ai chilometri percorsi assume valore fiscalmente rilevante per la determinazione dell’importo massimo rimborsabile.

Modalità non corrette di compilazione dell’apposito campo potrebbero pregiudicare la ricostruzione dei chilometri effettuati e la conseguente liquidazione dell’importo a credito.

Inoltre, ricordiamo che a partire dal 1° ottobre 2020, sono esclusi dall’agevolazione i veicoli euro 3, mentre dall’1 gennaio 2021 saranno esclusi anche gli euro 4.


Per maggiori informazioni contattare Maria Chiara Minetti referente dell’Ufficio Economico

Mail: chiara.minetti@gia.pr.it – Tel. 0521/2262 (centralino);

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